Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19214
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Sentenza 6 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 4 maggio 2023, con pubblicazione avvenuta il 6 luglio 2023. Le parti in causa, da un lato, i congiunti della vittima di un sinistro stradale, e dall'altro, la compagnia assicurativa, hanno sollevato questioni giuridiche relative alla mala gestio da parte dell'assicuratore. I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza precedente, sostenendo che la Corte non avesse esaminato adeguatamente la loro domanda di risarcimento per mala gestio in senso proprio, formulata in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. La Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo un errore percettivo nella lettura degli atti, in quanto la sentenza revocanda aveva travisato la natura della domanda, confondendo la mala gestio propria con quella impropria. La Corte ha quindi revocato la sentenza precedente nella parte in cui aveva rigettato i motivi di ricorso, rinviando la causa ad un'altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame. La decisione sottolinea l'importanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, evidenziando la necessità di un'accurata valutazione delle domande formulate dalle parti.

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Massime1

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio un'azione ad un'altra, a causa del travisamento dell'effettivo contenuto della domanda. (Nella specie la S.C. ha affermato la ricorrenza del suddetto vizio in relazione alla pronuncia d'appello che aveva omesso di provvedere sul motivo di gravame con cui si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda in via surrogatoria proposta dai danneggiati ai sensi dell'art. 2900 c.c., unitamente ad una domanda di risarcimento del danno da "mala gestio impropria" dell'assicuratore, ritenendo, erroneamente, che questi avessero svolto solo una domanda di "mala gestio" in senso proprio contro l'assicuratore, "iure proprio", così travisando il contenuto effettivo della censura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19214
    Data del deposito : 6 luglio 2023

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