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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 13/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2577 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luisa Cante, presso il cui studio in
Aversa (CE), alla Via S. D'Acquisto, n. 66, elettivamente domicilia;
PEC: ; Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questi Persona_1
elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell' , nonché presso il domicilio digitale CP_1
PEC: t;
Email_2
1 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in opposizione depositato telematicamente in data 18/04/2025, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001831220, notificata il
[...]
20/03/2025, con la quale era stato intimato alla stessa e alla Globe Cafè s.r.l., in qualità di obbligato solidale, il pagamento, in favore dell' della somma di € 12.480,00, CP_1
asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno
2018, oltre spese.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto all'ordinanza impugnata, la violazione del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981,
nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1
Pertanto, previa sospensione del provvedimento impugnato, chiedeva al Tribunale di:
<2. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001831220,
notificata in data 20.03.2025, e, per l'effetto, disporne l'annullamento, con conseguente
cessazione di ogni effetto pregiudizievole nei confronti della ricorrente;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>.
2. Con decreto inaudita altera parte del 13/05/2025 il G.d.L. sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo impugnato e rinviava la controversia all'udienza del 18/11/2025, anche per la conferma o la revoca del decreto di sospensione.
3. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, con memoria difensiva depositata telematicamente il 24/10/2025, l eccependo la carenza di interesse ad CP_1
2 agire della ricorrente, in quanto l'ordinanza impugnata era stata annullata dal competente ufficio amministrativo in sede di autotutela.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
4. Si perveniva, quindi, all'udienza di discussione del 18/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
La ricorrente, in particolare, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta da con ricorso depositato in data 18/04/2025. Parte_1
2. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché
non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del
1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
3 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto, anche di ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di un accordo tra le parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni delle stesse formulate, spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle medesime ad una decisione sul merito della vertenza.
3. Nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di avere annullato l'ordinanza CP_1
ingiunzione impugnata, con determina dirigenziale del 28/05/2025 e, quindi, ha correttamente chiesto la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), non essendovi più alcuna valida ragione giuridica che giustifichi la perdurante pendenza del giudizio. E, infatti, il provvedimento amministrativo sanzionatorio contro il quale la ricorrente agisce in giudizio non è più esistente nel mondo giuridico, per averlo l'Istituto, in via di autotutela, annullato nel mese di maggio 2025; di guisa che le domande che oggi propone in giudizio parte ricorrente non corrispondono più ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela.
Ne deriva che deve ritenersi documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente a coltivare l'opposizione e in capo alla resistente a contrastare la stessa, residuando un contrasto solo in merito alle spese di lite.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al giudizio instaurato da con il ricorso depositato in data 18/04/2025. Parte_1
4 4. Resta da disciplinare l'aspetto della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, per avere parte attrice insistito per una pronuncia sul punto.
Orbene, in merito ad esse, ritiene il Giudicante che vada ravvisata l'originaria fondatezza della domanda attorea, constando essere già maturato, al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, il termine di decadenza ex art. 14 della Legge n.
689/1981, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata, ex post implicitamente riconosciuta anche dall mediante l'annullamento in autotutela del provvedimento CP_1
contestato, avvenuto, tuttavia, dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite, dunque, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., e vanno poste a carico dell' nella CP_1
misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, con una riduzione del 30%
stante la semplicità fattuale e giuridica delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2577 ruolo generale lavoro dell'anno 2025 promosso da Parte_1
contro l in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 18/04/2025;
[...]
2) condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_1
liquida in complessivi € 1.476,30 per compensi (€ 2.109,00 ridotti del 30%), ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge.
Salerno, 1.12.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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