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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6186 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1816/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. CP_1
(procura autenticata dal Notaio in data 3.11.2017, rep. 87531 e racc. 8895), Persona_1
come tale suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Malatesta (C.F.:
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._1
difensore depositata il 31.7.2024
- APPELLANTE/APPELLATA -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Roma Viale Europa 190, in Controparte_2 P.IVA_3
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giancarlo De IS (C.F.: e dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, rep. n. 55418, racc. 16104, Per_2
registrata a Roma il 4.5.2022
- APPELLATA/APPELLANTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2711/2022 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
UnipolSai Ass.ni S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Napoli, esponendo Controparte_2
che l'assegno di traenza non trasferibile n. 8237844551, di importo pari ad euro 2.700,00 ed intestato a , e quello n. 8238141691, di importo pari ad euro 4.000,00 ed intestato a Persona_3
trasmessi tramite il servizio postale ordinario, non erano mai stati ricevuti dai Persona_4
destinatari, risultando incassati il primo da tale e l'altro da tale , Persona_5 Controparte_3
per cui essa attrice aveva dovuto richiedere al proprio istituto di credito di reiterare i pagamenti attraverso l'emissione di nuovi assegni.
Deduceva che i titoli originariamente inviati, una volta esaminati, risultavano prima facie
contraffatti, in quanto per il nome del diverso prenditore era stato utilizzato un carattere meccanografico differente rispetto a quello utilizzato per il nome della società traente, sicché era palese la responsabilità della convenuta che, in primis, aveva negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli legittimati e, in secondo luogo, attraverso i suoi cassieri aveva manifestato incuria e negligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Sotto il profilo giuridico, l'attrice assumeva che , quale banca negoziatrice, era CP_2
responsabile ex art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933, che prevede la responsabilità di “colui che paga
un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso”, costituente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che né l'assenza di dolo o colpa grave, né la sussistenza della buona fede escludevano la responsabilità dell'istituto di credito per il pagamento eseguito nei confronti di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Ebbene, poiché essa istante aveva dovuto effettuare un doppio esborso a causa della negligenza e superficialità dei cassieri della convenuta che avevano negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli aventi titolo al risarcimento da parte della compagnia, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertate
le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn. 8237844551 e
8238141691 accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex articolo art. 1218 e CP_2
1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la
stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.700,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati
dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in
favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in Parte_1
parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15
L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
costituendosi, eccepiva in via preliminare, la nullità della citazione siccome Controparte_2
estremamente generica e, nel merito, l'infondatezza della domanda, avuto riguardo alla modalità
scelta per la spedizione dei titoli, alla mancanza di rilievi tempestivi sulle anomalie di consegna ed alle responsabilità del traente e della banca trattaria, non sussistendo, invece, profili di responsabilità di essa convenuta, atteso che i titoli non presentavano segni di contraffazione ed erano stati versati sui conti correnti intestati agli stessi prenditori: invero, l'assegno bancario “n.
8200042191, emesso in favore di munito della clausola di non Parte_2
trasferibilità veniva presentato all'incasso in data 17.05.2012, presso l'ufficio postale di Napoli 22
(Fraz. 40066), in versamento su deposito di risparmio postale n. 19097691, aperto presso lo stesso
ufficio postale in data 26.02.2002 ed intestato a ” e l'assegno bancario “n. Persona_6 8238334562, emesso in favore di , munito della clausola di non trasferibilità, è Controparte_4
stato presentato all'incasso in data 08.05.2012, presso l'ufficio postale di Napoli 31 (Fraz. 40075),
in versamento su conto corrente postale n. 1005959554, aperto presso lo stesso ufficio postale in
data 22.05.2007 ed intestato a ” (v. comparsa di costituzione e risposta pag. Persona_7
10).
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria l'attrice deduceva la nullità della comparsa di costituzione e risposta in quanto la convenuta aveva impostato la propria difesa su assegni diversi da quelli indicati in citazione, con l'effetto che i fatti dedotti a fondamento della domanda dovevano considerarsi pacifici;
in ogni caso, contestava le avverse difese.
Con ordinanza in data 12.3.2019 veniva accolta l'istanza, ex art. 210 c.p.c., formulata dall'attrice,
volta ad ottenere l'esibizione dei titoli in originale e la causa veniva rinviata al 4.10.2019.
Alla suddetta udienza esibiva titoli diversi da quelli dedotti dall'attrice a fondamento CP_2
della domanda e, a fronte delle avverse contestazioni, deduceva di essere incorsa in un errore materiale, per cui chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito dei titoli appropriati.
Disattesa la suddetta istanza, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 2711/2022,
pubblicata il 17.3.2022, il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 6.700,00, oltre interessi legali dalla notifica della citazione, e compensava le spese processuali.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito premettendo che la responsabilità della banca negoziatrice non era di tipo oggettivo, essendo riconducibile all'ordinaria responsabilità contrattuale da inadempimento, sicché gravava sulla convenuta provare che la contraffazione non fosse rilevabile ictu oculi.
Ciò posto, sebbene gli assegni fossero stati incassati presso dai soggetti CP_2
apparentemente beneficiari, identificati a mezzo di documento di riconoscimento, l'attenta disamina dei titoli avrebbe consentito di verificare la loro contraffazione avuto riguardo: alla presenza di segni evidenti di sbianchettamento; di un carattere di stampa sul rigo indicante l'importo diverso rispetto a quello, sottostante, recante il beneficiario;
all'indicazione a penna unicamente del luogo e data di emissione.
In ogni caso, era onere della convenuta dimostrare gli elementi giustificanti l'esonero da responsabilità.
In conclusione, il comportamento della convenuta, negoziatrice dei titoli, era stato idoneo, esso solo, a cagionare i danni subiti dall'attrice per cui, non essendo stata contestata l'emissione di nuovi assegni a favore dei soggetti originariamente beneficiati dai titoli, andava condannata CP_2
a pagare la complessiva somma di euro 6.700,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Sussistevano gravi motivi per la compensazione delle spese processuali per “la natura della
controversie e le ragioni della decisione, alla luce dei contrasti nella giurisprudenza di legittimità e
di merito su questioni analoghe”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato ed iscritto a ruolo il 27.4.2022, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
pronuncia, da essa notificata a controparte in data 20.4.2022, lamentando la violazione dell'art. 91
c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nella comparsa conclusionale.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 2711/2022
condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado così come CP_2
quantificate nella nota spesa allegata alla comparsa conclusionale (€ 4.835,00) ovvero nella
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Condannare altresì ex art. 96 Controparte_2
c.p.c. per resistenza temeraria in giudizio. Con vittoria altresì delle spese di lite del presente grado
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”, costituendosi con comparsa depositata il 10.7.2022, contestava la fondatezza Controparte_2
dell'avversa impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, e spiegava appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni del giudizio di primo grado, con ogni consequenziale pronuncia.
Rappresentava che nel precedente grado aveva invertito il deposito delle comparse di costituzione di due analoghi giudizi - nn. 2772/2018 e 2894/2018 R.G. - instaurati da davanti al Parte_1
medesimo Tribunale e chiamati nelle stesse udienze e che in quella del 4.10.2019 aveva posto in visione gli originali degli assegni, ma non li aveva depositati nel fascicolo per la ferma opposizione di parte attrice. Pertanto, in via istruttoria, chiedeva che fosse “disposto il deposito degli originali
degli assegni negoziati presso la società onde consentirne la visione accertando CP_2
l'assenza di contraffazioni rilevabili ictu oculi dall'operatore postale”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 26.10.2022, la causa veniva rinviata a quella del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 15.10.2025 in cui, sulle conclusioni rassegnate,
veniva assegnata in decisione, concedendo i termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Analisi degli appelli.
