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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4583/2025, vertente
TRA
(ROMANIA, 30/11/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PU NA;
E (ROMA (RM), 08/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PU NA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio contratto a Pomezia (Rm) in data 27.6.2008, (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia dell'anno 2008 - atto n. 56 - parte I). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 2124/2016 pubbl. il 29/06/2016
RG n. 2697/2013 del Tribunale di Velletri, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. Disporre la collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione della Per_1 madre sita in Roma alla via Elio Vittorini, 94 ove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del ragazzo all'altro genitore.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
5. Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio Controparte_1 minore nei seguenti modi e termini: Per_1
-il padre terrà con sé il figlio, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore;
-n. 2 settimane, anche non consecutive, durante la pausa scolastica estiva;
i periodi di frequentazione esclusiva durante il periodo estivo verranno congiuntamente concordati non oltre il 15 giugno di ogni anno;
-nel periodo natalizio, alternativamente con la mamma e con il padre e salvo loro diversi accordi, dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-nel Periodo pasquale ad anni alterni.
I giorni di visita potranno essere modificati per esigenze dei genitori e/o del figlio e previo accordo tra gli stessi.
6. Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della Controparte_1 somma pari ad € 300,00 (Eurotrecento//00), a partire dal mese di aprile 2025, in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, da versarsi in Per_1 favore della madre, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 versamento sulle coordinate bancarie indicate da quest'ultima. Detto importo sarà, inoltre, automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
7. Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuzione a suo carico, Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore del figlio nella misura Per_1 del 50% e dietro presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Ogni spesa straordinaria non rientrante tra quelle obbligatorie dovranno essere previamente concordate per iscritto tramite messaggistica telefonica e/o mail.
8. Ciascuno dei ricorrenti provvederà da sé al proprio personale mantenimento.
9. Le parti rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4583/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Pomezia (Rm) in data 27.6.2008,
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia dell'anno 2008 - atto n. 56
- parte I) tra (ROMANIA, 30/11/1970) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 08/12/1970), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4583/2025, vertente
TRA
(ROMANIA, 30/11/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PU NA;
E (ROMA (RM), 08/12/1970), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PU NA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 Controparte_1 scioglimento del loro matrimonio contratto a Pomezia (Rm) in data 27.6.2008, (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia dell'anno 2008 - atto n. 56 - parte I). Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 2124/2016 pubbl. il 29/06/2016
RG n. 2697/2013 del Tribunale di Velletri, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Per_1
2. Disporre la collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione della Per_1 madre sita in Roma alla via Elio Vittorini, 94 ove lo stesso manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del ragazzo all'altro genitore.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi.
5. Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio Controparte_1 minore nei seguenti modi e termini: Per_1
-il padre terrà con sé il figlio, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi del minore;
-n. 2 settimane, anche non consecutive, durante la pausa scolastica estiva;
i periodi di frequentazione esclusiva durante il periodo estivo verranno congiuntamente concordati non oltre il 15 giugno di ogni anno;
-nel periodo natalizio, alternativamente con la mamma e con il padre e salvo loro diversi accordi, dal 22 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-nel Periodo pasquale ad anni alterni.
I giorni di visita potranno essere modificati per esigenze dei genitori e/o del figlio e previo accordo tra gli stessi.
6. Disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della Controparte_1 somma pari ad € 300,00 (Eurotrecento//00), a partire dal mese di aprile 2025, in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, da versarsi in Per_1 favore della madre, SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1 versamento sulle coordinate bancarie indicate da quest'ultima. Detto importo sarà, inoltre, automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo la variazione degli indici
ISTAT.
7. Disporre a carico del padre l'obbligo di contribuzione a suo carico, Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute dalla madre in favore del figlio nella misura Per_1 del 50% e dietro presentazione del documento comprovante la spesa. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma. Ogni spesa straordinaria non rientrante tra quelle obbligatorie dovranno essere previamente concordate per iscritto tramite messaggistica telefonica e/o mail.
8. Ciascuno dei ricorrenti provvederà da sé al proprio personale mantenimento.
9. Le parti rilasciano sin d'ora il reciproco consenso per il rinnovo/rilascio del passaporto”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/06/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
4583/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Pomezia (Rm) in data 27.6.2008,
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pomezia dell'anno 2008 - atto n. 56
- parte I) tra (ROMANIA, 30/11/1970) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 08/12/1970), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi