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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1530 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PINO GIOVANNI e dall'Avv. PAVASILI
OA NE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SANTA LUCIA DEL MELA il
03/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta integrandola, relativamente ai tempi di permanenza della prole con il genitore non collocatario, con atto sottoscritto dalle parti il
04/11/2025. La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti ed integrato con atto del 04/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a MI (ME) l'08/01/1991, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, così come integrato con atto del 04/11/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SANTA LUCIA DEL MELA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
03/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1530 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PINO GIOVANNI e dall'Avv. PAVASILI
OA NE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SANTA LUCIA DEL MELA il
03/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] l'[...];
[...] - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta integrandola, relativamente ai tempi di permanenza della prole con il genitore non collocatario, con atto sottoscritto dalle parti il
04/11/2025. La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti ed integrato con atto del 04/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 CP_1
a MI (ME) l'08/01/1991, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo, così come integrato con atto del 04/11/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SANTA LUCIA DEL MELA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
03/07/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A. Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.