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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5866/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. e P.IVA n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Francesco Senaldi (C.F.
), con sedi a Milano, Via Borgonuovo n. 7/9 e Varese, Via C.F._1
Marcobi n. 8, rappresentato, assistito e difeso dagli Avvocati Giovannina Ventura, Jasmine Gaia Carusone e Laura Biondani del Foro di Milano presso lo studio delle quali in Milano, via Borgonuovo, 7/9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente ricorso
RICORRENTE CONTRO
(C.F. nato a [...] il giorno 8 luglio Controparte_1 C.F._2
1947 e residente a [...], in qualità di Presidente e legale rappresentante del (C.F. - P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) con sede in (20900) Monza, Via Tito Speri, 12 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: Contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da ricorso introduttivo, depositato Parte_1 in data 16 settembre 2024)
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza e previa ogni opportuna statuizione e declaratoria, anche in via incidentale, in fatto ed in diritto: pagina 1 di 6 - nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto di
[...]
di ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni Parte_1 professionali rese a favore del e, per l'effetto, Controparte_2
- condannare il signor (C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 8 luglio 1947 e residente a [...], in qualità di Presidente e legale rappresentante del (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), con sede in (20900) Monza, Via Tito Speri, 12, al P.IVA_2 P.IVA_3 pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 11.645,22 Parte_1
o, in via subordinata, della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 2233 c.c., con gli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso depositato in data 16.09.2024 Parte_1 conveniva in giudizio in qualità di Presidente e legale Controparte_1 rappresentante del , asserendo di aver prestato Controparte_2 la propria attività professionale in favore dell'odierno convenuto. Ha esposto che:
- è subentrato nell'anno 2023 in tutti i mandati Parte_1 professionali dei , e Parte_2 Parte_3 CP_3
(fondatori e soci dello , diventati soci dello
[...] Parte_1 Parte_4
, i quali avevano ceduti tutti i crediti vantati verso i clienti in forza del Parte_1 suddetto mandato;
-tra questi rapporti professionali rientra quello instaurato in data 17 gennaio 2012 dallo con l'associazione non riconosciuta denominata CO
, attraverso una proposta di conferimento di Controparte_2 incarico professionale, esplicativa delle attività da compiersi e del relativo compenso, espressamente accettata dal Cliente;
- l'attività da parte dello a favore del Cliente CO consisteva nella prestazione dei servizi di rappresentanza, assistenza e consulenza fiscale, societaria ed amministrativa;
- il mandato aveva una decorrenza a far data dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, salvo suo rinnovo tacito di anno in anno, in difetto di disdetta comunicata dall'una all'altra parte;
un compenso annuo preventivo per tali attività di Euro 4.200,00, oltre alle spese ed indennità di studio forfettizzate in misura pari al 10% e del contributo cassa e previdenza pari al 4%, oltre all'applicazione dell'IVA nella misura di legge. La ricorrente ha affermato, inoltre, che i Professionisti - dapprima quali soci dello
[...]
e, di poi, quali soci di – hanno continuativamente CO Pt_1 prestato al Circolo, dal 2011 al 2024, costante e assidua assistenza con riferimento alle attività e agli adempimenti.
pagina 2 di 6 Ha evidenziato che il , a decorrere dal 2021 si è reso inadempiente all'obbligo di CP_2 corrispondere il compenso pattuito nella Lettera di Incarico Professionale, omettendo il saldo degli avvisi di parcella: n. 29 del 01/02/2021 di importo pari a Euro 945,60; n. 110 del 01/04/2021 di importo pari a Euro 952,30; n. 224 del 01/06/2021 di importo pari a Euro 995,45; n. 428 del 02/08/2021 di importo pari a Euro 705,29; n. 480 del 01/10/2021 di importo pari a Euro 681,89; n. 635 del 01/12/2021 di importo pari a Euro 717,16; n. 293 del 01/06/2022 di importo pari a Euro 681,89; n. 469 del 01/08/2022 di importo pari a Euro 654,50; n. 674 del 01/12/2022 di importo pari a Euro 1.011,08; n. 513 del 01/10/2022 di importo pari a Euro 699,53; n. 22 del 01/02/2023 di importo pari a Euro 633,70; n. 112 del 01/04/2023 di importo pari a Euro 1.051,06; n. 280 del 01/06/2023 di importo pari a Euro 993,45; n. 461 del 01/08/2023 di importo pari a Euro 922,32.
