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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
1725/2019, pubblicata il 13.6.2019, iscritto al n. 245/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Capodrise, Via Pascoli n. 2, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dr. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dalla Controparte_1
(c.f. ) e per essa dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f.
[...] P.IVA_2 C.F._1
), per quanto ancora occorrer possa domiciliata presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in
[...]
mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in , Via Unità Controparte_2 P.IVA_3 CP_2
Italiana n. 28, in persona del Direttore generale, dr. rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Marco Alois (c.f.
[...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte C.F._2
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10.1.2020, il ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la sentenza n. 1725/2019, pubblicata il 13.6.2019, con cui il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo Parte_3
n. 545/2016, dell'importo di 116.686,32 €, per prestazioni sanitarie effettuate tra gli anni 2007 e 2013, Parte aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l' al pagamento del minor importo di
41.857,64 € oltre interessi, relativo alle prestazioni erogate tra l'anno 2010 e l'anno 2013, non essendo dovuto il residuo in quanto corrispondente allo sconto da praticarsi fino all'anno 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006.
Deduceva l'appellante che erroneamente era stato quantificato il proprio credito nell'importo di 41.857,64 € in quanto, escludendo dal conteggio gli importi ante 2010, soggetti alla scontistica invocata, l'importo esatto delle fatture era pari a 91.857,64 €, come poteva rilevarsi dagli atti, tanto che era stata presentata anche al giudice una richiesta di correzione di errore materiale, inopinatamente respinta. Concludeva pertanto per il riconoscimento del maggior importo dovuto, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità e nel merito la sua infondatezza, per non essere stata data prova di quanto preteso.
Alla udienza collegiale dell'11.12.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile in quanto genericamente formulato.
Deduce infatti l'appellante che le fatture non soggette a scontistica ex lege (ovvero relative agli anni dal 2010 in poi) non sarebbero pari, come calcolate dal Tribunale, all'importo di 41.857,64
€ bensì all'importo di 91.857,64 €, ovvero ad un importo di 50mila € superiore, senza però richiamare in maniera specifica le singole fatture e gli importi corrispondenti, onde evidenziare l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, ma genericamente riportandosi alla documentazione depositata nel primo grado di giudizio.
La formulazione in tal modo del motivo di appello è quindi di tutta evidenza generica e non rispettosa del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., che impone all'appellante una specifica ricostruzione del fatto alternativa a quella svolta dal primo giudice e che non può ritenersi soddisfatta dalla mera deduzione dell'esistenza di un errore e del richiamo alla documentazione e alle difese in precedenza svolte (cfr. anche Cass. n. 3022/2018, secondo cui “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”).
A ben vedere, in realtà, nessun errore risulta poi essere stato compiuto dal primo giudice, che
Parte ha provveduto correttamente a calcolare l'importo dovuto dall' detraendo l'importo richiesto per prestazioni ante 2010, su cui era stato legittimo applicare lo sconto, dall'importo ingiunto di
116.686,32 € (e non da quello di 166.686,32 € richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo): l'eventuale errore potrebbe essere stato effettuato dal giudice del monitorio, che ha accolto la richiesta di decreto ingiuntivo per l'importo di 116.686,32 € laddove la richiesta era stata di 166.686,32 €, ovvero ingiungendo il pagamento di un importo inferiore proprio di 50mila € rispetto a quello richiesto: dall'importo ingiunto di 116.686,32 € è stato detratto quello inerente la scontistica applicata, per cui la differenza residua è apparsa essere quella 41.857,64 €, ma di tale eventuale errore di calcolo nessuno si è doluto e soprattutto non è stato dedotto in atto di appello.
L'appello va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
E' dovuto dall'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dal avverso la ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. Parte_1
1725/2019, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
1) Dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre rimborso forfettario spese, iva e cpa.
2) Dichiara tenuta l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione della sua impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 29.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo