CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
NA VA, LA
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inail Direzione Centrale - Via Iv Novembre, 144 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande, 21, 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Inail D.r. Sardegna - Via Sidney Sonnino, 96 09100 LI CA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Inps Direzione Regionale Sardegna - Viale Armando Diaz, 35 09100 LI CA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - IO - LI - Via Giorgio Asproni 13 09123 LI CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale LI - Viale Regina Margherita 1 09125 LI CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inail D.r. Sardegna - Via Tempio 30 09127 LI CA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS, AI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 775/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Srl rappr.ta e difesa come in atti: -
preliminarmente
I- Voglia il Presidente di codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado disporre, con decreto motivato, la provvisoria sospensione delle tacite revoche dei piani di rateizzazione con identificativo 246327 del 9.01.2023, 256251 del 4.08.2023, 262182 del 27.10.2023 e 265065 del 15.12.2023. II- Voglia il Presidente di codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado fissare, con decreto, la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
nel merito
III- Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullare le tacite revoche dei piani di rateizzazione con identificativo 246327 del 9.01.2023, 256251 del 4.08.2023, 262182 del 27.10.2023 e
265065 del 15.12.2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari distratti in favore del difensore.
Resistente: Ag.entrate - IO - LI rappr.ta e difesa come in atti: -
A. Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, sezione lavoro;
B. In subordine, e nel merito, dichiarare inammissibile, per mancata indicazione del petitum, o rigettare il ricorso;
C. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Resistente: Inail Direzione Centrale / D.r. Sardegna rappr.ta e difesa come in atti: -
voglia l'adita Corte, ogni diversa istanza disattesa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sul merito e sulla richiesta di sospensione, quanto meno con riferimento alla posizione AI;
in subordine e nel merito, respingere la richiesta di annullamento e quella di sospensione per difetto dei presupposti, in ogni caso condannando la ricorrente al pagamento delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi, sanzioni, maggior danno e ogni altro accessorio. Con spese, competenze ed onorari rifusi.
Resistente: Inps Direzione Generale /Regionale Sardegna rappr.ta e difesa come in atti: -
affinché la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto adottando le decisioni che riterrà di giustizia fra le altre parti. Spese di lite rifuse, da porre a carico di chi risulterà soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. ha convenuto dinanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate-IO, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (AI), chiedendo l'annullamento delle revoche dei seguenti piani di rateizzazione:
piano n. 246327, del 9 gennaio 2023, relativo agli avvisi di addebito INPS nn. 32520220003836684/000 e
32520220003839722/000; piano n. 256251, del 4 agosto 2023, relativo alla cartella di pagamento n. 02520230011601873/000, concernente un'iscrizione a ruolo AI;
piano n. 262182, del 27 ottobre 2023, relativo all'avviso di addebito INPS n. 32520230001042324/000; piano n. 265065, del 15 dicembre 2023, relativo all'avviso di addebito INPS n. 32520230001282407/000.
La ricorrente ha esposto di aver regolarmente beneficiato della rateizzazione dei suddetti debiti, lamentando tuttavia che, con riferimento agli atti indicati, i piani di rateizzazione sarebbero decaduti in assenza di qualsiasi formale provvedimento di revoca e senza alcuna motivazione.
Secondo la prospettazione attorea, si tratterebbe pertanto di revoche tacite dei piani di rateizzazione, da ritenersi illegittime e, come tali, meritevoli di annullamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in ragione dell'omessa notifica e motivazione della decadenza, nonché per lesione del diritto al contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
La società ricorrente ha altresì richiesto la sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, delle suddette revoche tacite, rappresentando di non poter attestare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS, AI e Casse Edili. Per tale ragione, la società Società_1 S.r.l. avrebbe interrotto il versamento delle somme dovute a Ricorrente_1 S.r.l. in forza di un contratto di subappalto, che costituirebbe, peraltro, l'unica attività svolta dalla ricorrente. Il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di Società_1 S.r.l. determinerebbe, secondo quanto dedotto, l'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale, con conseguente necessità di procedere al licenziamento dei sessanta dipendenti attualmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte tributaria, poiché i debiti oggetto di rateizzazione attengono esclusivamente a crediti previdenziali e assistenziali, portati da quattro avvisi di addebito e da una cartella di pagamento. La giurisdizione in materia è, infatti, riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio, anche quando la pretesa sia stata azionata dall'ente previdenziale mediante cartella esattoriale.
Ciò discende non soltanto dall'intrinseca natura del rapporto dedotto in giudizio, ma anche da una precisa previsione normativa.
In particolare, l'art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel riordinare la disciplina della riscossione mediante ruolo ed estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, stabilisce espressamente che, in presenza di una richiesta contributiva, il contribuente può proporre opposizione all'iscrizione a ruolo innanzi al giudice del lavoro.
Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 marzo
2007, n. 7399; nonché Cass., 18 marzo 2010, n. 6539; 23 giugno 2010, n. 15168; 26 novembre 2013, n.
26395; 20 luglio 2018, n. 19649; 23 luglio 2018, n. 19523; 22 maggio 2023, n. 14077; da ultimo, Cass., Sez.
Un., ord. 28 marzo 2025, n. 817).
È dunque la disciplina positiva vigente a confermare in modo inequivoco la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L'art. 24, comma 1, del citato D.lgs. n. 46/1999 dispone infatti che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, non versati nei termini di legge o accertati dagli uffici competenti, siano iscritti a ruolo unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive maturate fino alla consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti spontaneamente effettuati dal debitore.
I successivi commi 5 e 6 prevedono, inoltre, che:
· contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, mediante ricorso da notificarsi all'ente impositore presso la sede territorialmente competente;
· il giudizio di opposizione avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva sia regolato dagli artt.
442 e ss. c.p.c., con la facoltà per il giudice del lavoro di sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'INPS ha dedotto esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'Agenzia delle Entrate – IO e l'AI hanno depositato controdeduzioni al ricorso corredate da copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni, esse seguono, secondo la regola generale, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di LI dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione in relazione alla revoca del piano di rateizzazione nei confronti di AI e INPS. La causa dovrà essere riassunta nei termini di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza davanti alla sezione lavoro del Tribunale di LI. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ag.entrate - IO - LI e AI per ciascuna delle parti in complessivi euro 2060,00 oltre 15%.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
NA VA, LA
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 667/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Inail Direzione Centrale - Via Iv Novembre, 144 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Inps Direzione Generale - Via Ciro Il Grande, 21, 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Inail D.r. Sardegna - Via Sidney Sonnino, 96 09100 LI CA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Inps Direzione Regionale Sardegna - Viale Armando Diaz, 35 09100 LI CA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - IO - LI - Via Giorgio Asproni 13 09123 LI CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Inps Direzione Provinciale LI - Viale Regina Margherita 1 09125 LI CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Inail D.r. Sardegna - Via Tempio 30 09127 LI CA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS
- REVOCA RATEIZZO INPS, AI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 775/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Srl rappr.ta e difesa come in atti: -
preliminarmente
I- Voglia il Presidente di codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado disporre, con decreto motivato, la provvisoria sospensione delle tacite revoche dei piani di rateizzazione con identificativo 246327 del 9.01.2023, 256251 del 4.08.2023, 262182 del 27.10.2023 e 265065 del 15.12.2023. II- Voglia il Presidente di codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado fissare, con decreto, la trattazione dell'istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
nel merito
III- Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado annullare le tacite revoche dei piani di rateizzazione con identificativo 246327 del 9.01.2023, 256251 del 4.08.2023, 262182 del 27.10.2023 e
265065 del 15.12.2023.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari distratti in favore del difensore.
Resistente: Ag.entrate - IO - LI rappr.ta e difesa come in atti: -
A. Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, sezione lavoro;
B. In subordine, e nel merito, dichiarare inammissibile, per mancata indicazione del petitum, o rigettare il ricorso;
C. Con vittoria di spese e competenze professionali.
Resistente: Inail Direzione Centrale / D.r. Sardegna rappr.ta e difesa come in atti: -
voglia l'adita Corte, ogni diversa istanza disattesa, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sul merito e sulla richiesta di sospensione, quanto meno con riferimento alla posizione AI;
in subordine e nel merito, respingere la richiesta di annullamento e quella di sospensione per difetto dei presupposti, in ogni caso condannando la ricorrente al pagamento delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi, sanzioni, maggior danno e ogni altro accessorio. Con spese, competenze ed onorari rifusi.
