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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2024, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2058/2022 R.G.S.L., vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1
Prozzo, con studio in Benevento alla via Pietro Nenni n. 13, elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec Email_1
-appellante-
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero, presso il cui Controparte_1 studio in Reggio Calabria alla via Santa Lucia al Parco n. 25 è elettivamente domiciliato
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati davanti al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del
Lavoro, poi riuniti per connessione oggettiva, la ed introducevano il Parte_1 Controparte_1 giudizio di merito successivo all'ordinanza de 22.3.2019, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il pignoramento presso terzi avviato dal a seguito di una diffida accertativa della CP_1
DTL di Reggio Calabria, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di opposizione.
La contestava il credito del e chiedeva annullarsi la predetta diffida accertativa Pt_1 CP_1 della DTL e conseguentemente il pignoramento eseguito ai suoi danni.
Il lavoratore, assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato Pt_1 dal 14.5.2014 al 31.7.2014, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la nel precedente periodo dal 1.10.2013 al 13.5.2014, con inquadramento Pt_1
CCNL Edilizia-Industria con mansioni di geometra, qualifica di Impiegato 1^ cat. Super, 7° livello ed il diritto a percepire le differenze retributive per l'importo di € 26.047,24 per il suddetto periodo. A seguito della prova testimoniale e dell'acquisizione della documentazione allegata, il giudice di primo grado, ritenuta la domanda del fondata, con la sentenza n. 726/2022 pubblicata il CP_1
5.7.2022, riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la per il Pt_1 periodo dall'1.10.2013 al 13.5.2014 ed il diritto del lavoratore a percepire la somma di € 26.047,24
a titolo di differenze retributive, come quantificato nella diffida accertativa della DTL di Reggio
Calabria n. RC00002/2016-798 del 19.7.2016; rigettava l'opposizione e dichiarava il diritto del a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dalla suddetta CP_1 diffida accertativa;
con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 5.8.2022 la ha proposto appello avverso tale decisione, Parte_1 essenzialmente deducendo la errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, il quale non aveva tenuto conto della reale portata delle deposizioni testimoniali, in particolare ritenendo attendibili i testi e Testimone_1 Testimone_2
Sostiene che dalle prove, testimoniale e documentale, emerge che il già CP_1 antecedentemente al 1.10.2013, lavorava alle dipendenze della soc. Controparte_2
( , cioè della società a cui la aveva subappaltato i lavori aggiudicati a seguito
[...] CP_3 Pt_1 di una gara bandita da ANAS per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della SS Jonica, nel tratto tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo.
Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di riformare la impugnata decisione, accogliendo l'opposizione proposta da in primo grado e rigettare la domanda proposta dal Pt_1
vinte le spese del doppio grado. CP_1
Si è costituito , il quale ha spiegato memoria difensiva, contestando il deposito Controparte_1 del documento “scrittura integrativa del subappalto”, in quanto mai allegato nel precedente grado di giudizio e quindi inammissibile, oltre che irrilevante, non essendovi in esso alcun riferimento all'odierno appellato. Ha chiesto il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, per lo più reiterativo delle medesime argomentazioni esposte in primo grado, e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appello non risulta meritevole di accoglimento.
È opportuno premettere che l'indagine tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c deve svolgersi su due piani complementari: quello del contratto, onde accertare se tra le parti si formò un accordo in ordine ai reciproci diritti ed obblighi tale da integrare lo schema causale anzidetto;
quello del rapporto, onde accertare se, nel concreto comportamento tenuto dalle parti durante lo svolgimento del rapporto medesimo, esse abbiano di fatto posto in essere un assetto di interessi riconducibile alla fattispecie astratta “lavoro subordinato”, così da superare quello risultante dalla iniziale volontà manifestata, dando luogo a una manifestazione successiva concretamente difforme da quella originaria, ovvero da evidenziare come tale assetto fosse in realtà ab origine meramente fittizio.
Vale in proposito il principio secondo cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento dei contraenti e della concreta disciplina del rapporto quale da essi voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, sicché, sebbene a tale dichiarazione non possa attribuirsi rilievo assorbente, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dimostrato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si accerta che, in concreto, l'elemento in questione abbia di fatto connotato lo svolgimento del rapporto medesimo (v. tra le tante, Cassazione civile sez. lav. 19/11/2021, n. 35687; Cass., 25.5.2000 n.
6819; Cass., 29.5.96 n. 4948; Cass., 8.3.95 n. 2690).
Tale indagine va pertanto condotta con riferimento al parametro desumibile dall'art. 2094 c.c., alla stregua del quale l'elemento costitutivo essenziale di tale fattispecie è da individuare nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, intesi a regolare e conformare l'attività prestata secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, pur dovendosi ovviamente tenere conto del fatto che l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità
e della fiducia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Lav. 23.1.2020 n. 1555; Cass., 5.4.2002 n. 4889;
Cass., 11.9.2000 n. 11936; Cass., 28.7.1999 n. 8187; Cass., 22.11.1999 n. 12926; Cass., 4.3.1998 n.
2360).
L'esistenza del vincolo di soggezione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (ex plurimis Cass. Sez. Lav. 8/2/2010 n. 2728; Cass. Sez. Lav.
21.11.2001 n. 14664).
Con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, il vincolo di soggezione diviene necessariamente sempre meno significativo della subordinazione mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione la messa a disposizione del datore di lavoro, da parte del prestatore, delle proprie energie lavorative impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza secondo le direttive impartite ed in funzione del perseguimento dei fini propri della impresa datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav. 27.2.2006 n.
4271; Cass. Sez. Lav.
6.7.2001 n. 9167).
Carattere sussidiario e complementare hanno, quindi, ”altri criteri, quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario di lavoro, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, della assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. Sez. Lav. 29.3.2004 n.
6224; cfr. Cass. Sez. Lav. 18.3.2004 n. 5508).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, in ossequio ai principi suenunciati, si osserva che, condividendo quanto giustamente rilevato dal primo giudice, all'esito della prova testimoniale, risulta dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal
1.10.2013 al 13.5.2014, cioè nel periodo “in nero”, antecedente quello formalizzato con contratto di lavoro subordinato dal 14.5.2014 al 31.7.2014.
In particolare, il teste geometra di cantiere della , ha dichiarato: di aver Testimone_1 Pt_1 conosciuto il per aver lavorato insieme sull'appalto della statale 106 (che va da Reggio CP_1
Calabria a Taranto) per tutta la durata del cantiere, ovvero, all'incirca da ottobre 2013 a maggio
2014; che il operava quotidianamente presso l'ufficio di cantiere di;
che lo stesso CP_1 CP_4 si occupava in via esclusiva della parte tecnico-amministrativa e contabile, ordinava materiali ed aveva rapporti con i fornitori;
curava i rapporti con la , di cui gestiva il personale (raccolta Pt_1 della documentazione dei lavoratori e invio alla affinchè potesse stipulare i contratti di Pt_1 lavoro, archivio ai fini di eventuali esibizioni e controlli;
si era anche occupato dell'assunzione presso la dello stesso teste); che il si rapportava con i lavoratori della , i quali Pt_1 CP_1 Pt_1 si recavano al cantiere e parlavano unicamente con il ricorrente;
che ad esempio il geom. e CP_5
l'ing. entrambi tecnici della (responsabili interni del lavoro per la statale 106), Tes_3 Pt_1 davano indicazioni al ricorrente, in particolare sulla tipologia di materiali da utilizzare ed anche sulle verifiche da effettuare sui fornitori;
anche il geom. incaricato dalla , e l'ing. CP_6 Pt_1
tecnico della stessa, davano indicazioni sul lavoro al in relazione alla Tes_4 CP_1 Contr contabilità ed agli aspetti tecnici;
che la aveva subappaltato alla alcuni lavori, tipo Pt_1 movimento terra e calcestruzzi.
Di analogo tenore la deposizione del teste operaio della . Questi Testimone_2 Pt_1 riferiva di essersi interfacciato con il quando aveva bisogno di prendere i materiali o di CP_1 parlare con qualcuno della azienda e che il ricorrente gli era stato presentato come responsabile amministrativo della dal citato teste : “Il per noi operai rappresentava la Pt_1 Tes_1 CP_1
. Si occupava della gestione del personale della Alpin…Modafferi è arrivato nell'autunno del Pt_1
2013 e ha lavorato per circa un anno sul cantiere…per quanto è a mia conoscenza non ha mai lavorato per la . CP_3
Il teste , ex amministratore della ha dichiarato che il non si Testimone_5 CP_3 CP_1 Contr occupava della documentazione della poiché era lui stesso che se ne occupava;
gestiva invece la documentazione della . Egli aveva trovato il ricorrente direttamente nel cantiere della , Pt_1 Pt_1 le cui forniture erano dallo stesso gestite. Capitava che il venisse in ufficio per conto CP_1 Contr Contr della a prendere la documentazione prodotta dalla Inoltre, quando la assumeva Pt_1 nuovo personale, doveva comunicare i nominativi che utilizzava sul cantiere sia alla sia Pt_1 all'ANAS ed il referente per tali comunicazioni era prima il geom. e poi il geom. CP_5
CP_1
Di segno opposto risultano le testimonianze rese dalla teste e Testimone_6 NE
, i quali hanno affermato che l'odierno appellato aveva iniziato a lavorare per Testimone_8 la a partire dal maggio 2014, ossia dall'assunzione formale, mentre precedentemente aveva Pt_1 Contr lavorato per la
Osserva il Collegio, che l'accertamento compiuto dal Tribunale appare svolto in conformità ai principi sopra esposti e secondo una corretta esegesi del materiale istruttorio.
E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n.
8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). Il primo giudice si è conformato a tali principi, elaborando una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Le suddette deposizioni testimoniali appaiono sufficientemente idonee a dimostrare che nel periodo dal 1.10.2013 al 13.5.2014, il ha svolto alle dipendenze della società appellante l'attività CP_1 di responsabile tecnico-amministrativo dell'appalto suindicato. Tale attività è stata svolta sotto le direttive impartite dal geom. dall'ing. dal geom. e dall'ing. CP_5 Tes_3 CP_6
(cfr. in particolare deposizioni del teste . Tes_4 Testimone_1
Non sono inoltre variate le mansioni espletate dall'appellato nel periodo controverso, rispetto a quello successivo alla formale assunzione.
I testi e , in particolare, quali dipendenti della presso Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 il cantiere in questione, risultano pienamente a conoscenza delle mansioni svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda appellante e in ordine al periodo interessato, oltre ad essere univoche e coerenti.
Non vi è dubbio, inoltre, sull'attendibilità dei suddetti testi, non avendo gli stessi alcun contenzioso in corso con la società datrice.
Invero, lo stesso non può dirsi dei testi , , Testimone_8 Testimone_6 NE tutti dipendenti storici della , presumibilmente condizionati dal rapporto di lavoro subordinato Pt_1 in essere con detta società.
A supportare il quadro probatorio in favore del lavoratore, vi è altresì l'ampia documentazione prodotta dal costituita in gran parte da e-mail, una fra tutte quella del 1.10.2013, inviata CP_1 al ricorrente proprio dal predetto teste con cui gli viene chiesta con urgenza della Tes_3 documentazione.
Dalla copiosa documentazione di mail in atti, emerge innanzitutto la continuità con cui il CP_1 svolgeva le sue mansioni sul cantiere nel periodo controverso e il suo pieno inserimento nell'organizzazione aziendale, testimoniato appunto dallo scambio quotidiano di messaggi con gli uffici della . Si evince, inoltre, che in detto periodo il si occupava anche di lavori Pt_1 CP_1 Contr diversi dal subappalto tra la società appellante e la a dimostrazione della tipologia di rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, sussistente tra le parti, non limitato al cantiere di cui sin qui si
è trattato.
Risulta infine priva di pregio la perplessità manifestata dalla appellante circa il mancato invio di solleciti da parte del lavoratore, per il fatto di aver lavorato alle dipendenze della per circa 7 Pt_1 mesi senza percepire alcuna retribuzione. L'attesa da parte del dipendente può essere giustificata concretamente dalla prossima assunzione a lui prospettata dalla società e quindi dal timore di dover troncare sul nascere un rapporto che di lì a qualche tempo, sarebbe stato formalizzato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna della appellante al pagamento delle stesse, in favore di , liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Controparte_1
Domenico Ruggiero, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Ruggiero, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 24.10.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE MAGISTRATO AUSILIARIO
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
1. dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24.10.2024 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2058/2022 R.G.S.L., vertente
TRA
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1
Prozzo, con studio in Benevento alla via Pietro Nenni n. 13, elettivamente domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec Email_1
-appellante-
E
– rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Ruggiero, presso il cui Controparte_1 studio in Reggio Calabria alla via Santa Lucia al Parco n. 25 è elettivamente domiciliato
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi depositati davanti al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del
Lavoro, poi riuniti per connessione oggettiva, la ed introducevano il Parte_1 Controparte_1 giudizio di merito successivo all'ordinanza de 22.3.2019, con cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il pignoramento presso terzi avviato dal a seguito di una diffida accertativa della CP_1
DTL di Reggio Calabria, assegnando termine per l'instaurazione del giudizio di opposizione.
La contestava il credito del e chiedeva annullarsi la predetta diffida accertativa Pt_1 CP_1 della DTL e conseguentemente il pignoramento eseguito ai suoi danni.
Il lavoratore, assunto dalla con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato Pt_1 dal 14.5.2014 al 31.7.2014, chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la nel precedente periodo dal 1.10.2013 al 13.5.2014, con inquadramento Pt_1
CCNL Edilizia-Industria con mansioni di geometra, qualifica di Impiegato 1^ cat. Super, 7° livello ed il diritto a percepire le differenze retributive per l'importo di € 26.047,24 per il suddetto periodo. A seguito della prova testimoniale e dell'acquisizione della documentazione allegata, il giudice di primo grado, ritenuta la domanda del fondata, con la sentenza n. 726/2022 pubblicata il CP_1
5.7.2022, riconosceva la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la per il Pt_1 periodo dall'1.10.2013 al 13.5.2014 ed il diritto del lavoratore a percepire la somma di € 26.047,24
a titolo di differenze retributive, come quantificato nella diffida accertativa della DTL di Reggio
Calabria n. RC00002/2016-798 del 19.7.2016; rigettava l'opposizione e dichiarava il diritto del a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo costituito dalla suddetta CP_1 diffida accertativa;
con condanna della società opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 5.8.2022 la ha proposto appello avverso tale decisione, Parte_1 essenzialmente deducendo la errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, il quale non aveva tenuto conto della reale portata delle deposizioni testimoniali, in particolare ritenendo attendibili i testi e Testimone_1 Testimone_2
Sostiene che dalle prove, testimoniale e documentale, emerge che il già CP_1 antecedentemente al 1.10.2013, lavorava alle dipendenze della soc. Controparte_2
( , cioè della società a cui la aveva subappaltato i lavori aggiudicati a seguito
[...] CP_3 Pt_1 di una gara bandita da ANAS per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della SS Jonica, nel tratto tra Reggio Calabria e Melito di Porto Salvo.
Ha pertanto concluso chiedendo alla Corte d'Appello di Napoli di riformare la impugnata decisione, accogliendo l'opposizione proposta da in primo grado e rigettare la domanda proposta dal Pt_1
vinte le spese del doppio grado. CP_1
Si è costituito , il quale ha spiegato memoria difensiva, contestando il deposito Controparte_1 del documento “scrittura integrativa del subappalto”, in quanto mai allegato nel precedente grado di giudizio e quindi inammissibile, oltre che irrilevante, non essendovi in esso alcun riferimento all'odierno appellato. Ha chiesto il rigetto del gravame poiché infondato in fatto ed in diritto, per lo più reiterativo delle medesime argomentazioni esposte in primo grado, e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
L'appello non risulta meritevole di accoglimento.
È opportuno premettere che l'indagine tesa a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c deve svolgersi su due piani complementari: quello del contratto, onde accertare se tra le parti si formò un accordo in ordine ai reciproci diritti ed obblighi tale da integrare lo schema causale anzidetto;
quello del rapporto, onde accertare se, nel concreto comportamento tenuto dalle parti durante lo svolgimento del rapporto medesimo, esse abbiano di fatto posto in essere un assetto di interessi riconducibile alla fattispecie astratta “lavoro subordinato”, così da superare quello risultante dalla iniziale volontà manifestata, dando luogo a una manifestazione successiva concretamente difforme da quella originaria, ovvero da evidenziare come tale assetto fosse in realtà ab origine meramente fittizio.
Vale in proposito il principio secondo cui, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, è necessario aver riguardo all'effettivo contenuto del rapporto, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non implica che la dichiarazione di volontà di queste in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non debba tenersi conto del relativo reciproco affidamento dei contraenti e della concreta disciplina del rapporto quale da essi voluta nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, sicché, sebbene a tale dichiarazione non possa attribuirsi rilievo assorbente, quando le parti nel regolare i reciproci interessi abbiano dimostrato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si accerta che, in concreto, l'elemento in questione abbia di fatto connotato lo svolgimento del rapporto medesimo (v. tra le tante, Cassazione civile sez. lav. 19/11/2021, n. 35687; Cass., 25.5.2000 n.
6819; Cass., 29.5.96 n. 4948; Cass., 8.3.95 n. 2690).
Tale indagine va pertanto condotta con riferimento al parametro desumibile dall'art. 2094 c.c., alla stregua del quale l'elemento costitutivo essenziale di tale fattispecie è da individuare nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, intesi a regolare e conformare l'attività prestata secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, pur dovendosi ovviamente tenere conto del fatto che l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro va correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con l'imprenditore sul piano della capacità
e della fiducia (v., tra le tante, Cass. Civ. Sez. Lav. 23.1.2020 n. 1555; Cass., 5.4.2002 n. 4889;
Cass., 11.9.2000 n. 11936; Cass., 28.7.1999 n. 8187; Cass., 22.11.1999 n. 12926; Cass., 4.3.1998 n.
2360).
L'esistenza del vincolo di soggezione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (ex plurimis Cass. Sez. Lav. 8/2/2010 n. 2728; Cass. Sez. Lav.
21.11.2001 n. 14664).
Con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, il vincolo di soggezione diviene necessariamente sempre meno significativo della subordinazione mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione la messa a disposizione del datore di lavoro, da parte del prestatore, delle proprie energie lavorative impiegandole con continuità, fedeltà e diligenza secondo le direttive impartite ed in funzione del perseguimento dei fini propri della impresa datrice di lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav. 27.2.2006 n.
4271; Cass. Sez. Lav.
6.7.2001 n. 9167).
Carattere sussidiario e complementare hanno, quindi, ”altri criteri, quali quello della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario di lavoro, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, della assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. Sez. Lav. 29.3.2004 n.
6224; cfr. Cass. Sez. Lav. 18.3.2004 n. 5508).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, in ossequio ai principi suenunciati, si osserva che, condividendo quanto giustamente rilevato dal primo giudice, all'esito della prova testimoniale, risulta dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dal
1.10.2013 al 13.5.2014, cioè nel periodo “in nero”, antecedente quello formalizzato con contratto di lavoro subordinato dal 14.5.2014 al 31.7.2014.
In particolare, il teste geometra di cantiere della , ha dichiarato: di aver Testimone_1 Pt_1 conosciuto il per aver lavorato insieme sull'appalto della statale 106 (che va da Reggio CP_1
Calabria a Taranto) per tutta la durata del cantiere, ovvero, all'incirca da ottobre 2013 a maggio
2014; che il operava quotidianamente presso l'ufficio di cantiere di;
che lo stesso CP_1 CP_4 si occupava in via esclusiva della parte tecnico-amministrativa e contabile, ordinava materiali ed aveva rapporti con i fornitori;
curava i rapporti con la , di cui gestiva il personale (raccolta Pt_1 della documentazione dei lavoratori e invio alla affinchè potesse stipulare i contratti di Pt_1 lavoro, archivio ai fini di eventuali esibizioni e controlli;
si era anche occupato dell'assunzione presso la dello stesso teste); che il si rapportava con i lavoratori della , i quali Pt_1 CP_1 Pt_1 si recavano al cantiere e parlavano unicamente con il ricorrente;
che ad esempio il geom. e CP_5
l'ing. entrambi tecnici della (responsabili interni del lavoro per la statale 106), Tes_3 Pt_1 davano indicazioni al ricorrente, in particolare sulla tipologia di materiali da utilizzare ed anche sulle verifiche da effettuare sui fornitori;
anche il geom. incaricato dalla , e l'ing. CP_6 Pt_1
tecnico della stessa, davano indicazioni sul lavoro al in relazione alla Tes_4 CP_1 Contr contabilità ed agli aspetti tecnici;
che la aveva subappaltato alla alcuni lavori, tipo Pt_1 movimento terra e calcestruzzi.
Di analogo tenore la deposizione del teste operaio della . Questi Testimone_2 Pt_1 riferiva di essersi interfacciato con il quando aveva bisogno di prendere i materiali o di CP_1 parlare con qualcuno della azienda e che il ricorrente gli era stato presentato come responsabile amministrativo della dal citato teste : “Il per noi operai rappresentava la Pt_1 Tes_1 CP_1
. Si occupava della gestione del personale della Alpin…Modafferi è arrivato nell'autunno del Pt_1
2013 e ha lavorato per circa un anno sul cantiere…per quanto è a mia conoscenza non ha mai lavorato per la . CP_3
Il teste , ex amministratore della ha dichiarato che il non si Testimone_5 CP_3 CP_1 Contr occupava della documentazione della poiché era lui stesso che se ne occupava;
gestiva invece la documentazione della . Egli aveva trovato il ricorrente direttamente nel cantiere della , Pt_1 Pt_1 le cui forniture erano dallo stesso gestite. Capitava che il venisse in ufficio per conto CP_1 Contr Contr della a prendere la documentazione prodotta dalla Inoltre, quando la assumeva Pt_1 nuovo personale, doveva comunicare i nominativi che utilizzava sul cantiere sia alla sia Pt_1 all'ANAS ed il referente per tali comunicazioni era prima il geom. e poi il geom. CP_5
CP_1
Di segno opposto risultano le testimonianze rese dalla teste e Testimone_6 NE
, i quali hanno affermato che l'odierno appellato aveva iniziato a lavorare per Testimone_8 la a partire dal maggio 2014, ossia dall'assunzione formale, mentre precedentemente aveva Pt_1 Contr lavorato per la
Osserva il Collegio, che l'accertamento compiuto dal Tribunale appare svolto in conformità ai principi sopra esposti e secondo una corretta esegesi del materiale istruttorio.
E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n.
8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). Il primo giudice si è conformato a tali principi, elaborando una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Le suddette deposizioni testimoniali appaiono sufficientemente idonee a dimostrare che nel periodo dal 1.10.2013 al 13.5.2014, il ha svolto alle dipendenze della società appellante l'attività CP_1 di responsabile tecnico-amministrativo dell'appalto suindicato. Tale attività è stata svolta sotto le direttive impartite dal geom. dall'ing. dal geom. e dall'ing. CP_5 Tes_3 CP_6
(cfr. in particolare deposizioni del teste . Tes_4 Testimone_1
Non sono inoltre variate le mansioni espletate dall'appellato nel periodo controverso, rispetto a quello successivo alla formale assunzione.
I testi e , in particolare, quali dipendenti della presso Testimone_1 Testimone_2 Pt_1 il cantiere in questione, risultano pienamente a conoscenza delle mansioni svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda appellante e in ordine al periodo interessato, oltre ad essere univoche e coerenti.
Non vi è dubbio, inoltre, sull'attendibilità dei suddetti testi, non avendo gli stessi alcun contenzioso in corso con la società datrice.
Invero, lo stesso non può dirsi dei testi , , Testimone_8 Testimone_6 NE tutti dipendenti storici della , presumibilmente condizionati dal rapporto di lavoro subordinato Pt_1 in essere con detta società.
A supportare il quadro probatorio in favore del lavoratore, vi è altresì l'ampia documentazione prodotta dal costituita in gran parte da e-mail, una fra tutte quella del 1.10.2013, inviata CP_1 al ricorrente proprio dal predetto teste con cui gli viene chiesta con urgenza della Tes_3 documentazione.
Dalla copiosa documentazione di mail in atti, emerge innanzitutto la continuità con cui il CP_1 svolgeva le sue mansioni sul cantiere nel periodo controverso e il suo pieno inserimento nell'organizzazione aziendale, testimoniato appunto dallo scambio quotidiano di messaggi con gli uffici della . Si evince, inoltre, che in detto periodo il si occupava anche di lavori Pt_1 CP_1 Contr diversi dal subappalto tra la società appellante e la a dimostrazione della tipologia di rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, sussistente tra le parti, non limitato al cantiere di cui sin qui si
è trattato.
Risulta infine priva di pregio la perplessità manifestata dalla appellante circa il mancato invio di solleciti da parte del lavoratore, per il fatto di aver lavorato alle dipendenze della per circa 7 Pt_1 mesi senza percepire alcuna retribuzione. L'attesa da parte del dipendente può essere giustificata concretamente dalla prossima assunzione a lui prospettata dalla società e quindi dal timore di dover troncare sul nascere un rapporto che di lì a qualche tempo, sarebbe stato formalizzato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna della appellante al pagamento delle stesse, in favore di , liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Controparte_1
Domenico Ruggiero, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 grado, che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre IVA, CPA, spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Ruggiero, antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 24.10.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE MAGISTRATO AUSILIARIO
IL PRESIDENTE