Ordinanza cautelare 7 novembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini, Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.9.2022, trasmesso in pari data a mezzo pec, recante l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto per Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Lavori Pubblici, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato;
- della determinazione n. -OMISSIS- del 30.9.2022, avente ad oggetto l’approvazione della nuova graduatoria del concorso;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi inclusi la comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei titoli prot. n. -OMISSIS- del 30.8.2022 e l’atto di sospensione dell’assunzione prot. n. -OMISSIS- del 26.8.2022;
- per quanto occorra, dell’art. 2.2 del bando di concorso approvato con determina n. 1352 del 17.6.2022, ove interpretato nel senso di escludere dalla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso di laurea triennale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lerici;
Vista la memoria del 10.1.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa SI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, relativi al concorso indetto dal Comune di Lerici, per la copertura di n. 1 posto per Istruttore Direttivo Tecnico del servizio Lavori Pubblici.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo superato nelle more un’ulteriore procedura selettiva; ha quindi chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
Il Comune resistente si è opposto alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene sussistano ragioni per disporre la compensazione delle spese, in considerazione della definizione in rito del ricorso e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP SO, Presidente
SI BI, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BI | PP SO |
IL SEGRETARIO