Con l'appello incidentale, da esaminarsi per primo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica,
ha censurato l'intera parte motiva della decisione impugnata relativa alla fondatezza CP_2
della domanda proposta da avendo dedotto: Pt_3
1) l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere che la spedizione degli assegni a mezzo di posta ordinaria, da parte di fosse un antecedente ininfluente ed assorbito dall'errore della Parte_1
convenuta, dovendosi, anzi, ritenere che la modalità di spedizione scelta aveva avuto rilevanza preliminare e assorbente rispetto alla successiva fase di negoziazione “fraudolenta”;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che sugli assegni non risulta nessuna cancellatura, contraffazione e/o utilizzo di segni grafici, caratteri, dimensioni tali da far sorgere dubbi sulla loro genuinità all'operatore di sportello, non essendo dirimente la circostanza che “l'unica parte scritta a penna e non a stampa sui titoli era quella relativa al luogo di emissione e
alla data” considerato che sia l'importo che il nominativo del beneficiario apparivano correttamente stampati sull'assegno;
3) l'erroneità dell'affermazione secondo cui gravava su , quale convenuta, dimostrare CP_2
gli elementi che giustificassero un suo esonero da responsabilità: invero, essendo essa banca girataria per l'incasso, era tenuta all'identificazione del presentatore girante, dovendo accertare che fosse il prenditore del titolo e provvedere al pagamento dell'assegno, sempre che il titolo non fosse alterato, sì da far sorgere sospetti;
4) l'erronea affermazione secondo cui “il comportamento privo della necessaria diligenza della
banca convenuta che ha negoziato concretamente l'assegno è idoneo, esso solo, sotto il profilo
dell'efficacia causale, a cagionare i danni subiti dalla banca istante atteso che un assegno di
traenza con clausola non trasferibile necessita di una negoziazione successiva per essere portato
all'incasso”: invero, anche alla luce degli accordi interbancari vigenti, essa aveva CP_2
provveduto ad accreditare “salvo buon fine” la somma portata dal titolo, che era stata resa disponibile, non risultando nel frattempo pervenuto alcun messaggio di impagato in ordine al titolo medesimo.
Tali essendo le censure mosse alla pronuncia impugnata, ritiene la Corte - per quanto è stato in precedenza spiegato - che esse siano ammissibili limitatamente ai profili che prescindono dagli specifici titoli posti da a fondamento della propria pretesa, per cui sarà esaminata la Parte_1
questione relativa alla spedizione degli assegni per posta ordinaria ed alla conseguente responsabilità di Parte_1
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere la questione, ritenuta di particolare importanza, della configurabilità del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per aver spedito a mezzo posta l'assegno che sia stato trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione, hanno affermato che “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v.
sent. 26.5.2020, n. 9769).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal suddetto principio di diritto, non è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui il danno patito dall'attrice trova la sua unica scaturigine nella condotta di , quale negoziatrice dei titoli, dovendosi, invece, CP_2
riconoscere il concorso di colpa di che, optando per la spedizione di assegni a mezzo di Parte_1
posta ordinaria, anziché con plico assicurato, ha posto in essere una condotta che ha agevolato il loro trafugamento e la successiva alterazione, tanto più che all'epoca dei fatti i suddetti rischi,
connessi all'uso della posta ordinaria, costituivano nozione di comune esperienza, essendosi già
verificati molteplici casi di consumazione di tale tipo di illecito, di cui le cronache locali e nazionali avevano dato notizia.
Alla suddetta condotta colposa si affianca quella di , la quale non ha fornito la prova CP_2
liberatoria della non imputabilità a sé della negoziazione dell'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ex
art. 1176, comma 2, c.c., essendo un operatore professionale (v. Cass. civ., Sez. Un., 21.5.2018, n.
12477); conseguentemente, essa risponde del danno subito dall'attrice in misura che si ritiene equo stabilire nel 50%.
Pertanto, accogliendo per quanto di ragione l'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare, a favore di la minore somma di euro CP_2 Parte_1
3.350,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.
Venendo ora all'esame delle doglianze fatte valere con l'appello principale, si osserva che il primo motivo, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite malgrado l'accoglimento della domanda, è fondato e va accolto.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 12.9.2014, data di entrata in vigore del D.L.
132/2014, conv. con mod. nella L. 162/2014 - il cui art. 13 ha novellato l'art. 92 c.p.c. - la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e tanto a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.
Ebbene, la natura della controversia e gli asseriti contrasti giurisprudenziali su questioni analoghe non sono riconducibili né ad una delle ipotesi tipizzate, né a quelle atipiche, siccome non integrano situazioni sopravvenute o di assoluta incertezza che presentano la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (v. Cass.
civ., sez. VI – V, ord. 18.2.2020, n. 3977); invero, costituiscono espressioni generiche, inidonee a consentire il necessario controllo (v. Cass. civ., sez. VI – V, ord. 25.9.2017, n. 22310) ed il cui richiamo vanifica il principio secondo cui le spese non possono essere regolamentate addossandole alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. in tal senso Cass. civ., sez. II, 9.6.2023, n.
16404; sez. V, ord 17.4.2019, n. 10685; sez. VI - II, 2.9.2014, n. 18503).
Ciò posto, tenuto conto della fondatezza, sia pure parziale della domanda, è tenuta a CP_2
sopportare le spese di lite ai sensi dell'art 91, comma 1, c.p.c., da liquidarsi come in dispositivo,
applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00 in relazione a tutte le fasi processuali. La doglianza relativa all'omessa statuizione di condanna di , ai sensi dell'art. 96, CP_2
comma 3, c.p.c., va rigettata. Invero, poiché la responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone la totale soccombenza, non potendosi, altrimenti, configurare l'abuso del diritto a resistere in giudizio, giustificante l'applicazione di una sanzione punitiva, il riconoscimento della responsabilità concorsuale, e non (più) esclusiva, di esclude il riconoscimento della CP_2
responsabilità processuale aggravata.
§ 4. Le spese di lite del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di , sostanzialmente soccombente, CP_2
e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Francesco Malatesta di quelle relative alla sola fase decisionale, considerata la sua costituzione a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie per quanto di ragione gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2711/2022
del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da UnipolSai Ass.ni
S.p.A., condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 3.350,00, Controparte_2
oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate Controparte_2
in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Francesco Malatesta della minor somma di euro 851,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26.11.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1816/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ; P. IVA: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. CP_1
(procura autenticata dal Notaio in data 3.11.2017, rep. 87531 e racc. 8895), Persona_1
come tale suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Malatesta (C.F.:
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._1
difensore depositata il 31.7.2024
- APPELLANTE/APPELLATA -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Roma Viale Europa 190, in Controparte_2 P.IVA_3
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giancarlo De IS (C.F.: e dall'Avv. Rosita Leone (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
per procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma, rep. n. 55418, racc. 16104, Per_2
registrata a Roma il 4.5.2022
- APPELLATA/APPELLANTE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2711/2022 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
UnipolSai Ass.ni S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Napoli, esponendo Controparte_2
che l'assegno di traenza non trasferibile n. 8237844551, di importo pari ad euro 2.700,00 ed intestato a , e quello n. 8238141691, di importo pari ad euro 4.000,00 ed intestato a Persona_3
trasmessi tramite il servizio postale ordinario, non erano mai stati ricevuti dai Persona_4
destinatari, risultando incassati il primo da tale e l'altro da tale , Persona_5 Controparte_3
per cui essa attrice aveva dovuto richiedere al proprio istituto di credito di reiterare i pagamenti attraverso l'emissione di nuovi assegni.
Deduceva che i titoli originariamente inviati, una volta esaminati, risultavano prima facie
contraffatti, in quanto per il nome del diverso prenditore era stato utilizzato un carattere meccanografico differente rispetto a quello utilizzato per il nome della società traente, sicché era palese la responsabilità della convenuta che, in primis, aveva negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli legittimati e, in secondo luogo, attraverso i suoi cassieri aveva manifestato incuria e negligenza nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Sotto il profilo giuridico, l'attrice assumeva che , quale banca negoziatrice, era CP_2
responsabile ex art. 43, comma 2, R.D. 1736/1933, che prevede la responsabilità di “colui che paga
un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso”, costituente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che né l'assenza di dolo o colpa grave, né la sussistenza della buona fede escludevano la responsabilità dell'istituto di credito per il pagamento eseguito nei confronti di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario.
Ebbene, poiché essa istante aveva dovuto effettuare un doppio esborso a causa della negligenza e superficialità dei cassieri della convenuta che avevano negoziato i titoli a soggetti diversi rispetto a quelli aventi titolo al risarcimento da parte della compagnia, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa, accertate
le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn. 8237844551 e
8238141691 accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex articolo art. 1218 e CP_2
1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la
stessa alla restituzione della somma pari ad € 6.700,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati
dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in
favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in Parte_1
parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15
L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
costituendosi, eccepiva in via preliminare, la nullità della citazione siccome Controparte_2
estremamente generica e, nel merito, l'infondatezza della domanda, avuto riguardo alla modalità
scelta per la spedizione dei titoli, alla mancanza di rilievi tempestivi sulle anomalie di consegna ed alle responsabilità del traente e della banca trattaria, non sussistendo, invece, profili di responsabilità di essa convenuta, atteso che i titoli non presentavano segni di contraffazione ed erano stati versati sui conti correnti intestati agli stessi prenditori: invero, l'assegno bancario “n.
8200042191, emesso in favore di munito della clausola di non Parte_2
trasferibilità veniva presentato all'incasso in data 17.05.2012, presso l'ufficio postale di Napoli 22
(Fraz. 40066), in versamento su deposito di risparmio postale n. 19097691, aperto presso lo stesso
ufficio postale in data 26.02.2002 ed intestato a ” e l'assegno bancario “n. Persona_6 8238334562, emesso in favore di , munito della clausola di non trasferibilità, è Controparte_4
stato presentato all'incasso in data 08.05.2012, presso l'ufficio postale di Napoli 31 (Fraz. 40075),
in versamento su conto corrente postale n. 1005959554, aperto presso lo stesso ufficio postale in
data 22.05.2007 ed intestato a ” (v. comparsa di costituzione e risposta pag. Persona_7
10).
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella prima memoria l'attrice deduceva la nullità della comparsa di costituzione e risposta in quanto la convenuta aveva impostato la propria difesa su assegni diversi da quelli indicati in citazione, con l'effetto che i fatti dedotti a fondamento della domanda dovevano considerarsi pacifici;
in ogni caso, contestava le avverse difese.
Con ordinanza in data 12.3.2019 veniva accolta l'istanza, ex art. 210 c.p.c., formulata dall'attrice,
volta ad ottenere l'esibizione dei titoli in originale e la causa veniva rinviata al 4.10.2019.
Alla suddetta udienza esibiva titoli diversi da quelli dedotti dall'attrice a fondamento CP_2
della domanda e, a fronte delle avverse contestazioni, deduceva di essere incorsa in un errore materiale, per cui chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito dei titoli appropriati.
Disattesa la suddetta istanza, ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 2711/2022,
pubblicata il 17.3.2022, il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 6.700,00, oltre interessi legali dalla notifica della citazione, e compensava le spese processuali.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito premettendo che la responsabilità della banca negoziatrice non era di tipo oggettivo, essendo riconducibile all'ordinaria responsabilità contrattuale da inadempimento, sicché gravava sulla convenuta provare che la contraffazione non fosse rilevabile ictu oculi.
Ciò posto, sebbene gli assegni fossero stati incassati presso dai soggetti CP_2
apparentemente beneficiari, identificati a mezzo di documento di riconoscimento, l'attenta disamina dei titoli avrebbe consentito di verificare la loro contraffazione avuto riguardo: alla presenza di segni evidenti di sbianchettamento; di un carattere di stampa sul rigo indicante l'importo diverso rispetto a quello, sottostante, recante il beneficiario;
all'indicazione a penna unicamente del luogo e data di emissione.
In ogni caso, era onere della convenuta dimostrare gli elementi giustificanti l'esonero da responsabilità.
In conclusione, il comportamento della convenuta, negoziatrice dei titoli, era stato idoneo, esso solo, a cagionare i danni subiti dall'attrice per cui, non essendo stata contestata l'emissione di nuovi assegni a favore dei soggetti originariamente beneficiati dai titoli, andava condannata CP_2
a pagare la complessiva somma di euro 6.700,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Sussistevano gravi motivi per la compensazione delle spese processuali per “la natura della
controversie e le ragioni della decisione, alla luce dei contrasti nella giurisprudenza di legittimità e
di merito su questioni analoghe”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato ed iscritto a ruolo il 27.4.2022, proponeva appello avverso la suddetta Parte_1
pronuncia, da essa notificata a controparte in data 20.4.2022, lamentando la violazione dell'art. 91
c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nella comparsa conclusionale.
