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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3909/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. AR D'EL, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...] – Messico) il 25 luglio 1983, Parte_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
2. nato a [...] - Messico) il 17 Controparte_1 dicembre 2012;
3. nata a [...] - Messico) il 13 Parte_2 dicembre 2016;
4. , nata a [...] – Messico) il 03 agosto Controparte_2
1986, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
5. nato a [...] - Messico) il 03 Controparte_3 settembre 2017;
6. nata a [...] - Messico) il 14 Controparte_4 marzo 2021;
7. , nata a [...] – Messico) il 15 ottobre Parte_3
1987; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Marozzi;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/07/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_5 notificata il 11/02/2024 (scadenza termini 03/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato Persona_1 il 09 maggio 1955 a Città del Messico (Distretto Federale – Messico), (riconosciuto all'esito di procedura consolare) cittadino italiano (cfr. doc. 18 – passaporto italiano).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : ; Parte_1 Persona_1
Pag. 1 di 2 2. – ; Controparte_1 Email_1 Em_2 Parte_1
3. – ; Parte_2 Email_1 Em_2 Parte_1
4. ; Controparte_2 Persona_1
5. – ; Controparte_3 Persona_1 Email_3
6. – ; Controparte_4 Persona_1 Email_3
7. : . Parte_3 Persona_1
Il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n.
91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AR D'EL
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– Sezione Civile –
R.G. 3909/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. AR D'EL, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. , nata a [...] – Messico) il 25 luglio 1983, Parte_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
2. nato a [...] - Messico) il 17 Controparte_1 dicembre 2012;
3. nata a [...] - Messico) il 13 Parte_2 dicembre 2016;
4. , nata a [...] – Messico) il 03 agosto Controparte_2
1986, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
5. nato a [...] - Messico) il 03 Controparte_3 settembre 2017;
6. nata a [...] - Messico) il 14 Controparte_4 marzo 2021;
7. , nata a [...] – Messico) il 15 ottobre Parte_3
1987; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Marozzi;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/07/2025, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_5 notificata il 11/02/2024 (scadenza termini 03/05/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato Persona_1 il 09 maggio 1955 a Città del Messico (Distretto Federale – Messico), (riconosciuto all'esito di procedura consolare) cittadino italiano (cfr. doc. 18 – passaporto italiano).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. : ; Parte_1 Persona_1
Pag. 1 di 2 2. – ; Controparte_1 Email_1 Em_2 Parte_1
3. – ; Parte_2 Email_1 Em_2 Parte_1
4. ; Controparte_2 Persona_1
5. – ; Controparte_3 Persona_1 Email_3
6. – ; Controparte_4 Persona_1 Email_3
7. : . Parte_3 Persona_1
Il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n.
91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 26 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AR D'EL
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