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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente TO DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1906/2025 promossa da:
(c.f. ), nato alla Spezia il 22.05.1972 e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata alla Spezia il 23.04.1969, entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'avv. Costoli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 6.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Riccò del Golfo (SP) in data 29.08.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 4, parte I), optando per il regime della comunione dei beni;
che dall'unione sono nate due figlie, (07.04.2005) e Per_1 Per_
(31.08.2007); di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crederà, anche all'estero, con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione e, a tal fine, si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, obbligandosi ad avere comportamenti rispettosi. 2) La casa coniugale, sita in Riccò del Golfo (SP) – Loc. Polverara, di proprietà esclusiva del Sig.
, è assegnata al ricorrente, che vi continuerà ad abitare con le figlie, entrambe Parte_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e che ne sosterrà tutte le spese, con tutti gli arredi e suppellettili, nulla escluso ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra che Parte_3 saranno prelevati in data anteriore all'udienza di comparizione delle parti o, comunque, a semplice richiesta del marito.
3) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario e quotidiano delle figlie in via diretta nei periodi in cui le avranno presso di loro.
4) I genitori sosterranno il mantenimento straordinario per le figlie nella misura del 65% il padre e del 35% la madre (se permarranno le attuali condizioni di reddito e patrimonio), secondo le linee guida in uso al Tribunale della Spezia del 13.12.2018.
5) L'assegno unico per le figlie sarà richiesto ed introitato al 100% dal Sig. che lo Parte_1 utilizzerà per le esigenze delle figlie.
6) Le parti dichiarano che è patto funzionale alla definizione dei loro rapporti patrimoniali discendenti dal vincolo che il Sig. quale proprietario esclusivo degli immobili Parte_1 destinati a casa coniugale e sito in Loc. Polverara di Riccò del Golfo (SP) Via Valle 81/B, si impegna a cedere alle figlie , nata in [...] il giorno 07.04.2005 (c.f.: Per_1
), e , nata in [...] il giorno 31.08.2007 (c.f.: ), C.F._3 Per_2 C.F._4 la nuda proprietà dei predetti beni riservando per sé il diritto di usufrutto sine limite (1/1 foglio 8, part. 890, sub 3, cat A/2, classe 3, cons, 7 vani;
½ foglio 8, part. 981, bosco ceduo, classe2, E. 1,17; ½ foglio 8, part 983, classe 3. E. 9,43). A tal fine, poiché le parti con il presente accordo provvedono ad attribuzioni immobiliari (anche a favore delle figlie), le stesse chiedono fin da ora l'applicazione dei benefici di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n. 154 (che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art 19 della L. 6.3.1987, n. 74) e della Circolare del Ministero delle Finanze del 16.3.2000, n. 49/E oltre che della più recente circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27/E del 21.6.2012 in materia di disposizioni patrimoniali fra i coniugi in ambito di accordi di separazione che prevede:
“l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 L 74/1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio a condizione che il testo dell'accordo omologato dal tribunale al fine di garantire la certezza del diritto preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniali a beneficio dei figli, contenuto nello stesso sia elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
7) I coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproco contributo al mantenimento.
8) I coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico- patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito.
9) Ogni parte provvederà al saldo delle competenze per la propria assistenza e rappresentanza nel presente giudizio”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 30.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in Riccò del Golfo (SP) in data 29.08.2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2011, numero 4, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 30.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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