Il è pertanto debitore verso Controparte_2 [...]
dell'importo di Euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge Parte_1
e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi. In data 15 marzo 2024 inviava lettera di diffida con cui i) comunicava la volontà Pt_1 irrevocabile di dismettere tutti i mandati professionali conferiti ai Professionisti dello Studio a decorrere dal 31 marzo 2024 ed ii) intimava al CP_2 Controparte_2
e al suo Presidente, , il saldo dei citati avvisi di parcella di
[...] Controparte_1 importo pari a complessivi Euro 11.645,22, in sola linea capitale. Parte ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di credito derivante dalle prestazioni professionali rese a favore del Controparte_2
, e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, dell'importo di Euro 11.645,22. Parte_1
All'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice, su richiesta del legale di parte ricorrente e rilevato che il ricorso non era stato regolarmente notificato a parte convenuta, rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 3 aprile 2025, nessuno compariva per il convenuto, e il Giudice, dopo aver verificato la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Il legale di parte ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, come ha affermato nel ricorso introduttivo, ha ricevuto - tra i crediti ceduti dallo – quello derivante dall'incarico CO professionale conferito dall'associazione non riconosciuta denominata
[...]
. Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata e provata per le seguenti ragioni.
pagina 3 di 6 Dalla documentazione in atti, si evince che tra lo Studio Associato e il Parte_4
è stata accettata e firmata una “Lettera di Controparte_2
Incarico Professionale” esplicativa delle attività da compiersi e del relativo compenso. Segnatamente, nel paragrafo 1 viene delineato l'oggetto dell'incarico indicante i servizi di rappresentanza, assistenza e consulenza fiscale, societaria e amministrativi;
nel paragrafo 2 denominato “decorrenza e durata dell'incarico” emerge che il contratto decorre a far data dal 1.1.2012 sino al 31.12.2012 da rinnovarsi tacitamente di un anno, salvo disdetta comunicata all'altra parte con un congruo preavviso. Il compenso pattuito tra le parti, invece, è indicato all'interno del paragrafo 3 nel quale si legge testualmente “per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico si conviene un compenso annuo preventivo di euro 4.200,00. I compensi di cui sopra saranno maggiorati delle spese ed indennità di studio forfettizzate in misura pari al 10% e del contributo cassa e previdenza pari al 4% oltre all'applicazione dell'IVA nella misura di legge.” A decorrere dal 2021, il , come dimostrato e Controparte_2 non contestato, si è reso inadempiente all'obbligo di corrispondere il compenso pattuito nella “Lettera di Incarico Professionale”, non saldando gli avvisi di parcella n. 29 del 01/02/2021 di importo pari a Euro 945,60; n. 110 del 01/04/2021 di importo pari a Euro 952,30; n. 224 del 01/06/2021 di importo pari a Euro 995,45; n. 428 del 02/08/2021 di importo pari a Euro 705,29; n. 480 del 01/10/2021 di importo pari a Euro 681,89; n. 635 del 01/12/2021 di importo pari a Euro 717,16; n. 293 del 01/06/2022 di importo pari a Euro 681,89; n. 469 del 01/08/2022 di importo pari a Euro 654,50; n. 674 del 01/12/2022 di importo pari a Euro 1.011,08; n. 513 del 01/10/2022 di importo pari a
Euro 699,53; n. 22 del 01/02/2023 di importo pari a Euro 633,70; n. 112 del 01/04/2023 di importo pari a Euro 1.051,06; n. 280 del 01/06/2023 di importo pari a Euro 993,45; n. 461 del 01/08/2023 di importo pari a Euro 922,32; per un totale di euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi. La ricorrente ha dato prova delle attività svolte in favore del convenuto e di conseguenza, del proprio credito, sia con il deposito degli avvisi di parcella attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale conferita (cfr. da doc. 4 a doc. 17) che con la documentazione di sollecito inviato allo stesso. Segnatamente, in data 15 marzo 2024 ha inviato una lettera di diffida, ricevuta da Pt_1 in data 20 marzo 2024 e non al Circolo per irreperibilità del Controparte_1 medesimo, al Cliente mediante la quale si comunicava la volontà irrevocabile di dismettere tutti i mandati professionali conferiti con decorrenza dal 31 marzo 2024 e si intimava il pagamento degli avvisi di parcella suindicati.
non solo in quanto Presidente e legale rappresentante Controparte_1 dell ma anche in qualità di colui che ha agito in nome e per conto del Parte_5
Circolo nei confronti dello Associato dapprima, e di poi, Pt_1 Parte_4 Pt_1 deve essere condannato al pagamento della somma di euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi, ai sensi dell'art. 38 c.c. rubricato “Obbligazioni” e nel quale si legge testualmente “Per le pagina 4 di 6 obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, Inoltre, il comportamento tenuto dal convenuto, che, sebbene regolarmente notiziato del ricorso, non si è costituito, è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275). Tale conclusione si giustifica a fortiori ratione nella fattispecie in esame in quanto il convenuto risulta avere ricevuto, in data antecedente l'instaurazione del presente giudizio, invito all'incontro di negoziazione assistita a cui non è stato dato alcun riscontro (cfr. doc. 21 a e 21b).
Ne consegue, per tali ragioni, l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
In conclusione, l'importo dovuto alla ricorrente sulla base della “Lettera di Incarico Professionale” si determina in euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), ed il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono il principio di soccombenza in giudizio;
il valore della causa è dato dall'importo qui riconosciuto e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M. 147/22.
Si applicano i valori minimi del tariffario (fase studio, introduttiva e decisionale), stante la contumacia del convenuto e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Controparte_1 euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di pagina 5 di 6 acconto), ed il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente, le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se e come di legge. Così deciso in Monza, 17.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5866/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. e P.IVA n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Francesco Senaldi (C.F.
), con sedi a Milano, Via Borgonuovo n. 7/9 e Varese, Via C.F._1
Marcobi n. 8, rappresentato, assistito e difeso dagli Avvocati Giovannina Ventura, Jasmine Gaia Carusone e Laura Biondani del Foro di Milano presso lo studio delle quali in Milano, via Borgonuovo, 7/9, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente ricorso
RICORRENTE CONTRO
(C.F. nato a [...] il giorno 8 luglio Controparte_1 C.F._2
1947 e residente a [...], in qualità di Presidente e legale rappresentante del (C.F. - P.IVA Controparte_2 P.IVA_2
) con sede in (20900) Monza, Via Tito Speri, 12 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: Contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da ricorso introduttivo, depositato Parte_1 in data 16 settembre 2024)
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza e previa ogni opportuna statuizione e declaratoria, anche in via incidentale, in fatto ed in diritto: pagina 1 di 6 - nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto di
[...]
di ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni Parte_1 professionali rese a favore del e, per l'effetto, Controparte_2
- condannare il signor (C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 8 luglio 1947 e residente a [...], in qualità di Presidente e legale rappresentante del (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), con sede in (20900) Monza, Via Tito Speri, 12, al P.IVA_2 P.IVA_3 pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 11.645,22 Parte_1
o, in via subordinata, della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia ex art. 2233 c.c., con gli interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso depositato in data 16.09.2024 Parte_1 conveniva in giudizio in qualità di Presidente e legale Controparte_1 rappresentante del , asserendo di aver prestato Controparte_2 la propria attività professionale in favore dell'odierno convenuto. Ha esposto che:
- è subentrato nell'anno 2023 in tutti i mandati Parte_1 professionali dei , e Parte_2 Parte_3 CP_3
(fondatori e soci dello , diventati soci dello
[...] Parte_1 Parte_4
, i quali avevano ceduti tutti i crediti vantati verso i clienti in forza del Parte_1 suddetto mandato;
-tra questi rapporti professionali rientra quello instaurato in data 17 gennaio 2012 dallo con l'associazione non riconosciuta denominata CO
, attraverso una proposta di conferimento di Controparte_2 incarico professionale, esplicativa delle attività da compiersi e del relativo compenso, espressamente accettata dal Cliente;
- l'attività da parte dello a favore del Cliente CO consisteva nella prestazione dei servizi di rappresentanza, assistenza e consulenza fiscale, societaria ed amministrativa;
- il mandato aveva una decorrenza a far data dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, salvo suo rinnovo tacito di anno in anno, in difetto di disdetta comunicata dall'una all'altra parte;
un compenso annuo preventivo per tali attività di Euro 4.200,00, oltre alle spese ed indennità di studio forfettizzate in misura pari al 10% e del contributo cassa e previdenza pari al 4%, oltre all'applicazione dell'IVA nella misura di legge. La ricorrente ha affermato, inoltre, che i Professionisti - dapprima quali soci dello
[...]
e, di poi, quali soci di – hanno continuativamente CO Pt_1 prestato al Circolo, dal 2011 al 2024, costante e assidua assistenza con riferimento alle attività e agli adempimenti.
pagina 2 di 6 Ha evidenziato che il , a decorrere dal 2021 si è reso inadempiente all'obbligo di CP_2 corrispondere il compenso pattuito nella Lettera di Incarico Professionale, omettendo il saldo degli avvisi di parcella: n. 29 del 01/02/2021 di importo pari a Euro 945,60; n. 110 del 01/04/2021 di importo pari a Euro 952,30; n. 224 del 01/06/2021 di importo pari a Euro 995,45; n. 428 del 02/08/2021 di importo pari a Euro 705,29; n. 480 del 01/10/2021 di importo pari a Euro 681,89; n. 635 del 01/12/2021 di importo pari a Euro 717,16; n. 293 del 01/06/2022 di importo pari a Euro 681,89; n. 469 del 01/08/2022 di importo pari a Euro 654,50; n. 674 del 01/12/2022 di importo pari a Euro 1.011,08; n. 513 del 01/10/2022 di importo pari a Euro 699,53; n. 22 del 01/02/2023 di importo pari a Euro 633,70; n. 112 del 01/04/2023 di importo pari a Euro 1.051,06; n. 280 del 01/06/2023 di importo pari a Euro 993,45; n. 461 del 01/08/2023 di importo pari a Euro 922,32.
Il è pertanto debitore verso Controparte_2 [...]
dell'importo di Euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge Parte_1
e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi. In data 15 marzo 2024 inviava lettera di diffida con cui i) comunicava la volontà Pt_1 irrevocabile di dismettere tutti i mandati professionali conferiti ai Professionisti dello Studio a decorrere dal 31 marzo 2024 ed ii) intimava al CP_2 Controparte_2
e al suo Presidente, , il saldo dei citati avvisi di parcella di
[...] Controparte_1 importo pari a complessivi Euro 11.645,22, in sola linea capitale. Parte ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di credito derivante dalle prestazioni professionali rese a favore del Controparte_2
, e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, dell'importo di Euro 11.645,22. Parte_1
All'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice, su richiesta del legale di parte ricorrente e rilevato che il ricorso non era stato regolarmente notificato a parte convenuta, rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 3 aprile 2025, nessuno compariva per il convenuto, e il Giudice, dopo aver verificato la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. Il legale di parte ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione.
Il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, come ha affermato nel ricorso introduttivo, ha ricevuto - tra i crediti ceduti dallo – quello derivante dall'incarico CO professionale conferito dall'associazione non riconosciuta denominata
[...]
. Controparte_2
Nel merito, la domanda è fondata e provata per le seguenti ragioni.
pagina 3 di 6 Dalla documentazione in atti, si evince che tra lo Studio Associato e il Parte_4
è stata accettata e firmata una “Lettera di Controparte_2
Incarico Professionale” esplicativa delle attività da compiersi e del relativo compenso. Segnatamente, nel paragrafo 1 viene delineato l'oggetto dell'incarico indicante i servizi di rappresentanza, assistenza e consulenza fiscale, societaria e amministrativi;
nel paragrafo 2 denominato “decorrenza e durata dell'incarico” emerge che il contratto decorre a far data dal 1.1.2012 sino al 31.12.2012 da rinnovarsi tacitamente di un anno, salvo disdetta comunicata all'altra parte con un congruo preavviso. Il compenso pattuito tra le parti, invece, è indicato all'interno del paragrafo 3 nel quale si legge testualmente “per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico si conviene un compenso annuo preventivo di euro 4.200,00. I compensi di cui sopra saranno maggiorati delle spese ed indennità di studio forfettizzate in misura pari al 10% e del contributo cassa e previdenza pari al 4% oltre all'applicazione dell'IVA nella misura di legge.” A decorrere dal 2021, il , come dimostrato e Controparte_2 non contestato, si è reso inadempiente all'obbligo di corrispondere il compenso pattuito nella “Lettera di Incarico Professionale”, non saldando gli avvisi di parcella n. 29 del 01/02/2021 di importo pari a Euro 945,60; n. 110 del 01/04/2021 di importo pari a Euro 952,30; n. 224 del 01/06/2021 di importo pari a Euro 995,45; n. 428 del 02/08/2021 di importo pari a Euro 705,29; n. 480 del 01/10/2021 di importo pari a Euro 681,89; n. 635 del 01/12/2021 di importo pari a Euro 717,16; n. 293 del 01/06/2022 di importo pari a Euro 681,89; n. 469 del 01/08/2022 di importo pari a Euro 654,50; n. 674 del 01/12/2022 di importo pari a Euro 1.011,08; n. 513 del 01/10/2022 di importo pari a
Euro 699,53; n. 22 del 01/02/2023 di importo pari a Euro 633,70; n. 112 del 01/04/2023 di importo pari a Euro 1.051,06; n. 280 del 01/06/2023 di importo pari a Euro 993,45; n. 461 del 01/08/2023 di importo pari a Euro 922,32; per un totale di euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi. La ricorrente ha dato prova delle attività svolte in favore del convenuto e di conseguenza, del proprio credito, sia con il deposito degli avvisi di parcella attestanti l'effettivo svolgimento dell'attività professionale conferita (cfr. da doc. 4 a doc. 17) che con la documentazione di sollecito inviato allo stesso. Segnatamente, in data 15 marzo 2024 ha inviato una lettera di diffida, ricevuta da Pt_1 in data 20 marzo 2024 e non al Circolo per irreperibilità del Controparte_1 medesimo, al Cliente mediante la quale si comunicava la volontà irrevocabile di dismettere tutti i mandati professionali conferiti con decorrenza dal 31 marzo 2024 e si intimava il pagamento degli avvisi di parcella suindicati.
non solo in quanto Presidente e legale rappresentante Controparte_1 dell ma anche in qualità di colui che ha agito in nome e per conto del Parte_5
Circolo nei confronti dello Associato dapprima, e di poi, Pt_1 Parte_4 Pt_1 deve essere condannato al pagamento della somma di euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), oltre interessi, ai sensi dell'art. 38 c.c. rubricato “Obbligazioni” e nel quale si legge testualmente “Per le pagina 4 di 6 obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, Inoltre, il comportamento tenuto dal convenuto, che, sebbene regolarmente notiziato del ricorso, non si è costituito, è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Invero, pur escludendosi effetti automatici derivanti dalla mancata costituzione, si precisa come la contumacia possa concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. In particolare, e come affermato anche da recente giurisprudenza di merito, se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa ricorrente, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio. In definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (cfr., ex multis, Trib. Bari,15.07.2015, n. 3275 Trib. Roma, 04.10.2017, n. 8040 Trib. Roma,04.04.2017, n. 3223; Trib. Roma, 28.05.2016, n. 10898 Trib. Genova 20.1.2016 n. 209 Trib, Napoli, sez. lav., 05.11.2012, n. 27275). Tale conclusione si giustifica a fortiori ratione nella fattispecie in esame in quanto il convenuto risulta avere ricevuto, in data antecedente l'instaurazione del presente giudizio, invito all'incontro di negoziazione assistita a cui non è stato dato alcun riscontro (cfr. doc. 21 a e 21b).
Ne consegue, per tali ragioni, l'accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
In conclusione, l'importo dovuto alla ricorrente sulla base della “Lettera di Incarico Professionale” si determina in euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di acconto), ed il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese del presente procedimento seguono il principio di soccombenza in giudizio;
il valore della causa è dato dall'importo qui riconosciuto e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M. 147/22.
Si applicano i valori minimi del tariffario (fase studio, introduttiva e decisionale), stante la contumacia del convenuto e la sommarietà del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza, così provvede:
- condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Controparte_1 euro 11.645,22 (comprensivo degli accessori di legge e al netto della ritenuta di pagina 5 di 6 acconto), ed il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
- condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente, le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. se e come di legge. Così deciso in Monza, 17.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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