Sentenza 6 luglio 2023
Massime • 1
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", così travisando il contenuto effettivo della censura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19214 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro -) UN Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Roberto Raio e Francesco Baldi in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) Di SO CH ER;
- intimato -
per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione 22.2.2022 n. 5760; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 Numero di raccolta generale 19214/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Data pubblicazione 06/07/2023 dott. Rosa MA Dell'Erba che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. 2. Nel 1999 la minore MA EN NE perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale, consistito nell'urto tra la bicicletta da lei condotta e l'autoveicolo condotto da CH ER Di SO, di proprietà di NO Di SO e assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla UN s.p.a.. 3. Nel 2001 i genitori, i fratelli ed un nipote ex fratre della vittima (in tutto dieci persone), agendo in due gruppi separati, convennero dinanzi al Tribunale di Napoli CH ER Di SO, NO Di SO e la UN, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di MA EN NE. Le due cause vennero riunite. 4. Tutti gli attori chiesero che la società assicuratrice convenuta fosse condannata al risarcimento del danno in misura eccedente il massimale. Tale richiesta venne formulata: a) sia utendo iuribus degli assicurati, ex art. 2900 c.c., sul presupposto che la compagnia avrebbe malamente gestito gli interessi di essi, rifiutando una vantaggiosa transazione proposta dai danneggiati (e dunque invocando in via surrogatoria la c.d. mala gestio in senso proprio: p. 8 atto citazione in I grado); b) sia in ogni caso sul presupposto che la compagnia era in mora verso i danneggiati (e quindi invocando la c.d. mala gestio in senso improprio). 6. Con sentenza 28.7.2008 n. 8738 il Tribunale di Napoli accolse parzialmente le domande, ma limitò la condanna dell'assicuratore entro il massimale, senza null'altro aggiungere. 2 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 Numero di raccolta generale 19214/2023 Data pubblicazione 06/07/2023 7. I congiunti della vittima impugnarono tale decisione, sostenendo (pp. 79 e ss. dell'appello): -) che avevano formulato ex art. 2900 c.c. una domanda di condanna dell'assicuratore al pagamento del danno causato ai due assicurati con la propria inerzia (domanda di mala gestio propria); -) che tale domanda era giustificata dall'inerzia degli assicurati i quali, pur costituendosi in giudizio, non avevano chiesto di essere tenuti indenni dal proprio assicuratore anche oltre il massimale;
-) che su tale domanda il Tribunale non aveva provveduto. 8. Con sentenza 26.6.2017 n. 2924 la Corte d'appello di Napoli rigettò il suddetto motivo di gravame, affermando: -) che i danneggianti avevano formulato soltanto una domanda di risarcimento del danno da c.d. “mala gestio impropria” dell'assicuratore; -) che tale domanda era infondata perché l'assicuratore non aveva tenuto alcuna condotta rimproverabile nella gestione del sinistro. 9. La sentenza d'appello venne impugnata per cassazione dai danneggiati. Essi dedussero (col quinto motivo di ricorso) che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno causato dalla UN ai suoi due assicurati in conseguenza della propria mala gestio in senso proprio, danno il cui risarcimento era stato richiesto da essi, creditores creditorum, in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c.. Aggiunsero (col sesto e col settimo motivo di ricorso) che comunque la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sussistenza di una mala gestio in senso proprio a carico della UN, e trascurato di esaminare la circostanza decisiva del rifiuto, da parte della compagnia, di una vantaggiosa offerta transattiva. 10. Con sentenza 22.2.2022 n. 5760 questa Corte ha rigettato i suddetti motivi di ricorso. La suddetta sentenza ha rigettato il quinto motivo di ricorso osservando che “la mala gestio propria concerne esclusivamente i rapporti fra 3 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 assicurazione e assicurato”, e che di conseguenza “se la Corte d'appello Numero di raccolta generale 19214/2023 avesse esaminato la domanda proposta anche sotto questo aspetto non Data pubblicazione 06/07/2023 avrebbe potuto che dichiararla inammissibile, atteso che nulla può pretendere il terzo danneggiato dalla compagnia di assicurazioni del danneggiante sotto il profilo della mala gestio propria”. 11. Avverso la suddetta sentenza i congiunti di MA EN Vitagliano hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la sola UN, la quale ha altresì depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di revocazione i ricorrenti deducono in sostanza che la sentenza 5760/22 non avrebbe “compiutamente esaminato” i motivi di ricorso quinto, sesto e settimo. Deducono che la domanda di condanna della UN al risarcimento del danno per mala gestio in senso proprio fu da essi formulata non in nome proprio, ma utendo iuribus dei due assicurati, ai sensi dell'art. 2900 c.c.; che tale peculiarità non è stata còlta dalla sentenza revocanda;
