Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 406/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
contro
(c.f./p.iva ), Controparte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
Parte_3
(c.f./p.iva ), P.IVA_2
(c.f./p.iva ), Parte_4 C.F._3
(c.f./p.iva ), Parte_5 P.IVA_3
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
Ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione 6 5 24 evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Controparte_2
, chiedendo:
[...]
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversiis contrariis reijectis, nel pieno accoglimento delle domande attoree:
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- spese, competenze, onorari di causa e ogni altro accessorio integralmente rifusi.
I convenuti rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione con provvedimento 5 2 25.
La domanda merita accoglimento.
Concorda il giudicante con l'argomentazione a mente della quale l'art. 164 bis disp.att. c.p.c. va visto in un'ottica a parte creditoris, tenuto conto della ragionevolezza della operazione di vendita alla luce dell'interesse che il creditore ne può ricavare.
In tale prospettiva, la valutazione sulla opportunità del prosieguo delle operazioni di vendita deve avere luogo, salvo casi eccezionali (nei quali già a priori ed in astratto possa con certezza profilarsi l'insuccesso delle operazioni medesime), dopo che sia stato esperito almeno un tentativo di vendita, con inizio della fase liquidatoria.
Nel caso concreto, invero, nessun elemento fa presumere con sufficiente certezza che non vi sarà interesse all'acquisto dei beni oggetto di esecuzione, magari da parte dei comproprietari o di soggetti terzi confinanti.
Favorevole al creditore risulterà essere anche solo un'operazione di vendita che consenta di potere almeno coprire le spese e garantire un sia pur minimo soddisfo del credito.
Si concorda altresì nella considerazione per cui l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore, fermo restando che, nel giudizio divisorio il comproprietario potrebbe chiedere l'assegnazione del bene.
La domanda viene pertanto accolta e le spese vengono compensate stante la mancata costituzione dei convenuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
revoca l'ordinanza emessa in data 18.12.2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
18/2012. + 121/2013+ 43/2014 R.G.E. del Tribunale di Sondrio nella parte in cui dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo limitatamente ai beni di cui al lotto 1 di stima del 17.11.2015, e - conseguentemente - dispone la prosecuzione della procedura esecutiva in relazione ai predetti beni con fissazione dei relativi esperimenti di vendita;
compensa le spese.
Sondrio, 24 2 25
Il Giudice
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