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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 5787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 5787/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Chiara Tesi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Elettra Pinzani Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 26.02.2025: per la ricorrente “si riporta agli atti come da ultima udienza” per il resistente “si riporta ai propri atti”
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto l'affidamento Parte_1
super-esclusivo del figlio minore nato il [...] dalla Persona_1
relazione more uxorio tra la ricorrente ed , con collocazione esclusiva Controparte_1
presso di sé, senza diritto di vista del padre o, in via subordinata, con diritto di visita paterno da svolgersi “in sede protetta”, la previsione a carico del padre del contributo al mantenimento ordinario del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio di cui al Protocollo CNF 2017, la condanna del resistente a rimborsare alla ricorrente le spese dalla stessa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio dovuto sino alla data della domanda e Persona_1 quantificato in complessivi € 25.000,00. La ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con che aveva già un figlio nato da una Controparte_1
precedente relazione, dal 2006 al 2010. Nel 2010, dopo pochi mesi dalla nascita del figlio il padre sarebbe ritornato a vivere in Perù, paese di origine, e per 13 anni, Persona_1
ossia dagli ultimi mesi del 2010 fino agli inizi di febbraio 2023 (il 5.02.2023), CP_1
sarebbe rimasto in Perù disinteressandosi completamente del figlio sia sotto il
[...]
profilo affettivo che economico. Nel 2014 la ricorrente avrebbe quindi iniziato una nuova relazione sentimentale, poi sfociata nel matrimonio, con e Persona_2 da tale unione, nel 2022, sarebbe nata una figlia. All'inizio del 2023 il resistente avrebbe informato la ricorrente di essere rientrato in Italia e di voler rivedere il figlio Persona_1
che, ormai adolescente, avrebbe opposto il suo rifiuto. Il padre, quindi, avrebbe desistito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente. Ha rappresentato, infatti, che la madre avrebbe sempre impedito al padre di vedere il figlio, anche durante il lasso di tempo in cui la ricorrente ed il figlio avrebbero soggiornato a lungo in Perù Persona_1
(fino al 2016) ove, appunto, si trovava anche il resistente che non si sarebbe affatto sottratto agli obblighi di contribuire al mantenimento del figlio versando l'equivalente di € 50,00 ogni due mesi (avrebbe avuto uno stipendio di circa € 250,00). Una volta rientrato in Italia nel 2023 il padre si sarebbe subito rivolto ad un avvocato per cercare di recuperare il rapporto con il figlio ma la madre avrebbe mantenuto costantemente un atteggiamento di pagina 2 di 6 chiusura e rifiuto. Ha concluso chiedendo al Tribunale il rigetto del ricorso, della domanda di decadenza dalla potestà genitoriale chiesta dalla ricorrente e di affidamento super- esclusivo del minore alla madre, di regolamentare la frequentazione padre-figlio e determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma di €
175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 25.09.2024 la ricorrente, interrogata, ha dichiarato “io faccio le pulizie agli appartamenti e sono titolare di partita IVA dall'anno scorso. Guadagno al mese la somma di euro 1800,00 al netto. Io abito con mia figlia di 8 anni, mio figlio di 14 anni e mio marito in casa di proprietà mia e di mio marito. Pago il mutuo mensile di euro 1400,00 al mese come rateo e la somma di euro 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredi. Pago euro 150,00 mensili a titolo di oneri condominiali oltre alle utenze. Confermo il ricorso. Mio marito è operaio e guadagna al mese euro 1300,00”. Il resistente ha dichiarato “io faccio pulizie agli appartamenti e guadagno al mese euro 1400,00 grazie agli straordinari. Io abito in casa di mio cugino con mia moglie e i miei altri due figli uno di 20 anni e l'altro di 9 anni. Mio figlio di 20 anni è studente. Mia moglie non lavora perché è senza permesso di soggiorno. Io non pago né mutui né finanziamenti. Io pago il canone di affitto pari ad euro 700,00 mensili per 2 camere. Confermo la memoria del mio avvocato. Io ho il contratto ed ho il permesso di soggiorno provvisorio”.
4. Sentito il minore all'udienza del 28.10.2024 e, stante la pendenza nei confronti del resistente presso il Tribunale per i Minori di Firenze del procedimento n. RG 36/2023, acquisiti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente debba essere accolta. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte di , il disinteresse mostrato da questo Controparte_1
nei confronti del figlio, e non da ultimo il fermo convincimento di questo di non voler intrattenere rapporti con il padre (in sede di audizione ha dichiarato: “mio padre io praticamente non lo conosco. Non ho nessun rapporto con lui. Io non voglio avere nessun rapporto con lui perché non c'è mai stato in questi 14 anni. Viene così all'improvviso e io ho già una famiglia. Io non voglio trascorrere del tempo libero con lui. Io sono sicuro di questo. Io non voglio aggiungere altro”), inducano ad accogliere la domanda formulata da pagina 3 di 6 di affidamento super-esclusivo, con collocamento del minore Parte_2 presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio. D' altra parte la madre si è sempre occupata da sola della cura e della gestione quotidiana del figlio, mostrandosi così l'unica figura genitoriale di riferimento.
6. In ordine alla frequentazione del figlio con il padre, il Collegio ritiene che attualmente non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlio e dispone che, nel caso in cui padre dovesse richiedere di vedere il figlio, venga dato mandato al
Servizio Sociale territorialmente competente di valutare, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, in caso positivo, di predisporre incontri osservati padre- minore.
7. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente percepisce un guadagno mensile di € 1.800,00, abita in una casa di proprietà (sua e del marito) per la quale sostiene, insieme al marito, un rateo mensile per il mutuo di € 1.400,00, oltre ad un esborso mensile di € 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredamento, ha allegato i redditi da CU 2024 pari ad € 6.309,22, da CU 2023 pari ad €
17.805,54, da Mod 730/2022 per € 30.254,00 e Mod. 730/2021 pari ad € 23.213,00
(dichiarazioni congiunte con il marito). Quanto al resistente, ha prodotto la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e le buste paga percepite (aprile 2024 € 1.524,00, maggio 2024 € 1.832,00, giugno 2024 € 1.781,00, luglio 2024€ 1.466,00). Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo mensile di € 175,00 per il mantenimento del figlio minore Persona_1
considerando tale importo proporzionato ai redditi delle parti e conforme alle esigenze del minore. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del
2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere di mantenimento a suo carico quale genitore affidatario super-esclusivo.
8. Quanto alla richiesta della ricorrente di condanna del padre a rimborsare le spese dalla stessa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Persona_1
dovuto sino alla data della domanda, il Tribunale osserva in merito la necessità di pagina 4 di 6 introduzione da parte della ricorrente di un'autonoma domanda da introdurre in via ordinaria e pertanto, rilevata la propria incompetenza, rigetta la domanda.
9. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di condannare il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in €
1.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , Persona_1
nato il [...], alla madre con collocamento presso la Parte_1
medesima, la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, qualora il padre dovesse fare esplicita richiesta di frequentare il figlio, di valutare previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, solo in caso positivo, di predisporre gli incontri osservati padre-figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 175,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
5) rigetta la domanda di rimborso degli arretrati formulata dalla madre;
6) condanna il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 5787/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Chiara Tesi Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Elettra Pinzani Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 26.02.2025: per la ricorrente “si riporta agli atti come da ultima udienza” per il resistente “si riporta ai propri atti”
pagina 1 di 6 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto l'affidamento Parte_1
super-esclusivo del figlio minore nato il [...] dalla Persona_1
relazione more uxorio tra la ricorrente ed , con collocazione esclusiva Controparte_1
presso di sé, senza diritto di vista del padre o, in via subordinata, con diritto di visita paterno da svolgersi “in sede protetta”, la previsione a carico del padre del contributo al mantenimento ordinario del figlio mediante il versamento alla madre della somma mensile di € 350,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio di cui al Protocollo CNF 2017, la condanna del resistente a rimborsare alla ricorrente le spese dalla stessa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio dovuto sino alla data della domanda e Persona_1 quantificato in complessivi € 25.000,00. La ricorrente ha dedotto di aver intrattenuto un rapporto sentimentale con che aveva già un figlio nato da una Controparte_1
precedente relazione, dal 2006 al 2010. Nel 2010, dopo pochi mesi dalla nascita del figlio il padre sarebbe ritornato a vivere in Perù, paese di origine, e per 13 anni, Persona_1
ossia dagli ultimi mesi del 2010 fino agli inizi di febbraio 2023 (il 5.02.2023), CP_1
sarebbe rimasto in Perù disinteressandosi completamente del figlio sia sotto il
[...]
profilo affettivo che economico. Nel 2014 la ricorrente avrebbe quindi iniziato una nuova relazione sentimentale, poi sfociata nel matrimonio, con e Persona_2 da tale unione, nel 2022, sarebbe nata una figlia. All'inizio del 2023 il resistente avrebbe informato la ricorrente di essere rientrato in Italia e di voler rivedere il figlio Persona_1
che, ormai adolescente, avrebbe opposto il suo rifiuto. Il padre, quindi, avrebbe desistito.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1
contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente. Ha rappresentato, infatti, che la madre avrebbe sempre impedito al padre di vedere il figlio, anche durante il lasso di tempo in cui la ricorrente ed il figlio avrebbero soggiornato a lungo in Perù Persona_1
(fino al 2016) ove, appunto, si trovava anche il resistente che non si sarebbe affatto sottratto agli obblighi di contribuire al mantenimento del figlio versando l'equivalente di € 50,00 ogni due mesi (avrebbe avuto uno stipendio di circa € 250,00). Una volta rientrato in Italia nel 2023 il padre si sarebbe subito rivolto ad un avvocato per cercare di recuperare il rapporto con il figlio ma la madre avrebbe mantenuto costantemente un atteggiamento di pagina 2 di 6 chiusura e rifiuto. Ha concluso chiedendo al Tribunale il rigetto del ricorso, della domanda di decadenza dalla potestà genitoriale chiesta dalla ricorrente e di affidamento super- esclusivo del minore alla madre, di regolamentare la frequentazione padre-figlio e determinare il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella somma di €
175,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. All'udienza del 25.09.2024 la ricorrente, interrogata, ha dichiarato “io faccio le pulizie agli appartamenti e sono titolare di partita IVA dall'anno scorso. Guadagno al mese la somma di euro 1800,00 al netto. Io abito con mia figlia di 8 anni, mio figlio di 14 anni e mio marito in casa di proprietà mia e di mio marito. Pago il mutuo mensile di euro 1400,00 al mese come rateo e la somma di euro 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredi. Pago euro 150,00 mensili a titolo di oneri condominiali oltre alle utenze. Confermo il ricorso. Mio marito è operaio e guadagna al mese euro 1300,00”. Il resistente ha dichiarato “io faccio pulizie agli appartamenti e guadagno al mese euro 1400,00 grazie agli straordinari. Io abito in casa di mio cugino con mia moglie e i miei altri due figli uno di 20 anni e l'altro di 9 anni. Mio figlio di 20 anni è studente. Mia moglie non lavora perché è senza permesso di soggiorno. Io non pago né mutui né finanziamenti. Io pago il canone di affitto pari ad euro 700,00 mensili per 2 camere. Confermo la memoria del mio avvocato. Io ho il contratto ed ho il permesso di soggiorno provvisorio”.
