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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Antonio Petrosino, con cui elett.te domicilia Parte_1
in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti n°5 giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20/5/2025, , titolare di pensione n. 044- Parte_1
720107557176 Cat. INVCIV, ha adito questo giudice, proponendo opposizione alla nota datata 30/09/2024, con cui l'ente previdenziale ricalcolava la predetta pensione dal 1° gennaio 2021 a luglio 2024 e richiedeva la restituzione di €
12.730,64. Esposte i motivi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 9 del ricorso.
Si è costituito l , contestando le asserzioni attoree e concludendo come da CP_1
pagina 5 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
1 Il ricorso non va accolto.
E' pacifico che la pensione n. 044-720107557176 Cat. INVCIV è stata liquidata inizialmente sulla base delle autodichiarazioni reddituali sottoscritte dalla ricorrente e, in particolare, del modello AP70, in cui ella dichiarava redditi personali e coniugali pari a zero.
Da una verifica reddituale venivano rilevati redditi del coniuge superiori al limite previsto già esistenti al tempo della presentazione della domanda (vedi estratto contributivo del coniuge, pure per gli anni successivi a quello di verifica), i quali chiaramente incidevano sulla maggiorazione sociale generando l'indebito in esame.
Non è in contestazione che l'ente abbia pagato alla ricorrente le maggiorazioni sociali di cui è causa nel periodo predetto.
Non assume rilievo l'eventuale conoscenza da parte della p.a. dei redditi, proprio perché si tratta del marito del e non di quest'ultima. Pt_1
E' da ritenere inapplicabile alla fattispecie di causa l'art. 13 della L. 412/91, in quanto le ipotesi di cui si discute sono istituti di natura assistenziale, posto che non attingono ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(Cass., n. 13915/2021).
Tale disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. cit,
Cass. n. 31373 del 2019), è infatti volta a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè
pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione,
ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (fra le altre,
2 Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Tanto premesso, va detto che, per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens (Cass., nn. 13223/20, 26036/19,
28771/18).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, la
Suprema Corte (Cass. n. 570/2022) ha affermato che "la restituzione deve quindi
considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione
configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente
significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio
(Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere".
Proprio questo è il punto che caratterizza il caso di specie, ossia l'istituto non conosceva né aveva l'onere di conoscere i dati reddituali del marito della ricorrente. Infatti, l'errore in cui è caduto l' è stato indotto dalla . CP_1 Pt_1
Quindi, nella fattispecie al vaglio, l'omissione di comunicazione riguarda non i redditi della dichiarante ma quelli del coniuge che, come già detto, non erano conosciuti dall'ente previdenziale;
quest'ultimo peraltro non aveva l'onere di conoscerli.
3 Pertanto, in assenza di affidamento della ricorrente da tutelare, va disposto il rigetto del ricorso.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to Antonio Petrosino, con cui elett.te domicilia Parte_1
in Nocera Inferiore, alla via G. Matteotti n°5 giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 20/5/2025, , titolare di pensione n. 044- Parte_1
720107557176 Cat. INVCIV, ha adito questo giudice, proponendo opposizione alla nota datata 30/09/2024, con cui l'ente previdenziale ricalcolava la predetta pensione dal 1° gennaio 2021 a luglio 2024 e richiedeva la restituzione di €
12.730,64. Esposte i motivi di diritto a sostegno della domanda, ha concluso come da pagina 9 del ricorso.
Si è costituito l , contestando le asserzioni attoree e concludendo come da CP_1
pagina 5 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
1 Il ricorso non va accolto.
E' pacifico che la pensione n. 044-720107557176 Cat. INVCIV è stata liquidata inizialmente sulla base delle autodichiarazioni reddituali sottoscritte dalla ricorrente e, in particolare, del modello AP70, in cui ella dichiarava redditi personali e coniugali pari a zero.
Da una verifica reddituale venivano rilevati redditi del coniuge superiori al limite previsto già esistenti al tempo della presentazione della domanda (vedi estratto contributivo del coniuge, pure per gli anni successivi a quello di verifica), i quali chiaramente incidevano sulla maggiorazione sociale generando l'indebito in esame.
Non è in contestazione che l'ente abbia pagato alla ricorrente le maggiorazioni sociali di cui è causa nel periodo predetto.
Non assume rilievo l'eventuale conoscenza da parte della p.a. dei redditi, proprio perché si tratta del marito del e non di quest'ultima. Pt_1
E' da ritenere inapplicabile alla fattispecie di causa l'art. 13 della L. 412/91, in quanto le ipotesi di cui si discute sono istituti di natura assistenziale, posto che non attingono ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(Cass., n. 13915/2021).
Tale disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. cit,
Cass. n. 31373 del 2019), è infatti volta a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, nè
pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione,
ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (fra le altre,
2 Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Tanto premesso, va detto che, per quanto concerne la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in assenza di norme che dispongano diversamente, l'indebito per sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens (Cass., nn. 13223/20, 26036/19,
28771/18).
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, la
Suprema Corte (Cass. n. 570/2022) ha affermato che "la restituzione deve quindi
considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione
configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente
significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio
(Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere".
Proprio questo è il punto che caratterizza il caso di specie, ossia l'istituto non conosceva né aveva l'onere di conoscere i dati reddituali del marito della ricorrente. Infatti, l'errore in cui è caduto l' è stato indotto dalla . CP_1 Pt_1
Quindi, nella fattispecie al vaglio, l'omissione di comunicazione riguarda non i redditi della dichiarante ma quelli del coniuge che, come già detto, non erano conosciuti dall'ente previdenziale;
quest'ultimo peraltro non aveva l'onere di conoscerli.
3 Pertanto, in assenza di affidamento della ricorrente da tutelare, va disposto il rigetto del ricorso.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Una valutazione complessiva della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
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