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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 & C Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C. s.a.s. ha proposto ricorso
contro
Comune di Botricello e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n.
03020230004834935000 notificata in data 25.09.2023 dell'importo di € 11.076,88 concernente il tributo
ICI-2011; IMU 2012-2013-2014 e 2015. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità
e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata per omessa e/o invalida e/o tardiva notifica di qualsiasi atto sotteso alla stessa cartella di pagamento;
nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito;
nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il Comune di Botricello che contestava i motivi di ricorso, rilevando la loro infondatezza. A sostegno della validità della pretesa ha prodotto le relate di notifiche degli avvisi di accertamento. Si costituiva, altresì il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità degli atti notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità di omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la cartella di pagamento n.
03020230004834935000 è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento avvenuti, per l'anno
2011 in data 22.12.2016; per l'anno 2012 in data 15.11.2017; per l'anno 2013 in data 18.12.2018; per l'anno
2014 in data 18.12.2018 e per l'anno 2015 in data 13.11.2019. Avverso dette notifiche nessuna opposizione
è stata formulata. Pertanto l'eccezione va rigettata.
In ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nella cartella impugnata, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere per l'annualità 2011 dal 1 gennaio 2012 e cosi via. Nel caso in esame la cartella di pagamento è stata notificata in data 25.09.2023. Da ciò consegue che per l'annualità 2011, la pretesa deve ritenersi prescritta in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato in data 22.12.2016 e pur tenendo conto del
D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini di prescrizione dal 8.3.2020 al 31.08.2021, comunque la prescrizione
è maturata al 11.06.2023 senza che nel medio nel medio termine siano stati notificati atti interruttivi. Mentre,
l'eccezione di prescrizione si rigetta per le restanti annualità.
In ordine all'eccezione di nullità della cartella impugnata per difetto sul calcolo degli interessi, la Corte osserva.
Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso di specie, la cartella di pagamento scaturisce dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente dichiarando nulla la pretesa tributaria ICI riferita all'annualità 2011 di cui all'avviso di accertamento ICI
NR.3079012160002902. Rigetta il ricorso nel resto.Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.4, cosi statuisce: accoglie parzialmente il ricorso dichiarando nulla la pretesa relativa all'ICI anno 2011. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il presidente est.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
ROMANO EMANUELA, Giudice
SCALERA ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1047/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 & C Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Botricello
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004834935000 I.C.I. 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 di Nominativo_1 & C. s.a.s. ha proposto ricorso
contro
Comune di Botricello e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento n.
03020230004834935000 notificata in data 25.09.2023 dell'importo di € 11.076,88 concernente il tributo
ICI-2011; IMU 2012-2013-2014 e 2015. Al riguardo la società ricorrente ha eccepito la nullità e/o illegittimità
e/o inefficacia della cartella di pagamento impugnata per omessa e/o invalida e/o tardiva notifica di qualsiasi atto sotteso alla stessa cartella di pagamento;
nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito;
nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il Comune di Botricello che contestava i motivi di ricorso, rilevando la loro infondatezza. A sostegno della validità della pretesa ha prodotto le relate di notifiche degli avvisi di accertamento. Si costituiva, altresì il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione che insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità degli atti notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità di omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la cartella di pagamento n.
03020230004834935000 è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento avvenuti, per l'anno
2011 in data 22.12.2016; per l'anno 2012 in data 15.11.2017; per l'anno 2013 in data 18.12.2018; per l'anno
2014 in data 18.12.2018 e per l'anno 2015 in data 13.11.2019. Avverso dette notifiche nessuna opposizione
è stata formulata. Pertanto l'eccezione va rigettata.
In ordine all'eccezione di prescrizione dei crediti contenuti nella cartella impugnata, la Corte osserva.
Il diritto di credito concernente l'imposta controversa, come ogni diritto di credito, è soggetto ad estinzione per decorso del relativo di termine di prescrizione. Tale termine di prescrizione ha durata quinquennale: tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. 65, 3/07/2020, n. 13683; Cass., sez. 5, 18/06/2020, n. 11814)". Esso decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c., se ne deduce che il termine di prescrizione del diritto di credito dell'ente locale ha cominciato a decorrere per l'annualità 2011 dal 1 gennaio 2012 e cosi via. Nel caso in esame la cartella di pagamento è stata notificata in data 25.09.2023. Da ciò consegue che per l'annualità 2011, la pretesa deve ritenersi prescritta in quanto l'avviso di accertamento è stato notificato in data 22.12.2016 e pur tenendo conto del
D.L. 18/2020 che ha sospeso i termini di prescrizione dal 8.3.2020 al 31.08.2021, comunque la prescrizione
è maturata al 11.06.2023 senza che nel medio nel medio termine siano stati notificati atti interruttivi. Mentre,
l'eccezione di prescrizione si rigetta per le restanti annualità.
In ordine all'eccezione di nullità della cartella impugnata per difetto sul calcolo degli interessi, la Corte osserva.
Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso di specie, la cartella di pagamento scaturisce dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati e non impugnati. In conclusione, il ricorso va accolto parzialmente dichiarando nulla la pretesa tributaria ICI riferita all'annualità 2011 di cui all'avviso di accertamento ICI
NR.3079012160002902. Rigetta il ricorso nel resto.Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.4, cosi statuisce: accoglie parzialmente il ricorso dichiarando nulla la pretesa relativa all'ICI anno 2011. Rigetta nel resto. Spese compensate.
Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026
Il presidente est.