Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione in materia di crediti previdenziali e assistenziali, anche se azionati mediante cartella esattoriale, è riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione in materia di crediti previdenziali e assistenziali, anche se azionati mediante cartella esattoriale, è riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Soccombenza

    In considerazione del fatto che l'INPS ha dedotto esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'Agenzia delle Entrate – IO e l'AI hanno depositato controdeduzioni al ricorso corredate da copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni, esse seguono, secondo la regola generale, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La giurisdizione in materia di crediti previdenziali e assistenziali, anche se azionati mediante cartella esattoriale, è riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e dalla giurisprudenza di legittimità.

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    La giurisdizione in materia di crediti previdenziali e assistenziali, anche se azionati mediante cartella esattoriale, è riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, come previsto dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 e dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 20
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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