Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21122 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21122/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ MA NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Chianello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, emesso in relazione alla pratica denominata P-RM/L/Q/2025/107099 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione - UTG di Roma in data 7.4.2025 e notificato in pari data, di rigetto della domanda di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare avanzata dal ricorrente in favore della lavoratrice straniera JE SE LU, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto M_IT PR_RMSUI 00109866 emesso in data 24.7.2025 e notificato in data 25.7.2025, in pendenza del giudizio 7812/2025 R.G., di rigetto della domanda di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare RM0110361689 del 7.2.2025 avanzata da NZ MA NE in favore della lavoratrice straniera JE SE LU, e di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. VA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’immigrazione, del 7.4.2025, con il quale è stata rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata il 7.2.2025 da NE NZ MA in favore di LU JE SE;
- tale provvedimento, come da nota della Prefettura di Roma datata 25.7.2025 e depositata in atti il 26.7.2025, è stato di seguito annullato in autotutela, poiché mancante degli elementi essenziali, con la conseguenza che deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso anzidetto per sopravvenuta carenza di interesse;
- successivamente, il 24.7.2025 la Prefettura di Roma emetteva un nuovo atto negativo, censurato con ricorso per motivi aggiunti;
- l’atto è dipeso da più ragioni e, precisamente, dalla mancata sottoscrizione nelle forme richieste dell’asseverazione necessaria ai fini della prova del requisito economico, dalla mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa e dall’assenza di prova relativa alla richiesta presentata al Centro per l’Impiego;
- tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in atti: A) prova della firma digitale dell’asseverazione; B) il certificato di idoneità alloggiativa; e C) dimostrazione relativa alla richiesta di personale inviata al centro per l’Impiego di Roma Cinecittà;
- alla luce di quanto prodotto in atti, il ricorso è fondato; invero, per un indirizzo giurisprudenziale che il collegio condivide (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata”, ciò soprattutto, come rilevato dal Consiglio di Stato, nella materia dell’immigrazione dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromette irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana;
- in definitiva, l’atto impugnato non resiste alle censure proposte, con la conseguenza che deve essere annullato, fatte salve le valutazioni future dell’amministrazione, che, però, dovrà tener conto anche delle sopravvenienze sopra segnalate;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del presente grado di giudizio tra le parti, in particolare tenuto conto dell’incidenza anche delle anzidette sopravvenienze sulla vicenda trattata, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente laddove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e annulla il provvedimento impugnato del 25.7.2025.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del grado di giudizio ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE DO, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NE | LE DO |
IL SEGRETARIO