4. Sentito il minore all'udienza del 28.10.2024 e, stante la pendenza nei confronti del resistente presso il Tribunale per i Minori di Firenze del procedimento n. RG 36/2023, acquisiti gli atti, all'udienza del 26.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice si è riservato di riferire al Collegio la decisione.
5. Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente debba essere accolta. Si osserva, infatti, che le significative carenze relazionali, la mancanza di assunzione di responsabilità genitoriale da parte di , il disinteresse mostrato da questo Controparte_1
nei confronti del figlio, e non da ultimo il fermo convincimento di questo di non voler intrattenere rapporti con il padre (in sede di audizione ha dichiarato: “mio padre io praticamente non lo conosco. Non ho nessun rapporto con lui. Io non voglio avere nessun rapporto con lui perché non c'è mai stato in questi 14 anni. Viene così all'improvviso e io ho già una famiglia. Io non voglio trascorrere del tempo libero con lui. Io sono sicuro di questo. Io non voglio aggiungere altro”), inducano ad accogliere la domanda formulata da pagina 3 di 6 di affidamento super-esclusivo, con collocamento del minore Parte_2 presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio. D' altra parte la madre si è sempre occupata da sola della cura e della gestione quotidiana del figlio, mostrandosi così l'unica figura genitoriale di riferimento.
6. In ordine alla frequentazione del figlio con il padre, il Collegio ritiene che attualmente non vi sia spazio per predisporre un compiuto calendario di visite padre/figlio e dispone che, nel caso in cui padre dovesse richiedere di vedere il figlio, venga dato mandato al
Servizio Sociale territorialmente competente di valutare, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, in caso positivo, di predisporre incontri osservati padre- minore.
7. Infine per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente percepisce un guadagno mensile di € 1.800,00, abita in una casa di proprietà (sua e del marito) per la quale sostiene, insieme al marito, un rateo mensile per il mutuo di € 1.400,00, oltre ad un esborso mensile di € 450,00 a titolo di finanziamento per l'acquisto di arredamento, ha allegato i redditi da CU 2024 pari ad € 6.309,22, da CU 2023 pari ad €
17.805,54, da Mod 730/2022 per € 30.254,00 e Mod. 730/2021 pari ad € 23.213,00
(dichiarazioni congiunte con il marito). Quanto al resistente, ha prodotto la copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e le buste paga percepite (aprile 2024 € 1.524,00, maggio 2024 € 1.832,00, giugno 2024 € 1.781,00, luglio 2024€ 1.466,00). Alla luce di quanto sopra si ritiene di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre il contributo mensile di € 175,00 per il mantenimento del figlio minore Persona_1
considerando tale importo proporzionato ai redditi delle parti e conforme alle esigenze del minore. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del
2017, e l'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere di mantenimento a suo carico quale genitore affidatario super-esclusivo.
8. Quanto alla richiesta della ricorrente di condanna del padre a rimborsare le spese dalla stessa sostenute per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio Persona_1
dovuto sino alla data della domanda, il Tribunale osserva in merito la necessità di pagina 4 di 6 introduzione da parte della ricorrente di un'autonoma domanda da introdurre in via ordinaria e pertanto, rilevata la propria incompetenza, rigetta la domanda.
9. In punto di spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, il Collegio ritiene di condannare il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in €
1.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore , Persona_1
nato il [...], alla madre con collocamento presso la Parte_1
medesima, la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, in collaborazione con l'UFSMIA territorialmente competente, qualora il padre dovesse fare esplicita richiesta di frequentare il figlio, di valutare previamente la possibilità di interloquire con il minore circa la volontà di conoscere il padre e, solo in caso positivo, di predisporre gli incontri osservati padre-figlio;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione alla madre entro il giorno 05 del mese della somma di € 175,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017;
4) dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore;
5) rigetta la domanda di rimborso degli arretrati formulata dalla madre;
6) condanna il padre al pagamento a favore della madre della metà delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione per la residua parte.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26.02.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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