TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 860/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 860/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.TUCCI LUIGINA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TUCCI LUIGINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 9/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/5/2011, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio minore è collocato presso la Persona_2
residenza della madre e affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) il minore avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre in Francia Appt 36
2 Sq Buffon-78330 - Fontenay Le Fleury, abitazione che viene concordemente assegnata alla IG.ra ; CP_1
4) data la rilevante distanza che separa le residenze dei genitori, il padre potrà avere con sé il figlio nei seguenti periodi: A) almeno una volta al mese il padre potrà recarsi in Francia e avere con sé il figlio per almeno 5 giorni continuativi, rispettando gli orari scolastici qualora non vi siano vacanze in coincidenza della settimana prescelta;
B) il padre potrà trascorrere con il figlio recandosi presso di lui in Francia le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
C) il padre potrà
trascorrere con il figlio recandosi presso di lui in Francia le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, mentre il successivo anno il minore trascorrerà il medesimo periodo con la madre;
D) nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio in Bocchigliero per 20 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
5) il padre corrisponderà alla madre in favore del minore un bonifico di € 200,00 mensili,
oltre spese straordinarie previamente concordate;
6) il IG. corrisponderà in favore della IG.ra la somma di € Pt_1 Controparte_1
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento. Entrambi gli importi saranno corrisposti con bonifico e saranno annualmente rivalutati secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' con decorrenza ad un anno dalla CP_2
omologa della separazione;
6) SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE: Sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche che di seguito si trascrivono, da concordarsi previamente: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Vanno altresì previamente concordate le spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia;
- Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nome del minore, valido per l'espatrio;”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27/09/1957 e nata in [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 860/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.TUCCI LUIGINA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
TUCCI LUIGINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale e domanda di scioglimento del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 9/5/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/5/2011, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente Persona_1
indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) il figlio minore è collocato presso la Persona_2
residenza della madre e affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso ciascun genitore;
3) il minore avrà la sua residenza stabile presso l'abitazione della madre in Francia Appt 36
2 Sq Buffon-78330 - Fontenay Le Fleury, abitazione che viene concordemente assegnata alla IG.ra ; CP_1
4) data la rilevante distanza che separa le residenze dei genitori, il padre potrà avere con sé il figlio nei seguenti periodi: A) almeno una volta al mese il padre potrà recarsi in Francia e avere con sé il figlio per almeno 5 giorni continuativi, rispettando gli orari scolastici qualora non vi siano vacanze in coincidenza della settimana prescelta;
B) il padre potrà trascorrere con il figlio recandosi presso di lui in Francia le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
C) il padre potrà
trascorrere con il figlio recandosi presso di lui in Francia le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, mentre il successivo anno il minore trascorrerà il medesimo periodo con la madre;
D) nel periodo estivo il padre potrà avere con sé il figlio in Bocchigliero per 20 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
5) il padre corrisponderà alla madre in favore del minore un bonifico di € 200,00 mensili,
oltre spese straordinarie previamente concordate;
6) il IG. corrisponderà in favore della IG.ra la somma di € Pt_1 Controparte_1
100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento. Entrambi gli importi saranno corrisposti con bonifico e saranno annualmente rivalutati secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' con decorrenza ad un anno dalla CP_2
omologa della separazione;
6) SPESE STRAORDINARIE DA CONCORDARE: Sono a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche che di seguito si trascrivono, da concordarsi previamente: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per attività
sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Vanno altresì previamente concordate le spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche,
cicli di psicoterapia e logopedia;
- Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7) I coniugi si danno reciproca autorizzazione per il rilascio dei rispettivi passaporti con annotazione del nome del minore, valido per l'espatrio;”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
L'avvenuta proposizione della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contestualmente a quella di separazione impone la rimessione sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione della suddetta domanda all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27/09/1957 e nata in [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Dispone la rimessione sul ruolo della causa, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'omologa della separazione.
Castrovillari, 7 luglio 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento