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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 18045/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Silvia Rizzuto PRESIDENTE
Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
24/12/2024
DA
(c. f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1972,
(c. f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1976 rappresentati e difesi dall'Avv.to TADDEI LORENZO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1972,
(c. f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1976
1 celebrato il 28/08/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) al Num. 36 - PARTE
II - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Confermarsi le condizioni di cui al provvedimento di omologa del Tribunale di Verona del 24.09.2012 n. Cron. 6045/2012 – RG 10763/2011 così dettagliate:
a) Le parti concordano che ciascuna concorrerà nella misura del 50% a sostenere le spese specialistiche che dovranno rendersi necessarie per il figlio non Per_1
coperte dal S.S.N., nonché il 50% delle spese della retta scolastica annuale per l'istruzione e l'eduzione dello stesso sino all'indipendenza economica dello stesso.
b) I genitori sosterranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese ludico-sportive ed attività di formazione extra-professionale, il tutto previo accordo dei genitori, sino all'indipendenza economica dello stesso.
c) Considerati i rispettivi redditi mensili, i genitori concordano che il sig.
[...]
provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento, per il figlio Pt_1
un assegno mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni Per_1
mese da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già concordato tra le parti;
tale contributo sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'emanando provvedimento.
d) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni residua e diversa questione di carattere patrimoniale, salvo quanto disposto per il contributo al mantenimento del figlio pertanto, resta inteso che ognuno dei coniugi Per_1
provvederà a sé stesso senza nulla più pretendere dall'altro a titolo di mantenimento personale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
2 Le parti, con note scritte depositate in data 04.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
04.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 3.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Silvia Rizzuto
3
N N. 18045/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Silvia Rizzuto PRESIDENTE
Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
24/12/2024
DA
(c. f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1972,
(c. f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1976 rappresentati e difesi dall'Avv.to TADDEI LORENZO, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10/12/1972,
(c. f. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13/08/1976
1 celebrato il 28/08/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) al Num. 36 - PARTE
II - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) Confermarsi le condizioni di cui al provvedimento di omologa del Tribunale di Verona del 24.09.2012 n. Cron. 6045/2012 – RG 10763/2011 così dettagliate:
a) Le parti concordano che ciascuna concorrerà nella misura del 50% a sostenere le spese specialistiche che dovranno rendersi necessarie per il figlio non Per_1
coperte dal S.S.N., nonché il 50% delle spese della retta scolastica annuale per l'istruzione e l'eduzione dello stesso sino all'indipendenza economica dello stesso.
b) I genitori sosterranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese ludico-sportive ed attività di formazione extra-professionale, il tutto previo accordo dei genitori, sino all'indipendenza economica dello stesso.
c) Considerati i rispettivi redditi mensili, i genitori concordano che il sig.
[...]
provvederà a versare, a titolo di contributo al mantenimento, per il figlio Pt_1
un assegno mensile di euro 500,00 da versarsi entro il giorno 30 di ogni Per_1
mese da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già concordato tra le parti;
tale contributo sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo all'emanando provvedimento.
d) Le parti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni residua e diversa questione di carattere patrimoniale, salvo quanto disposto per il contributo al mantenimento del figlio pertanto, resta inteso che ognuno dei coniugi Per_1
provvederà a sé stesso senza nulla più pretendere dall'altro a titolo di mantenimento personale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
2 Le parti, con note scritte depositate in data 04.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
04.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 3.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Silvia Rizzuto
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