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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1127/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Affaccio, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pezzimenti Angela (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 5/6/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, , rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-001389160; OI- 001417386 e OI-002473184, notificate il 3.5.2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, rispettivamente degli anni 2016, 2017 e 2020, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate e della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle ordinanze ingiunzione qui impugnate con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
2. in subordine ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale anche in applicazione della previsione dell'art. 8 della L. 689/81; 3. Con condanna a carico di parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Parte ricorrente ha provveduto a versare gli importi sanzionatori rimodulati dall'Ente previdenziale.
3. Pertanto, l'Ente previdenziale può ritenersi soddisfatto.
4. Da ciò discende il venir meno dell'affare del contendere come dichiarato dai procuratori all'odierna udienza con richiesta di cessazione della materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Affaccio, snc, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pezzimenti Angela (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano Email_2
e difendono giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 5/6/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, , rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione n. OI-001389160; OI- 001417386 e OI-002473184, notificate il 3.5.2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, rispettivamente degli anni 2016, 2017 e 2020, in ragione dell'omessa ricezione della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ordinanze impugnate e della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle ordinanze ingiunzione qui impugnate con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
2. in subordine ridurre le sanzioni irrogate al minimo edittale anche in applicazione della previsione dell'art. 8 della L. 689/81; 3. Con condanna a carico di parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Parte ricorrente ha provveduto a versare gli importi sanzionatori rimodulati dall'Ente previdenziale.
3. Pertanto, l'Ente previdenziale può ritenersi soddisfatto.
4. Da ciò discende il venir meno dell'affare del contendere come dichiarato dai procuratori all'odierna udienza con richiesta di cessazione della materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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