Resistente: Inps Direzione Generale /Regionale Sardegna rappr.ta e difesa come in atti: -
affinché la Corte, rigettata ogni contraria istanza, voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto adottando le decisioni che riterrà di giustizia fra le altre parti. Spese di lite rifuse, da porre a carico di chi risulterà soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. ha convenuto dinanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate-IO, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (AI), chiedendo l'annullamento delle revoche dei seguenti piani di rateizzazione:
piano n. 246327, del 9 gennaio 2023, relativo agli avvisi di addebito INPS nn. 32520220003836684/000 e
32520220003839722/000; piano n. 256251, del 4 agosto 2023, relativo alla cartella di pagamento n. 02520230011601873/000, concernente un'iscrizione a ruolo AI;
piano n. 262182, del 27 ottobre 2023, relativo all'avviso di addebito INPS n. 32520230001042324/000; piano n. 265065, del 15 dicembre 2023, relativo all'avviso di addebito INPS n. 32520230001282407/000.
La ricorrente ha esposto di aver regolarmente beneficiato della rateizzazione dei suddetti debiti, lamentando tuttavia che, con riferimento agli atti indicati, i piani di rateizzazione sarebbero decaduti in assenza di qualsiasi formale provvedimento di revoca e senza alcuna motivazione.
Secondo la prospettazione attorea, si tratterebbe pertanto di revoche tacite dei piani di rateizzazione, da ritenersi illegittime e, come tali, meritevoli di annullamento per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in ragione dell'omessa notifica e motivazione della decadenza, nonché per lesione del diritto al contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990.
La società ricorrente ha altresì richiesto la sospensione cautelare, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, delle suddette revoche tacite, rappresentando di non poter attestare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS, AI e Casse Edili. Per tale ragione, la società Società_1 S.r.l. avrebbe interrotto il versamento delle somme dovute a Ricorrente_1 S.r.l. in forza di un contratto di subappalto, che costituirebbe, peraltro, l'unica attività svolta dalla ricorrente. Il mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti di Società_1 S.r.l. determinerebbe, secondo quanto dedotto, l'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale, con conseguente necessità di procedere al licenziamento dei sessanta dipendenti attualmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte tributaria, poiché i debiti oggetto di rateizzazione attengono esclusivamente a crediti previdenziali e assistenziali, portati da quattro avvisi di addebito e da una cartella di pagamento. La giurisdizione in materia è, infatti, riservata al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi derivanti da un rapporto previdenziale obbligatorio, anche quando la pretesa sia stata azionata dall'ente previdenziale mediante cartella esattoriale.
Ciò discende non soltanto dall'intrinseca natura del rapporto dedotto in giudizio, ma anche da una precisa previsione normativa.
In particolare, l'art. 24 del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel riordinare la disciplina della riscossione mediante ruolo ed estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, stabilisce espressamente che, in presenza di una richiesta contributiva, il contribuente può proporre opposizione all'iscrizione a ruolo innanzi al giudice del lavoro.
Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 27 marzo
2007, n. 7399; nonché Cass., 18 marzo 2010, n. 6539; 23 giugno 2010, n. 15168; 26 novembre 2013, n.
26395; 20 luglio 2018, n. 19649; 23 luglio 2018, n. 19523; 22 maggio 2023, n. 14077; da ultimo, Cass., Sez.
Un., ord. 28 marzo 2025, n. 817).
È dunque la disciplina positiva vigente a confermare in modo inequivoco la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L'art. 24, comma 1, del citato D.lgs. n. 46/1999 dispone infatti che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, non versati nei termini di legge o accertati dagli uffici competenti, siano iscritti a ruolo unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive maturate fino alla consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti spontaneamente effettuati dal debitore.
I successivi commi 5 e 6 prevedono, inoltre, che:
· contro l'iscrizione a ruolo il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, mediante ricorso da notificarsi all'ente impositore presso la sede territorialmente competente;
· il giudizio di opposizione avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva sia regolato dagli artt.
442 e ss. c.p.c., con la facoltà per il giudice del lavoro di sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che l'INPS ha dedotto esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l'Agenzia delle Entrate – IO e l'AI hanno depositato controdeduzioni al ricorso corredate da copiosa documentazione a sostegno delle proprie ragioni, esse seguono, secondo la regola generale, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di LI dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'impugnazione in relazione alla revoca del piano di rateizzazione nei confronti di AI e INPS. La causa dovrà essere riassunta nei termini di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza davanti alla sezione lavoro del Tribunale di LI. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ag.entrate - IO - LI e AI per ciascuna delle parti in complessivi euro 2060,00 oltre 15%.