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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 403/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. AN Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Daniela Francalanci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora CP_1
Lusardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo definirsi il procedimento alle concordate condizioni di cui all'atto scritto acquisito a far parte integrante del verbale di udienza del
21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 febbraio 2023 , premesso di avere sposato il 29 Parte_1
ottobre 1983 , che dalla loro unione sono nati i figli e AN (entrambi CP_1 Per_1
maggiorenni e divenuti indipendenti sotto il profilo economico), che la loro separazione personale era stata oggetto di sentenza emessa da questo Tribunale il 5 febbraio 2014 e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario con ogni conseguenza di legge e senza alcun obbligo di contribuzione in favore di controparte. , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva, in via CP_1
riconvenzionale, dichiararsi il proprio diritto di beneficiare dal coniuge di un assegno di divorzio quantificato nella misura monetaria mensile pari ad Euro 1.000,00.
Celebrata l'udienza presidenziale e ridotta (ad Euro 150,00 al mese) l'entità dell'assegno di mantenimento già attribuito alla convenuta, il procedimento proseguiva innanzi al giudice istruttore.
Il Collegio pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato tra le parti (sent. n. 1739/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023).
Il procedimento era quindi parzialmente istruito mediante l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, una volta pronunciata la suddetta sentenza sul vincolo matrimoniale, debba prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le parti a definizione del procedimento.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardano integralmente diritti patrimoniali disponibili, con la previsione di una equa corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, richiamata la sentenza
(n. 1739/2023) di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario un tempo celebrato dai coniugi pronunciata da questo Tribunale (pubblicata il 13 dicembre 2023): prende atto dell'accordo delle parti statuendo che versi alla ex moglie, Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 5.000,00 quale una tantum, a titolo di assegno divorzile, a definizione della vertenza in oggetto, con la precisazione che tale somma sarà versata entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. AN Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Daniela Francalanci del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Aurora CP_1
Lusardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo definirsi il procedimento alle concordate condizioni di cui all'atto scritto acquisito a far parte integrante del verbale di udienza del
21 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 1 febbraio 2023 , premesso di avere sposato il 29 Parte_1
ottobre 1983 , che dalla loro unione sono nati i figli e AN (entrambi CP_1 Per_1
maggiorenni e divenuti indipendenti sotto il profilo economico), che la loro separazione personale era stata oggetto di sentenza emessa da questo Tribunale il 5 febbraio 2014 e che in seguito non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario con ogni conseguenza di legge e senza alcun obbligo di contribuzione in favore di controparte. , costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda di divorzio ma chiedeva, in via CP_1
riconvenzionale, dichiararsi il proprio diritto di beneficiare dal coniuge di un assegno di divorzio quantificato nella misura monetaria mensile pari ad Euro 1.000,00.
Celebrata l'udienza presidenziale e ridotta (ad Euro 150,00 al mese) l'entità dell'assegno di mantenimento già attribuito alla convenuta, il procedimento proseguiva innanzi al giudice istruttore.
Il Collegio pronunciava sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio un tempo celebrato tra le parti (sent. n. 1739/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023).
Il procedimento era quindi parzialmente istruito mediante l'acquisizione di documenti.
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, una volta pronunciata la suddetta sentenza sul vincolo matrimoniale, debba prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le parti a definizione del procedimento.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardano integralmente diritti patrimoniali disponibili, con la previsione di una equa corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, richiamata la sentenza
(n. 1739/2023) di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario un tempo celebrato dai coniugi pronunciata da questo Tribunale (pubblicata il 13 dicembre 2023): prende atto dell'accordo delle parti statuendo che versi alla ex moglie, Parte_1 CP_1
l'importo di Euro 5.000,00 quale una tantum, a titolo di assegno divorzile, a definizione della vertenza in oggetto, con la precisazione che tale somma sarà versata entro 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto