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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13258/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13258 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
CP_3
2 Parte_1
3 Controparte_4
4 , Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 21.09.2023
1. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], 381, San Paolo, CEP C.F._1 03139.040, Brasile;
2. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], 655, Ap 1501 Solis, C.F._2 Bauru, CEP 17018.600, San Paolo, Brasile;
3. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...], 655, Bauru, CEP C.F._3 17018.600, San Paolo, Brasile;
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]2 -7, Bauru, CEP C.F._4 17056.040, San Paolo, Brasile;
5. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_6 C.F._5 residente in [...], quadra 10, Casa E11, Bauru, CEP 17053.013, San Paolo, Brasile;
6. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_7
residente in [...], 112 – Vila Formosa, CEP C.F._6 03357.000, San Paolo, Brasile;
7. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_8
residente in [...], 112 – Vila Formosa, CEP C.F._7 03357.000, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
8. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_9 C.F._8 residente in [...], 436, Agudos, CEP 17123.078, San Paolo, Brasile;
9. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10 SMÕMHS96P30Z602U, residente in [...], 436, Agudos, CEP 17123.078, San Paolo, Brasile;
10. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...]501, apt C.F._9 603, residencial Floranca, CEP , , Brasile, C.F._10 Pt_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_12 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato in [...] Pt_3 Parte_4 28.03.1851 a Scorzè (VE), da e;
Per_2 Persona_3
- il Sig. in data 27.04.1879, a Zero Branco (TV), si univa in Persona_1 matrimonio con . Emigrato in Brasile mai rinunciava alla cittadinanza CP_13 italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Dalla loro unione nasceva:
• in data 02.06.1889, in Brasile, che si sposava con la sig.ra Parte_5
e da detta unione matrimoniale nascevano: Persona_4
➢ in data 01.03.1914, in Brasile, che si sposava con la Persona_5 sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_6
✓ in data 27.10.1936, in Brasile, che si univa in Parte_6 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_7 nascevano:
❖ in data 31.01.1965, in Brasile, che si Persona_7 sposava con la sig.ra e Parte_8 dalla loro unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ in data 31.03.1988, in Brasile, Controparte_1
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 14.04.1967, in Brasile, che Persona_8 sposava la sig.ra e Persona_9 dalla loro unione nascevano:
▪ in data 27.03.1995, in Brasile, Parte_1
, odierno ricorrente;
[...]
▪ in data 09.05.2001, in Brasile,
[...]
, odierna ricorrente;
Controparte_4
❖ in data 15.11.1973, in Brasile, Persona_10 che si sposava con la sig.ra e Controparte_14 procreavano:
▪ in data 19.10.2003, in Brasile, Controparte_5
, odierna ricorrente;
[...]
✓ in data 26.10.1939, in Brasile, che si univa in CP_6 matrimonio con la sig.ra e Controparte_15 dalla loro unione nasceva:
❖ in data 19.03.1971, in Brasile, Controparte_6 odierno ricorrente;
➢ in data 16.01.1917, in Brasile, che si sposava con la Persona_11 sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_16
✓ in data 10.02.1943, in Brasile, che contraeva Parte_9 matrimonio con la sig.ra e Parte_10 dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04.02.1971, in Brasile, Controparte_7
, odierna ricorrente che si sposava con il sig.
[...] [...] e procreavano: Persona_12
▪ in data 08.07.2004, in Brasile,
[...]
odierna ricorrente;
CP_8
➢ in data 13.01.1924, in Brasile, che si univa in matrimonio Parte_11 con il sig. e dalla loro unione nasceva: CP_17
✓ in data 27.12.1960, in Brasile, odierno Controparte_9 ricorrente che si sposava con la sig.ra Parte_12 e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ in data 30.09.1996, in Brasile, Controparte_10 odierno ricorrente;
➢ in data 01.01.1926, in Brasile, che si sposava con la sig.ra Persona_13
Dott. Giovanni Calasso 4
e dalla loro unione nasceva: Controparte_18
✓ in data 25.11.1949, in Brasile, che si sposava con la Persona_14 sig.ra e procreavano: Persona_15
❖ in data 26.09.1985, in Brasile, , Controparte_11 odierno ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato il [...] a [...], da e , prima
[...] Per_2 Persona_3 della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di
Dott. Giovanni Calasso 5
principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_12 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano - nato il [...] a [...] - Italia.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_12 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_12 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in
Dott. Giovanni Calasso 6
proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_12 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_12 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13258 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
CP_3
2 Parte_1
3 Controparte_4
4 , Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 21.09.2023
1. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], 381, San Paolo, CEP C.F._1 03139.040, Brasile;
2. nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], 655, Ap 1501 Solis, C.F._2 Bauru, CEP 17018.600, San Paolo, Brasile;
3. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_4
, residente in [...], 655, Bauru, CEP C.F._3 17018.600, San Paolo, Brasile;
4. , nata in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente in [...]2 -7, Bauru, CEP C.F._4 17056.040, San Paolo, Brasile;
5. , nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_6 C.F._5 residente in [...], quadra 10, Casa E11, Bauru, CEP 17053.013, San Paolo, Brasile;
6. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_7
residente in [...], 112 – Vila Formosa, CEP C.F._6 03357.000, San Paolo, Brasile;
7. nata in [...] il [...], C.F. Controparte_8
residente in [...], 112 – Vila Formosa, CEP C.F._7 03357.000, San Paolo, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
8. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_9 C.F._8 residente in [...], 436, Agudos, CEP 17123.078, San Paolo, Brasile;
9. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_10 SMÕMHS96P30Z602U, residente in [...], 436, Agudos, CEP 17123.078, San Paolo, Brasile;
10. nato in [...] il [...], C.F. Controparte_11
, residente in [...]501, apt C.F._9 603, residencial Floranca, CEP , , Brasile, C.F._10 Pt_2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_12 esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o Persona_1 [...]
o cfr. doc. 3 fascicolo ricorrenti), nato in [...] Pt_3 Parte_4 28.03.1851 a Scorzè (VE), da e;
Per_2 Persona_3
- il Sig. in data 27.04.1879, a Zero Branco (TV), si univa in Persona_1 matrimonio con . Emigrato in Brasile mai rinunciava alla cittadinanza CP_13 italiana e mai si naturalizzava cittadino brasiliano. Dalla loro unione nasceva:
• in data 02.06.1889, in Brasile, che si sposava con la sig.ra Parte_5
e da detta unione matrimoniale nascevano: Persona_4
➢ in data 01.03.1914, in Brasile, che si sposava con la Persona_5 sig.ra e dalla loro unione nascevano: Persona_6
✓ in data 27.10.1936, in Brasile, che si univa in Parte_6 matrimonio con la sig.ra e dalla loro unione Parte_7 nascevano:
❖ in data 31.01.1965, in Brasile, che si Persona_7 sposava con la sig.ra e Parte_8 dalla loro unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 3
▪ in data 31.03.1988, in Brasile, Controparte_1
, odierno ricorrente;
[...]
❖ in data 14.04.1967, in Brasile, che Persona_8 sposava la sig.ra e Persona_9 dalla loro unione nascevano:
▪ in data 27.03.1995, in Brasile, Parte_1
, odierno ricorrente;
[...]
▪ in data 09.05.2001, in Brasile,
[...]
, odierna ricorrente;
Controparte_4
❖ in data 15.11.1973, in Brasile, Persona_10 che si sposava con la sig.ra e Controparte_14 procreavano:
▪ in data 19.10.2003, in Brasile, Controparte_5
, odierna ricorrente;
[...]
✓ in data 26.10.1939, in Brasile, che si univa in CP_6 matrimonio con la sig.ra e Controparte_15 dalla loro unione nasceva:
❖ in data 19.03.1971, in Brasile, Controparte_6 odierno ricorrente;
➢ in data 16.01.1917, in Brasile, che si sposava con la Persona_11 sig.ra e dalla loro unione nasceva: Controparte_16
✓ in data 10.02.1943, in Brasile, che contraeva Parte_9 matrimonio con la sig.ra e Parte_10 dalla loro unione nasceva:
❖ in data 04.02.1971, in Brasile, Controparte_7
, odierna ricorrente che si sposava con il sig.
[...] [...] e procreavano: Persona_12
▪ in data 08.07.2004, in Brasile,
[...]
odierna ricorrente;
CP_8
➢ in data 13.01.1924, in Brasile, che si univa in matrimonio Parte_11 con il sig. e dalla loro unione nasceva: CP_17
✓ in data 27.12.1960, in Brasile, odierno Controparte_9 ricorrente che si sposava con la sig.ra Parte_12 e dalla loro unione nasceva:
[...]
❖ in data 30.09.1996, in Brasile, Controparte_10 odierno ricorrente;
➢ in data 01.01.1926, in Brasile, che si sposava con la sig.ra Persona_13
Dott. Giovanni Calasso 4
e dalla loro unione nasceva: Controparte_18
✓ in data 25.11.1949, in Brasile, che si sposava con la Persona_14 sig.ra e procreavano: Persona_15
❖ in data 26.09.1985, in Brasile, , Controparte_11 odierno ricorrente;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Per_1
nato il [...] a [...], da e , prima
[...] Per_2 Persona_3 della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di
Dott. Giovanni Calasso 5
principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il Controparte_12 rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_1 mai naturalizzatosi cittadino brasiliano - nato il [...] a [...] - Italia.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_12 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_12 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in
Dott. Giovanni Calasso 6
proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_12 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_12 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7