che questa infatti ha mostrato di ritenere che, col quinto motivo di ricorso, i ricorrenti avessero inteso dolersi dell'omessa pronuncia da parte della Corte d'appello su una domanda di mala gestio da essi formulata in nome proprio, e non in via surrogatoria. 1.1. Il motivo è fondato. Una sentenza della Corte di cassazione è revocabile, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., quando la Corte incorra in un errore percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità: la sentenza, il ricorso ed il controricorso. Questo errore deve consistere in una oggettiva divergenza tra quanto emerge dalla sentenza revocanda, e quanto emerge dagli atti di causa (Sez. U - , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 26301 del 18/10/2018, Rv. 651304 - 01). La suddetta divergenza può consistere sia nel mancato esame di un motivo di ricorso, scaturente dall'erronea supposizione dell'inesistenza del 4 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 motivo stesso (Sez. 3 - , Sentenza n. 19510 del 04/08/2017, Rv. 645388 Numero di raccolta generale 19214/2023 - 01); sia nell'errore sul fatto processuale, quando di questo fatto la Data pubblicazione 06/07/2023 Corte di cassazione sia giudice (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11202 del 08/05/2017). Ricorre questo errore “sul fatto processuale”, in particolare, quando la Corte di cassazione non percepisca, e perciò non si pronunci, su un motivo di impugnazione;
oppure allorché supponga proposta una domanda inesistente negli atti, ovvero supponga non proposta una domanda indiscutibilmente presente negli atti (Sez. 5 - , Sentenza n. 25752 del 01/09/2022, Rv. 665868 - 01). 1.2. Nel caso di specie risulta dagli atti che con i motivi quinto, sesto e settimo del ricorso originario i congiunti della vittima dedussero sotto vari profili una censura il cui “cuore” era comunque il seguente: -) avevano proposto un motivo di appello (il quinto) inteso a denunciare l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda surrogatoria da essi formulata ex art. 2900 c.c., ed avente ad oggetto il diritto degli assicurati ad essere risarciti per essere rimasti esposti ultramassimale a causa della negligenza del proprio assicuratore nel gestire la lite (c.f. mala gestio propria); -) la Corte d'appello non si era pronunciata su tale domanda surrogatoria. 1.3. La sentenza revocanda ha affermato di voler esaminare congiuntamente i tre suddetti motivi di ricorso, e li ha ritenuti infondati sul presupposto che: a) gli appellanti, terzi danneggiati e quindi estranei al rapporto assicurativo, avessero formulato una domanda di risarcimento del danno da mala gestio in senso proprio, la quale è una domanda di risarcimento del danno da inadempimento del contratto di assicurazione;
b) tale domanda era inammissibile, in quanto consentita solo a chi è parte del rapporto assicurativo, e cioè l'assicurato; c) correttamente, pertanto, la Corte d'appello l'aveva rigettata. 5 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 1.4. Così decidendo, la sentenza revocanda è effettivamente incorsa in un Numero di raccolta generale 19214/2023 errore percettivo risultante ex se dalla lettura degli atti. Data pubblicazione 06/07/2023 La sentenza infatti dà conto che i ricorrenti avevano, col sesto motivo di ricorso, lamentato la violazione dell'art. 2900 c.c. (così a p. 15, § 18). Tuttavia nell'esaminare congiuntamente il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, ha adottato una motivazione che non si correla alla censura per come prospettata dai ricorrenti. Questi ultimi, infatti, col ricorso per cassazione sostennero: “ho proposto una domanda “A”, che non è stata esaminata”. La sentenza revocanda ha rigettato tale censura affermando: “avete proposto una domanda “B” che giustamente è stata rigettata”. Più in particolare, la sentenza di cui si chiede la revocazione ha mostrato di ritenere (rectius, dato per scontato) che gli allora ricorrenti avessero formulato una domanda di condanna diretta dell'assicuratore ex art. 2043 c.c., e non una azione surrogatoria nomine alieno ex art. 2900 c.c.. 1.5. Trattasi di un errore percettivo ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., del quale ricorrono tutti e tre gli elementi essenziali. 1.5.1. Sussiste, in primo luogo, l'assenza di contrasto tra le parti sulla circostanza che i danneggiati proposero ab initio una domanda surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti dell'assicuratore del responsabile (ex permultis, Sez. 5 - , Sentenza n. 14929 del 08/06/2018, Rv. 649363 - 01). 1.5.2. Sussiste, in secondo luogo, la divergenza tra la domanda come formulata nel ricorso ordinario per cassazione, e la domanda come percepita dalla sentenza revocanda. La prima si fondava sulla denuncia d'una omessa pronuncia da parte del giudice d'appello sulla domanda surrogatoria;
la seconda si è fondata sull'assunto che fosse stata denunciata col ricorso per cassazione l'omessa pronuncia del giudice d'appello su una domanda risarcitoria formulata in via diretta, e non in via surrogatoria. 6 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 Numero di raccolta generale 19214/2023 Né tale errore può ritenersi frutto di una attività di qualificazione ed Data pubblicazione 06/07/2023 interpretazione degli atti di parte e dei motivi di ricorso, e dunque in un giudizio, come tale esulante dalla previsione dell'art. 395, n. 4, c.p.c.. Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di cui si chiede la revoca si fonda su una motivazione incoerente rispetto alla censura prospettata dai ricorrenti. Costoro chiesero di accertare un inadempimento contrattuale (mala gestio propria richiesta in via surrogatoria); la Corte rispose escludendo la sussistenza di un illecito aquiliano (mala gestio impropria). Questa palese tmesi tra domanda del ricorrente e risposta della Corte rende evidente che quest'ultima non in un errore di valutazione incorse, ma in un errore di percezione. 1.5.3. Sussiste, infine, la decisività dell'errore, dal momento che le ragioni spese dalla sentenza revocanda per rigettare il quinto motivo del ricorso originario non avrebbero potuto giustificare anche il rigetto del reale motivo di impugnazione, se fosse stato rettamente percepito, e cioè il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente a sua volta l'omessa pronuncia del Tribunale sull'azione surrogatoria. 1.6. Il ricorso va dunque accolto quanto al profilo rescissorio, e la sentenza 5760/22 di questa Corte va revocata nella parte in cui ha rigettato il quinto, il sesto ed il settimo motivo d'appello. 2. Giudizio rescindente. Sul piano rescindente il quinto motivo dell'originario ricorso per cassazione è fondato con riferimento all'art. 112 c.p.c.. 2.1. Risulta dall'esame degli atti (debitamente allegati e localizzati dai ricorrenti), consentito dalla natura del vizio prospettato, che in grado di appello gli odierni ricorrenti si dolsero del mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda surrogatoria da essi proposta ex art. 2900 (cfr. l'atto d'appello, ottavo motivo, pp. 76 e ss., in particolare pp. 80-81). Con tale domanda gli allora appellanti dedussero che l'assicuratore del responsabile, rifiutando una vantaggiosa offerta transattiva, aveva esposto il proprio assicurato all'obbligo di dover pagare un risarcimento 7 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 eccedente il massimale;
che tale condotta dell'assicuratore costituiva Numero di raccolta generale 19214/2023 inadempimento degli obblighi scaturenti dalla polizza;
che l'assicurato Data pubblicazione 06/07/2023 aveva perciò diritto di essere risarcito di tale danno;
che l'assicurato tuttavia era rimasto inerte e non aveva azionato alcuna pretesa nei confronti dell'assicuratore; che di conseguenza sussistevano i presupposti affinché tale pretesa fosse azionata dal creditor creditoris, ovvero dai terzi danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c.. 2.2. La Corte d'appello nell'esaminare tale motivo di gravame (p. 20 e ss., § 6 della sentenza d'appello), l'ha rigettato osservando che i danneggiati: -) “hanno invocato la mala gestio c.d. impropria dell'assicurazione, ovvero il suo colpevole ritardo nel pagamento del richiesto indennizzo”; -) correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato tale domanda, in quanto il comportamento tenuto dalla compagnia “non era rimproverabile”. Così decidendo la Corte d'appello ha travisato il contenuto effettivo della censura (travisamento cui forse non fu estranea l'eccessiva verbosità dell'atto d'appello), in quanto: a) ha provveduto su una domanda mai proposta (la condanna dell'assicuratore per mala gestio in senso improprio a favore dei danneggiati); b) ha trascurato la domanda effettivamente proposta (la domanda di condanna dell'assicuratore per mala gestio propria ex art. 2900 c.c.). 2.3. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione;
sia quando sostituisca d'ufficio una ad un'altra azione, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004, Rv. 574497 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9644 del 16/06/2003, Rv. 564321 - 01). Nel caso di specie pertanto, ricorre il suddetto vizio, avendo la Corte d'appello omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c.. 8 di 9 Numero registro generale 12474/2022 Numero sezionale 1619/2023 Numero di raccolta generale 19214/2023 2.1. Il sesto motivo di ricorso è infondato, in quanto impugna una Data pubblicazione 06/07/2023 statuizione (il rigetto della domanda di mala gestio in senso proprio) assente nella sentenza d'appello, la quale come detto non si è pronunciata su tale domanda. 2.2. Il settimo motivo di ricorso resta assorbito. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) revoca la sentenza 22.2.2022 n. 5760 della Corte di cassazione, nella parte in cui ha rigettato il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso;
(-) decidendo sul ricorso originario, accoglie il quinto motivo di ricorso;
rigetta il sesto;
dichiara assorbito il settimo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 4 maggio 2023. Il consigliere estensore Il Presidente (Marco Rossetti) (Raffaele Frasca) 9 di 9