Pertanto, concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
“accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 2711/2022
condannando al pagamento delle spese processuali di primo grado così come CP_2
quantificate nella nota spesa allegata alla comparsa conclusionale (€ 4.835,00) ovvero nella
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Condannare altresì ex art. 96 Controparte_2
c.p.c. per resistenza temeraria in giudizio. Con vittoria altresì delle spese di lite del presente grado
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”, costituendosi con comparsa depositata il 10.7.2022, contestava la fondatezza Controparte_2
dell'avversa impugnazione, di cui chiedeva il rigetto, e spiegava appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni del giudizio di primo grado, con ogni consequenziale pronuncia.
Rappresentava che nel precedente grado aveva invertito il deposito delle comparse di costituzione di due analoghi giudizi - nn. 2772/2018 e 2894/2018 R.G. - instaurati da davanti al Parte_1
medesimo Tribunale e chiamati nelle stesse udienze e che in quella del 4.10.2019 aveva posto in visione gli originali degli assegni, ma non li aveva depositati nel fascicolo per la ferma opposizione di parte attrice. Pertanto, in via istruttoria, chiedeva che fosse “disposto il deposito degli originali
degli assegni negoziati presso la società onde consentirne la visione accertando CP_2
l'assenza di contraffazioni rilevabili ictu oculi dall'operatore postale”.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 26.10.2022, la causa veniva rinviata a quella del 13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 15.10.2025 in cui, sulle conclusioni rassegnate,
veniva assegnata in decisione, concedendo i termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Analisi degli appelli.
Con l'appello incidentale, da esaminarsi per primo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica,
ha censurato l'intera parte motiva della decisione impugnata relativa alla fondatezza CP_2
della domanda proposta da avendo dedotto: Pt_3
1) l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere che la spedizione degli assegni a mezzo di posta ordinaria, da parte di fosse un antecedente ininfluente ed assorbito dall'errore della Parte_1
convenuta, dovendosi, anzi, ritenere che la modalità di spedizione scelta aveva avuto rilevanza preliminare e assorbente rispetto alla successiva fase di negoziazione “fraudolenta”;
2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, atteso che sugli assegni non risulta nessuna cancellatura, contraffazione e/o utilizzo di segni grafici, caratteri, dimensioni tali da far sorgere dubbi sulla loro genuinità all'operatore di sportello, non essendo dirimente la circostanza che “l'unica parte scritta a penna e non a stampa sui titoli era quella relativa al luogo di emissione e
alla data” considerato che sia l'importo che il nominativo del beneficiario apparivano correttamente stampati sull'assegno;
3) l'erroneità dell'affermazione secondo cui gravava su , quale convenuta, dimostrare CP_2
gli elementi che giustificassero un suo esonero da responsabilità: invero, essendo essa banca girataria per l'incasso, era tenuta all'identificazione del presentatore girante, dovendo accertare che fosse il prenditore del titolo e provvedere al pagamento dell'assegno, sempre che il titolo non fosse alterato, sì da far sorgere sospetti;
4) l'erronea affermazione secondo cui “il comportamento privo della necessaria diligenza della
banca convenuta che ha negoziato concretamente l'assegno è idoneo, esso solo, sotto il profilo
dell'efficacia causale, a cagionare i danni subiti dalla banca istante atteso che un assegno di
traenza con clausola non trasferibile necessita di una negoziazione successiva per essere portato
all'incasso”: invero, anche alla luce degli accordi interbancari vigenti, essa aveva CP_2
provveduto ad accreditare “salvo buon fine” la somma portata dal titolo, che era stata resa disponibile, non risultando nel frattempo pervenuto alcun messaggio di impagato in ordine al titolo medesimo.
Tali essendo le censure mosse alla pronuncia impugnata, ritiene la Corte - per quanto è stato in precedenza spiegato - che esse siano ammissibili limitatamente ai profili che prescindono dagli specifici titoli posti da a fondamento della propria pretesa, per cui sarà esaminata la Parte_1
questione relativa alla spedizione degli assegni per posta ordinaria ed alla conseguente responsabilità di Parte_1
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere la questione, ritenuta di particolare importanza, della configurabilità del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., per aver spedito a mezzo posta l'assegno che sia stato trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione, hanno affermato che “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v.
sent. 26.5.2020, n. 9769).
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal suddetto principio di diritto, non è condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui il danno patito dall'attrice trova la sua unica scaturigine nella condotta di , quale negoziatrice dei titoli, dovendosi, invece, CP_2
riconoscere il concorso di colpa di che, optando per la spedizione di assegni a mezzo di Parte_1
posta ordinaria, anziché con plico assicurato, ha posto in essere una condotta che ha agevolato il loro trafugamento e la successiva alterazione, tanto più che all'epoca dei fatti i suddetti rischi,
connessi all'uso della posta ordinaria, costituivano nozione di comune esperienza, essendosi già
verificati molteplici casi di consumazione di tale tipo di illecito, di cui le cronache locali e nazionali avevano dato notizia.
Alla suddetta condotta colposa si affianca quella di , la quale non ha fornito la prova CP_2
liberatoria della non imputabilità a sé della negoziazione dell'assegno a persona diversa dall'effettivo prenditore, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ex
art. 1176, comma 2, c.c., essendo un operatore professionale (v. Cass. civ., Sez. Un., 21.5.2018, n.
12477); conseguentemente, essa risponde del danno subito dall'attrice in misura che si ritiene equo stabilire nel 50%.
Pertanto, accogliendo per quanto di ragione l'appello incidentale, in riforma della sentenza impugnata, va condannata a pagare, a favore di la minore somma di euro CP_2 Parte_1
3.350,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.
Venendo ora all'esame delle doglianze fatte valere con l'appello principale, si osserva che il primo motivo, relativo alla disposta compensazione delle spese di lite malgrado l'accoglimento della domanda, è fondato e va accolto.
Invero, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 12.9.2014, data di entrata in vigore del D.L.
132/2014, conv. con mod. nella L. 162/2014 - il cui art. 13 ha novellato l'art. 92 c.p.c. - la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e tanto a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.
Ebbene, la natura della controversia e gli asseriti contrasti giurisprudenziali su questioni analoghe non sono riconducibili né ad una delle ipotesi tipizzate, né a quelle atipiche, siccome non integrano situazioni sopravvenute o di assoluta incertezza che presentano la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c. (v. Cass.
civ., sez. VI – V, ord. 18.2.2020, n. 3977); invero, costituiscono espressioni generiche, inidonee a consentire il necessario controllo (v. Cass. civ., sez. VI – V, ord. 25.9.2017, n. 22310) ed il cui richiamo vanifica il principio secondo cui le spese non possono essere regolamentate addossandole alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (v. in tal senso Cass. civ., sez. II, 9.6.2023, n.
16404; sez. V, ord 17.4.2019, n. 10685; sez. VI - II, 2.9.2014, n. 18503).
Ciò posto, tenuto conto della fondatezza, sia pure parziale della domanda, è tenuta a CP_2
sopportare le spese di lite ai sensi dell'art 91, comma 1, c.p.c., da liquidarsi come in dispositivo,
applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00 in relazione a tutte le fasi processuali. La doglianza relativa all'omessa statuizione di condanna di , ai sensi dell'art. 96, CP_2
comma 3, c.p.c., va rigettata. Invero, poiché la responsabilità ai sensi della succitata disposizione presuppone la totale soccombenza, non potendosi, altrimenti, configurare l'abuso del diritto a resistere in giudizio, giustificante l'applicazione di una sanzione punitiva, il riconoscimento della responsabilità concorsuale, e non (più) esclusiva, di esclude il riconoscimento della CP_2
responsabilità processuale aggravata.
§ 4. Le spese di lite del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di , sostanzialmente soccombente, CP_2
e vanno liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 indicati dal D.M. 147 cit., tranne che per la fase trattazione/istruzione del presente giudizio, atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Francesco Malatesta di quelle relative alla sola fase decisionale, considerata la sua costituzione a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie per quanto di ragione gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2711/2022
del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da UnipolSai Ass.ni
S.p.A., condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 3.350,00, Controparte_2
oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed in euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate Controparte_2
in euro 174,00 per esborsi ed in euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Francesco Malatesta della minor somma di euro 851,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 26.11.2025.
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi