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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 145.
(Attraversamenti pedonali)
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig.
II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).
(Attraversamenti pedonali)
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm (fig.
II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita', da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilita'.
Su tale striscia e' vietata la sosta (fig. II.436).
Commentario • 1
- 1. Indice del Regolamento di esecuzione del Codice de LiseRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 dicembre 2007 · 9.197075
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 611Provvedimento: […] ADM.UMPG. registro ufficiale.0011057.28-09-2023-U) l'ADM interessava nuovamente la Guardia di Finanza, che effettuava un nuovo sopralluogo in data 5 ottobre 2023; come emerge dal relativo verbale, la distanza riscontrata tra l'originaria sede della rivendita n. 7 e la rivendita n. 1 dell'odierna ricorrente, risultava, […] Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 190 codice della strada in relazione all'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, mancata previsione del provvedimento autorizzatorio delle strisce pedonali, mancata previsione del piano del traffico in ordine all'apposizione delle strisce pedonali, […]Leggi di più...
- d.m. n. 38 del 2013·
- art. 190 codice della strada·
- giurisprudenza amministrativa·
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- trasferimento rivendita tabacchi·
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