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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 464/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Coppola e dall'Avv. Roberto Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n.
8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Maria Maddalena Berloco ed elett.te domiciliato in
Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna CP_ provvedimento di indebito notificato in data 02.12.2024 per la somma di €#23.408,24# (ventitremilaquattrocentotto,24) sulla pensione ai superstiti CP_ per l'anno 2022. si è costituito.
2) L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal resistente è infondata. CP_1
Al riguardo, ... “In tema di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questione ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero dei ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposto e (o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum (cfr. Cass., S.U.,
23 febbraio 2021, n. 4854”, da ultimo Cass., Sezioni unite;
ordinanza 9436 dello 05 aprile 2023).
3) Nel merito, l' già nella memoria difensiva chiede la CP_1 cessazione della materia del contendere, ed alla presente udienza parte ricorrente ha confermato il rimborso.
La richiesta di restituzione è stata posta nel nulla in autotutela a seguito del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente le somme già trattenute sono state versate alla parte.
Per tali motivi, va dichiarata la cessata materia del contendere.
4) La statuizione giustifica la compensazione delle spese di CP_ lite per la metà; va condannato al pagamento della restante metà che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, va liquidata nella somma di €#982,50# (nocvecentottantadue,50), oltre spese generali al 15%, IV e Cpa se applicabili e con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
464/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
CP_
2) Compensa le spese di lite per la metà; condanna al pagamento delle spese a favore di della Parte_1 restante metà che liquida nella somma di €#982,50#
(nocvecentottantadue,50), oltre spese generali al 15%, IV
e Cpa se applicabili e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 26 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 464/2025 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Coppola e dall'Avv. Roberto Coppola ed elett.te domiciliata in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n.
8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Maria Maddalena Berloco ed elett.te domiciliato in
Avellino alla via Roma n. 17, giusto mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe impugna CP_ provvedimento di indebito notificato in data 02.12.2024 per la somma di €#23.408,24# (ventitremilaquattrocentotto,24) sulla pensione ai superstiti CP_ per l'anno 2022. si è costituito.
2) L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal resistente è infondata. CP_1
Al riguardo, ... “In tema di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questione ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero dei ratei erogati e indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposto e (o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum (cfr. Cass., S.U.,
23 febbraio 2021, n. 4854”, da ultimo Cass., Sezioni unite;
ordinanza 9436 dello 05 aprile 2023).
3) Nel merito, l' già nella memoria difensiva chiede la CP_1 cessazione della materia del contendere, ed alla presente udienza parte ricorrente ha confermato il rimborso.
La richiesta di restituzione è stata posta nel nulla in autotutela a seguito del ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente le somme già trattenute sono state versate alla parte.
Per tali motivi, va dichiarata la cessata materia del contendere.
4) La statuizione giustifica la compensazione delle spese di CP_ lite per la metà; va condannato al pagamento della restante metà che, in base ai criteri di cui al DM 147/2022, va liquidata nella somma di €#982,50# (nocvecentottantadue,50), oltre spese generali al 15%, IV e Cpa se applicabili e con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
464/2025 R.G Lavoro, proposto da nei confronti Parte_1
CP_ di ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
CP_
2) Compensa le spese di lite per la metà; condanna al pagamento delle spese a favore di della Parte_1 restante metà che liquida nella somma di €#982,50#
(nocvecentottantadue,50), oltre spese generali al 15%, IV
e Cpa se applicabili e con attribuzione ai procuratori antistatari.
Avellino, udienza del 26 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 3 di 3