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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 391/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 391/2022 R.G., posta in decisione all'udienza
collegiale del 17/09/2025, promossa OGGETTO:
d a Altre ipotesi di c.f. , con il Parte_1 C.F._1 responsabilità patrocinio dell'avv. VEZZOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliata extracontrattuale non in PIAZZALE PARROCI TONOLETTI 7 25036 PALAZZOLO S/O, ricomprese nelle altre presso il difensore avv. VEZZOLI GIUSEPPE materie
APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. BOTTANI RG e dell'avv. SI RA
AR, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 63 26841
Pag. 1 di 23 CASALPUSTERLENGO, presso i difensori avv. BOTTANI
RG e SI RA AR
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia,
sezione prima civile, pubblicata il 10/02/2022 con il n. 316/2022.
CONCLUSIONI
di Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, contraris rejectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.316/2022 emessa dal
Tribunale di Brescia nella causa R.G. n.19607/17, G.U. Dr. De
Leonardis, depositata in data 10.02.2022 e notificata ex adverso in data
09.03.2022 (cfr. doc. n.1), oggetto di gravame, premessa ogni più
opportuna declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza,
domanda, eccezione e difesa così giudicare:
in via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto in atti ed a verbali di udienza del giudizio di I° grado nonché nella superiore narrativa, Voglia l'Ill.ma C.A. di
Brescia condannare l'appellato Controparte_1
1. in luogo della condanna alla rimessa in pristino stato a regola d'arte a sua cura e spese, ed entro prefiggendo termine, dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice sita in 25123 Brescia V.le Venezia n°67, I°
piano, meglio individuata nei documenti prodotti (cfr. docc. nn°1, 2),
ex art. 2058 c.c. al risarcimento dei danni per equivalente ad una somma pari ad €.110.000,00#, o a quella maggiore o minore che verrà provata
Pag. 2 di 23 in corso di causa, che hanno comportato il grave stato di fatto dell'immobile dell'attrice così come documentato in atti, rendendolo inagibile ed inabitabile, caratterizzato dal pericolo di crollo a causa delle “precarie” condizioni statiche effetto dei maldestri lavori edilizi commissionati dal convenuto;
2. al risarcimento di tutti i gravi danni subiti dall'attrice, di ogni ordine e natura, conseguenti alle gravi azioni/condotte descritte in atti depositati oltre il danno biologico, il danno psichico, il danno esistenziale, il danno morale, il tutto nella misura che emergerà in corso di causa e da liquidare, in subordine od ove non quantificabile a mezzo tabelle, ex art. 1226 c.c., il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;
in via istruttoria: previa revoca di contrarie ordinanze di data 29.04.21
(C.T.U.) e di data 06.03.19 (prove), si chiede:
disporsi C.T.U. tecnica per verificare e quantificare il risarcimento dei danni per equivalente per le opere descritte nella perizia asseverata dell'Ing. di cui al doc. n. 4 nonché il minor valore Per_1
dell'appartamento, prima di proprietà dell'appellante, al momento della compravendita dalla Dr.ssa alla sig.a rispetto al Pt_1 Persona_2
prezzo di mercato e, comunque, per i gravi danni e ciò in ragione dell'assai grave stato di fatto in cui l'appartamento si trovava, come comprovato da perizie e fotografie tutte in atti, che determinava l'attrice ad accettare il minor corrispettivo proposto dal terzo (?) Persona_2
nonostante il maggior valore di mercato dell'immobile;
Pag. 3 di 23 ammettersi le prove per interrogatorio formale del convenuto nonché
per testi già indicati di cui ai capitoli dedotti in memoria diretta ex art. 183 VI° comma n°2 c.p.c. dall'attrice appellante tutti, a suo avviso,
ammissibili e rilevanti ai fini del decidere, ed in specie i capp.: nn. 5, 6,
7, 8, 11) in quanto diretti a comprovare la motivazione dichiarata dal convenuto per l'acquisto dell'appartamento del II° piano, da parte del convenuto, dall'Ing. e per la commissione esclusiva da parte del Per_1
convenuto alle imprese/ditte per l'esecuzione delle opere/delle forniture con sua assunzione del costo/spese; nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) diretti a confermare le precarie/difficili/mortificanti condizioni di vita dell'attrice in occasione e successivamente ai gravi fatti di natura ed oggetto di procedimento penale nonché le gravi ingiurie, minacce,
espressioni denigratorie e gravemente offensive rivolte dal convenuto all'attrice: fatti oggetto di capitoli di prova, tutti, estranei alla querela,
al procedimento penale e così alla costituzione di parte civile;
n. 52) II^
parte da “…. Il convenuto si presentava ugualmente…” in quanto fatto oggetto di domanda risarcitoria estraneo al procedimento penale;
nn.
61, 62, 63, 64) in quanto diretti a comprovare lo stato di privazione, di mortificazione, di timore dell'attrice che, dal luglio 2017, viveva suo malgrado per effetto delle azioni e delle opere fatte eseguire dall'appellato nell'unità immobiliare all'epoca di proprietà
dell'appellante: fatti estranei alla querela ed al procedimento penale.
Trattasi di circostanze di prova tutte estranee alla querela ed al grave procedimento penale a carico dell'appellato;
Pag. 4 di 23 in ogni caso: si rinnova l'eccezione d'inammissibilità ed irritualità della memoria avversaria di data 09.10.20 di cui si chiede l'espunzione e sulla quale l'appellante ribadisce di non accettare il contraddittorio;
l'appellante evidenzia la manifesta mancanza di fondamento dell'eccezione avversaria in punto asserita tardiva produzione della sentenza della Corte di Cassazione – VIª sezione penale – in data
18.10.23 depositata in Cancelleria in data 20.11.23 relativamente al procedimento penale R.G. n. 21762/2023 (cfr. doc. n. 8) posto che,
pacificamente, la stessa era formata di recente molto tempo dopo la scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c.;
con ogni più ampia riserva, anche di diversamente dedurre produrre concludere e quant'altro consentito dal rito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari/compenso professionale del giudizio di merito di I° grado, e dei procedimenti cautelari proposti in corso di causa da compensarsi in subordine in ragione dei gravi fatti oggetto di causa, nonché del presente grado d'appello.
di : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis,
I. In via preliminare assorbente: dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da controparte ex art. 342 cpc ex art. 348bis cpc per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello;
II. Nel merito: respingere l'atto di appello avversario per tutti i motivi in fatto e diritto esposti nella comparsa di costituzione e risposta in
Pag. 5 di 23 appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In ogni caso, dichiarare inammissibili le produzioni documentali avversarie relative ai documenti 40, 44-46 del giudizio di primo grado e docc. n. 3 e 4 dell'atto di citazione in appello. Dichiarare altresì
inammissibile la richiesta avversaria di CTU per impossibilità stessa del suo oggetto e per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.12.2017 Parte_1
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Brescia Controparte_1
esponendo:
- che nel 2005 la deducente acquistava un appartamento a Brescia in viale Venezia n. 67 nel quale andava a convivere con;
Controparte_1
- che nel gennaio 2017 acquistava l'appartamento Controparte_1
soprastante quello in cui convivevano con l'intento di unire i due immobili con una scala interna per realizzare un'abitazione più grande per la coppia ed avere anche una camera da letto più spaziosa per ospitare le sue figlie;
- che alla fine di aprile 2017, completati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento del convenuto destinato a zona notte, iniziavano i lavori all'immobile di proprietà della deducente da destinare a zona giorno;
- che, in seguito a tali lavori, l'immobile era totalmente inagibile
Pag. 6 di 23 considerato che ne erano demolite le pareti delle camere e dei bagni, gli impianti ed era realizzato un buco nel soffitto per collegare con una scala le due unità abitative;
- che, pertanto, la coppia si trasferiva nell'appartamento al piano superiore di proprietà di già ultimato;
CP_1
- che nel giugno 2017 dopo avere già sospeso i lavori di CP_1
ristrutturazione dell'appartamento, le comunicava di voler interrompere il rapporto di convivenza, intimandole di lasciare l'immobile di sua proprietà e rifiutandosi di proseguire i lavori nell'appartamento al piano inferiore;
- che, nonostante ciò, proseguiva la coabitazione con ell'unità CP_1
abitativa al piano superiore stante l'inagibilità dell'unico appartamento di proprietà della deducente e le ristrettezze economiche che non le consentivano di affrontare le spese di ripristino dello stesso;
- che, in tale frangente, cominciava a proferire frasi aggressive CP_1
e minacciose nei suoi confronti che la costringevano a vivere barricata nella propria stanza per paura delle reazioni del convenuto;
- che nel luglio del 2017 la aggrediva più volte non solo CP_1
verbalmente ma anche fisicamente, e durante uno di tali episodi
(26/07/2017) in cui il convenuto la picchiava con inaudita violenza, era costretta a chiamare la Polizia che allontanava dall'abitazione; CP_1
- che dal 26.07.2017 si trasferiva altrove mentre la deducente CP_1
continuava a vivere nell'appartamento del convenuto;
- che in data 28.07.2017 si recava dal proprio medico curante per i
Pag. 7 di 23 dolori e i fastidi fisici causati dalle percosse subite ed effettuava successivamente una serie di controlli che accertavano i danni fisici riportati, nonché i danni psichici per il costante stato di ansia e timore in cui viveva;
- che in data 01.09.2017 presentava querela alla Procura di Brescia nei confronti del convenuto in seguito alla quale era avviato innanzi al
Tribunale di Brescia un procedimento penale a carico di per i CP_1
reati cui di cui agli artt. 572, 582 e 576 n.5 c.p. (p.p. n. 12689/2017
R.G.N.R.);
- che tra il 2009 al 2018 prestava a la somma di € 477.705 che CP_1
egli non aveva mai restituito.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto alla rimessione in pristino del proprio appartamento, al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, psichico, esistenziale, morale)
cagionati dalle plurime condotte illecite di , nonché Controparte_1
alla restituzione della somma a lui prestata.
Si costituiva contestando tutto quanto dedotto da parte Controparte_1
attrice e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
deduceva che la decisione di unire i due appartamenti era frutto di un progetto comune della coppia e non di una sua iniziativa unilaterale, che l'attrice non gli aveva mai prestato denaro e che egli non aveva mai aggredito né
verbalmente né fisicamente la sua ex convivente.
Con memorie depositate in data 02.10.2020, l'attrice modificava la domanda di risarcimento danni in forma specifica in quella per
Pag. 8 di 23 equivalente chiedendo la condanna di al pagamento dei danni CP_1
relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà che,
nelle more del giudizio, aveva venduto.
In corso di causa, parte attrice depositava ricorso cautelare ex artt. 1171
e 1172 c.c. per chiedere che venisse ordinato a di Controparte_1
cessare la prosecuzione delle opere di ristrutturazione come originariamente programmate e di ripristinare lo status quo ante
dividendo le due unità abitative, rigettato dal Tribunale di Brescia, così
come il relativo reclamo.
Con sentenza pronunciata il 10.02.2022 il Tribunale di Brescia rigettava la domanda di risarcimento dei danni all'appartamento, nonché quella per la restituzione della somma data in prestito di € 477.705; dichiarava,
invece, estinta ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p. la domanda di risarcimento dei danni causati dalle condotte lesive di;
Controparte_1
condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, incluse quelle relative alla fase cautelare e al reclamo introitati in corso di causa.
Questo, in sintesi e per quanto ancora di interesse, il percorso argomentativo del Tribunale.
Quanto alla domanda risarcitoria relativa ai danni patrimoniali per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento, argomentava che non era stata raggiunta la prova dell'assunto attoreo secondo cui la ristrutturazione del proprio appartamento sarebbe stata frutto di una iniziativa unilaterale del convenuto.
Difatti, le dichiarazioni dei testi escussi confermavano che era un
Pag. 9 di 23 progetto comune della coppia quello di collegare i due appartamenti per creare un'unica grande abitazione e che non c'era stata, in tal senso,
alcuna prevaricazione di CP_1
Aggiungeva che l'attrice aveva sempre mantenuto la piena disponibilità
del proprio appartamento per cui in ogni momento avrebbe potuto impedire l'esecuzione delle opere.
Riteneva irrilevanti le contestazioni attoree circa l'individuazione di come il soggetto che, in concreto, aveva scelto e tenuto i CP_1
contatti con le varie ditte incaricate dei lavori, in quanto anche tali scelte dovevano essere contestualizzate nell'ambito delle dinamiche di coppia che implicano inevitabilmente disaccordi in merito all'esecuzione delle opere e ai soggetti da incaricare.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per le condotte tenute da ne dichiarava l'estinzione ai sensi Controparte_1
dell'art. 75 c.p. poiché l'azione civile era stata trasferita in sede penale per effetto della costituzione di parte civile di nel Parte_1
p.p. n. 12689/2017 R.G.N.R. dinnanzi al Tribunale di Brescia
all'udienza preliminare del 08.11.2018.
Accertava l'identità delle azioni risarcitorie svolte in sede civile e penale, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo (petitum e causa
petendi), in quanto in entrambe l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni cagionati dalle aggressioni verbali e fisiche di , Controparte_1
nonché per essere stata costretta a vivere in condizioni precarie nell'appartamento del convenuto in attesa della ristrutturazione del
Pag. 10 di 23 proprio.
In proposito, affermava l'infondatezza della tesi sostenuta dall'attrice
“secondo la quale non vi sarebbe sovrapponibilità delle domande
poiché oggetto di richiesta risarcitoria in sede civile sarebbero i
(differenti) danni che vanno dal luglio del 2017 (indicato quale dies ad
quem nel campo d'imputazione) e il gennaio del 2020, allorquando
l'appartamento di proprietà del convenuto venne rilasciato. Da un lato,
infatti, la formulazione del capo d'imputazione è assai ampia sia nel
descrivere la condotta addebitata, in quella sede, all'odierno
convenuto (costringendola di fatto a dormire, a mangiare e a lavorare
in una stanza che la predetta chiudeva a chiave, insultandola e
aggredendola fisicamente), sia il danno evento patito dall'odierna
attrice (così facendola vivere in uno stato di prostrazione sia fisica che
morale); dunque tale da ricomprendere tutti i fatti già oggetto di
domanda risarcitoria in sede civile. D'altro canto, non è ipotizzabile
che il danno conseguenza venga 'frazionato' in due periodi distinti e
tra loro non comunicanti, ante e post luglio 2017 …. Né parte attrice
ha allegato che le condotte successive al luglio del 2017 abbiano
aggravato tali danni o ne abbiano cagionato di differenti”.
L'appellante ha chiesto che la Corte riformi parzialmente la sentenza di primo grado con l'accoglimento delle domande di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per i lavori di ristrutturazione e dei danni non patrimoniali patiti per i comportamenti lesivi tenuti dal convenuto successivi al luglio 2017.
Pag. 11 di 23 Si è costituito instando per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione col favore delle spese.
All'udienza del 17.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta che il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda risarcitoria per i danni relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile per averla ritenuta, sulla base di un'errata qualificazione dei fatti allegati, di natura extracontrattuale in quanto fondata sulla iniziativa unilaterale del convenuto di effettuare i lavori di ristrutturazione.
Afferma che, al contrario, la domanda ha natura contrattuale in quanto la decisione di ristrutturare il proprio appartamento è frutto della concorde volontà della coppia in vista di un progetto di vita comune e che, in base a tale accordo, le spese per l'esecuzione dei lavori erano a totale carico di stante tra l'altro la sua impossibilità economica CP_1
a sostenerle ben nota a quest'ultimo, come emerge dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale ( e ). Tes_1 Tes_2
Aggiunge che il suo dissenso riguarda la fase esecutiva dei lavori che è
stata gestita in modo unilaterale da affidandosi a soggetti a lei CP_1
non graditi e commissionando da solo tutte le opere eseguite.
Deduce inoltre che contravvenendo ai propri obblighi CP_1
contrattuali e al precetto di buona fede, ha dapprima completato il suo appartamento destinato a zona notte e, poi, iniziati i lavori nell'appartamento sottostante da destinare a zona giorno, li ha interrotti
Pag. 12 di 23 del tutto illegittimamente lasciando l'immobile inabitabile ed inagibile,
senza tra l'altro tenere conto della sua impossibilità economica di ripristinarlo.
Aggiunge che l'intento di ra quello di sottrargli l'immobile ad CP_1
un prezzo vile (soli € 50.000): a dimostrazione di ciò richiama la documentazione prodotta (doc. 41-42) da cui si evince che l'acquirente del suo appartamento, dopo meno di un anno lo ha Persona_2
rivenduto a per il medesimo prezzo di acquisto (€ 330.000). CP_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante denuncia l'erroneità
della sentenza di primo grado nel capo in cui ha dichiarato estinta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da lei subiti in relazione alle condotte lesive di CP_1
Afferma che non sussiste identità tra l'azione civile svolta in sede penale e quella svolta nel presente giudizio, poiché la prima riguarda i fatti verificatesi tra il 02.07.2017 ed il 26.07.2017 (lesioni e maltrattamenti), mentre la domanda svolta in sede civile afferisce ai fatti successivi al 26.07.2017, tutti ammessi e confermati dai testi escussi (capitolati n. 61- 62-63-64-66-68 memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c.) e relativi alle gravi, precarie e mortificanti condizioni di vita quotidiana in cui si è ritrovata a vivere nell'appartamento di CP_1
senza cucina, riscaldamento, senza corrente e acqua calda e con un buco nel soffitto.
Tali ultimi fatti, a suo dire, non sono oggetto del procedimento penale e qualora lo fossero sarebbero legati a quelli contestati verificatesi tra il
Pag. 13 di 23 02.07.2017 ed il 26.07.2017 dal vincolo della continuazione, che comunque non fa venir meno “la sussistenza di tanti reati quante sono
le condotte”.
Con il terzo motivo si duole della regolamentazione delle spese di lite chiedendo in caso di accoglimento dell'appello la condanna di CP_1
al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, incluse quelle della fase cautelare e di reclamo.
Il primo motivo di appello è infondato.
Va confermato, come già ritenuto dal primo giudice, che le dichiarazione dei testi escussi, nonché le stesse ammissioni dell'appellante in questo grado, dimostrano che e Parte_1
, conviventi dal 2005 fino al 2017, avevano un progetto Controparte_1
di vita comune, ossia quello di avere una casa più grande, in vista del quale addivenivano ad un accordo per la ristrutturazione dei rispettivi appartamenti, collocati su due piani soprastanti, al fine di riunirli collegandoli con una scala.
E' rimasto sfornito di prova che l'accordo comprendesse anche che l'onere delle spese delle opere di ristrutturazione a carico di CP_1
mancando in questa sede ogni riscontro probatorio circa la sussistenza di tale pattuizione tra le parti.
Né d'altra parte può assumere rilevanza, come riportato dall'appellante,
quanto emerso in sede penale (teste sentenza n. 1083/2022 Tes_3
pag. 16 - doc. 2 appellante), tenuto conto che si sta vagliando la diversa responsabilità contrattuale di e che non sussiste alcun obbligo CP_1
Pag. 14 di 23 del giudice civile - pur in presenza di un giudicato penale - di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (Cass. n. 21402/2022; Cass.
30992/2023).
A ciò va aggiunto che, nel caso in esame, il giudicato penale (sent. pen.
n. 1083/2022 Tribunale di Brescia -proc. n. 1289/2017 R.G.N.R.-)
riporta che “la contestazione di cui all'art. 572 c.p. mossa all'imputato
è circoscritta ad un arco temporale ben definito, ovvero dal 02.07.2017
al 26.07.2017. Conseguentemente, tutti i fatti – emersi in dibattimento
– antecedenti e successivi a tale periodo verranno presi in
considerazione nei limiti in cui si siano necessari all'inquadramento
del contesto in cui è maturata la vicenda e alla verifica dell'eventuale
attendibilità dei testi”.
E i fatti oggetto dell'odierna vicenda sono accaduti prima del luglio
2017.
Non sono neanche provate le ristrettezze economiche dell'appellante,
avendo quest'ultima prodotto solo i modelli unico del 2014-2015-
2016-2017 (doc. 23-24-25-26) da cui si evince un reddito, seppure variabile negli anni, mentre non produce ulteriori riscontri della (solo)
lamentata difficile situazione economica (ad es. estratti conto negativi).
Al contrario, l'appellante produce estratti conto bancari da cui si evincono innumerevoli operazioni nel periodo dal 2009 al 2016 che non denotano uno stato di indigenza o difficoltà economica (doc. 31).
Priva di riscontro è anche la censura afferente al dissenso
Pag. 15 di 23 dell'appellante relativamente alla fase esecutiva dei lavori gestiti, a suo dire, in modo unilaterale da CP_1
Difatti è palesemente smentita dalle mail (doc. 3 appellato) scambiate da con il geom. incaricato dei lavori di Pt_1 CP_2
ristrutturazione, dalle quali si evince che la stessa è informata e ha partecipato attivamente tra il gennaio e aprile 2017 all'esecuzione delle opere di ristrutturazione degli appartamenti. In particolare, nella mail del 26.02.2017 l'appellante ha scritto con riguardo ad un consuntivo relativo a lavori effettuati “Grazie , scusa ma nel preventivo ho CP_2
3.500 euro, che io ho corretto a 4.000 … Se consideriamo 1.600 euro
che erano già abbondanti della cabina armadio, arriviamo a 5.600 …
Da qui ad arrivare a 9.000 mi sembra un poco esagerato, senza contare
che il preventivo comprende i lavori su due piani… Forse è il caso che
ci fermiamo un attimino e verifichiamo tutti i costi. Perché nessun o
pretende di rispettare il preventivo, ma che aumentino del 70 % non
possiamo permettercelo …”
Lo stesso dicasi del messaggio del 10/01/2017 (doc. 17 appellato- doc.
39 appellante) nel quale l'appellante in merito ai lavori della scala di collegamento, seppure in tono scherzoso, ha affermato “… Abbiamo
deciso di fare la scala così …”, frase che denota una collaborazione fattiva nelle scelte delle opere da eseguire.
D'altra parte, va rammentato che l'appellante, all'epoca dei fatti, ha avuto la piena disponibilità della propria unità abitativa ed è stata,
pertanto, nelle condizioni di effettuare scelte diverse e di opporsi
Pag. 16 di 23 all'esecuzione delle opere di ristrutturazione, motivo per cui va implicitamente ritenuto che ha condiviso ogni decisione progettuale ed esecutiva.
Il secondo motivo di appello va rigettato.
Va, in primo luogo, osservato che per i fatti verificatisi nel luglio del
2017, con la sentenza penale n. 1083 del 28.03.2022 del Tribunale di
Brescia, passata in giudicato (doc. 8-9-10-11-12 prodotti in appello da
), è stato dichiarato colpevole dei reati di cui Pt_1 Controparte_1
agli arrt. 572, 582, 576 n. 5 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannato alla pena di un anno e cinque mesi, nonché
al risarcimento dei danni in favore della parte civile Parte_1
da liquidarsi nella competente sede civile.
Il capo di tale pronuncia che accoglie la domanda risarcitoria e dispone la condanna generica al risarcimento dei danni di pur se CP_1
adottata nelle forme del processo penale, implica l'accertamento della responsabilità civile di quest'ultimo per i maltrattamenti e le condotte aggressive e violente del luglio 2017, con la conseguenza che il giudice civile adito ai fini della liquidazione del “quantum”, senza procedere ad una nuova valutazione nell'“an”, dovrà accertare se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità di bbia CP_1
determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dall'appellante.
La Corte, tenuto conto che non è di facile soluzione la questione
Pag. 17 di 23 afferente alla reviviscenza in appello, per effetto del suddetto giudicato penale, della domanda risarcitoria (anche se solo per la quantificazione dei danni) che in primo grado è stata dichiarata estinta e trasferita in sede penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p. al fine di evitare la litispendenza e il contrasto di giudicati (Cass. S.U. n. 8353/2013), ritiene di decidere nei limiti di quanto devoluto in appello con il presente motivo di impugnazione.
La censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata afferisce il mancato riconoscimento da parte del primo giudice, per effetto della dichiarata estinzione a fronte della ritenuta identità con l'azione svolta in sede penale, dei danni non patrimoniali patiti dall'appellante per i fatti successivi al 26.07.2017, in particolare per essere stata “costretta
a vivere nell'appartamento di privo di cucina, senza CP_1
riscaldamento, con il buco di collegamento tra le due unità, nonchè per
un lungo periodo di tempo senza acqua calda e in condizioni assai
disagevoli ed alquanto precarie al limite del rispetto della persona
umana , se non oltre, in quanto aveva revocato l'addebito bancario ,
anzi a detta del in quanto “… la banca che avevo delegato per CP_1
il pagamento delle bollette ha interrotto l'addebito sul mio conto …” (
interrogatorio formale del convenuto del 06.03.2019)”.
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'appellante:
-nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto espressamente il risarcimento di tutti i danni causati dalle “gravi e reiterate azioni del
… compiute dal giugno 2017 in poi …”; CP_1
Pag. 18 di 23 - nelle memorie ex art. 183 n. 1 c.p.c. (pag. 9), depositate l'11.05.2018,
ha dedotto che dal luglio 2017 era stata costretta a vivere nell'unità
abitativa del convenuto che, essendo destinata a zona notte, era priva
“di cucina, di lavandino, di fuochi di cottura, ecc., di talché non può
che mangiare surgelati scaldati del formo micro onde che acquistava e
lavare i piatti, le posate, i bicchieri, ecc., nella vasca da bagno! Nono
può fare un caffè su un fornello! E ciò in quanto, si ribadisce, il suo
appartamento sito al primo piano è a tutt'oggi “devastato” dalle opere
unilateralmente commissionate e fatte eseguire dal solo;
CP_1
- nelle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., depositate il 13.06.2018,
l'appellante ha chiesto l'ammissione di un capitolo di prova (n. 66),
ammesso con ordinanza del Tribunale del 19/12/2018, volto a dimostrare che nella notte dell'11.06.2018, (quindi in data successiva all'introduzione del presente giudizio -15.12.2017-) “a causa del
mancato pagamento dell'utenza della corrente elettrica da parte del
convenuto, titolare dell'utenza, l'immobile di proprietà del convenuto,
ove vive l'attrice, è (completamente) privo di energia elettrica (e così
mancante anche di acqua calda)”;
- nella comparsa conclusionale (pag. 22-23-24) ha delimitato la richiesta risarcitoria ai danni morali ed esistenziali patiti dal 26.07.2017
al 23.01.2020, data di rilascio dell'immobile di per “essere CP_1
stata costretta a vivere in condizioni “precarie”, al limite se non oltre
la dignità umana, per un anno e mezzo successivamente ai gravissimi
fatti del luglio 2017. La Dr.ssa , infatti, non ha avuto la Pt_1
Pag. 19 di 23 disponibilità del suo immobile, è dovuta restare nell'immobile del sig.
privo/mancante di cucina, di lavandino, di fuochi di cottura, CP_1
riscaldamento, ecc. (secondo il progetto la destinazione di questo
appartamento era tutto destinato a zona notte e così è stato
trasformato) di talchè nel quotidiano mangiava surgelati scaldati nel
forno microonde e lavava i piatti, le posate, i bicchieri, ecc., nella vasca
da bagno, senza avere possibilità (ad es.) di farsi un caffè su un
fornello. Dall'11.06.18, poi, l'immobile (stante il mancato pagamento
dell'utenza della corrente elettrica) era completamente privo di energia
elettrica e così privo anche di acqua calda”;
- nella comparsa conclusionale di replica (pag.17) ha precisato che” nel
giudizio penale, la domanda risarcitoria è riferita ai gravi fatti accaduti
sino al 23.07.2017. Nel giudizio de quo, la domanda è riferibile a tutti
i gravi fatti successivi al 23.07.2017, ed in specie le “gravi” e “non
dignitose” condizioni di vita quotidiane cui la Dr.ssa era Pt_1
costretta per effetto dell'interruzione unilaterale delle opere/lavori da
parte del cui non seguiva la rimessa in pristino CP_1
dell'appartamento dell'attrice. Si ricorda: mancanza di cucina, di
lavandino, di fuoco di cottura che costringevano l'attrice ad acquistare
piccolo fornetto a micro onde per scaldare precotti, a lavare i piatti
nella vasca da bagno, a non bere un caffè, a non poter cuocere nulla,
ecc.; a farsi la doccia ghiacciata dopo che il convenuto interrompeva
il pagamento delle utenze elettriche, a vivere senza riscaldamento”.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Pag. 20 di 23 Difatti, è incontestato che dal 26.07.2017 si è trasferito in altra CP_1
abitazione e non ha, pertanto, più coabitato con l'appellante nel di lui appartamento. Da tale momento, non è stata pertanto più Pt_1
costretta a vivere barricata in una stanza per paura delle aggressioni verbali e fisiche di e, secondo quanto allegato dall'appellante CP_1
stessa, ha continuato ad abitare nell'immobile al piano superiore a causa della mancata ristrutturazione della propria unità abitativa da parte dell'ex convivente.
Ora, da quanto già esposto con riguardo al primo motivo, non è
ravvisabile alcun danno ingiusto tenuto conto che ha CP_1
legittimamente rifiutato di eseguire a sue spese i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di e non ha in alcun Pt_1
modo imposto all'ex convivente di vivere nel proprio appartamento al piano superiore, del quale anzi ha chiesto ripetutamente il rilascio.
Tra l'altro, quanto all'interruzione dell'energia elettrica, si osserva che dalle prove per testi (- udienza 22.05.2019 – teste Testimone_4
riferisce che abita l'appartamento di sopra e utilizza l'elettricità Pt_1
attraverso un ponte di collegamento con il contatore dell'appartamento sottostante;
-ud. 22.05.2019- teste riferisce che Tes_5
l'appartamento di sopra, ove vive l'attrice, utilizza la corrente che proviene dal contatore dell'altro piano;
ud. 04.02.2020 testi Tes_6
e riferiscono che l'attrice ha fatto un collegamento con Testimone_7
la sua utenza elettrica del piano di sotto) emerge che l'appellante ha risolto la problematica realizzando un semplice collegamento elettrico
Pag. 21 di 23 tra il suo appartamento al piano inferiore e quello in cui abitava al piano superiore.
Inoltre, l'appellante non ha né allegato né tantomeno provato, come era suo onere, quali pregiudizi (lesione dell'integrità fisica o psichica,
patema d'animo e disagio esistenziale) le siano stati causati dal dover permanere in tali “condizioni precarie” nell'abitazione di dal CP_1
luglio 2017 al gennaio 2020.
Va, pertanto, rigettata la domanda risarcitoria formulata dall'appellante con riguardo ai danni patiti dal 26.07.2017 al 31.01.2020.
Il terzo motivo afferente al regolamento delle spese di lite in caso di accoglimento dell'impugnazione è assorbito stante il rigetto degli altri due motivi di appello.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di Parte_1
soccombente, al rimborso delle spese del grado in favore di CP_1
, liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M.
[...]
55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 316/2022, emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia, Sezione Prima Civile, in data 10/02/2022, così provvede:
Pag. 22 di 23 -rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 9.991 (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva, € 5.103 per la fase decisoria), oltre anticipazioni, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
La Consigliere est. Il Presidente
dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 23 di 23