TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6173 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/03/2025 tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 31201 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. SILVIO AGRESTI, CF. , rappresentato e C.F._1 difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE SOMALIA, 289 00199 ROMA
attore
e
– CF. - residente Controparte_1 C.F._2 in Roma, Viale della Primavera n. 103 elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Cola di Rienzo ,162 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mazzoni - C.F.
- che lo rappresentata e difende giusta procura speciale C.F._3 rilasciata in calce su separato supporto analogico ed allegata al presente atto anche in formato digitale, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni endoprocedimentali all'indirizzo di p.e.c.
Email_1 convenuto
OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
1 2
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/03/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127TER – 281 SEXIES C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre,
l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con atto di citazione il Sig. Avv. Silvio Agresti ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Sig. al fine di Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate nell'atto di citazione notificato:
A tal fine ha esposto e dedotto che
2 3
-in data 30/11/2023 si svolgeva l'Assemblea del Supercondominio centro
Residenziale Villa Fassini, nel corso della quale Egli interveniva per illustrare l'attività professionale svolta in merito alla pratica del Superbonus e che alla predetta riunione partecipavano circa cinquanta persone, tra cui anche il Sig.
in qualità di delegato del Sig. Controparte_1 Parte_1
- al termine dell'illustrazione della relazione il Sig. Controparte_1 indirizzava ad alta voce verso il relatore le seguenti frasi
“questa relazione fa schifo”, ” si deve vergognare”;
-tali affermazioni pronunciate in presenza di cinquanta persone, erano lesive del suo onore e decoro, essendo molto noto per essere anche condomino dello stesso Supercondominio e tenuto altresì conto che le stesse erano state rivolte alla sua attività professionale;
- da ciò era derivato all'odierno attore un danno morale ex art. 2059, inteso come sofferenza interiore derivante dall'illecito per almeno €.20.000/00 con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il Sig. CP_1
come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato, contestando
[...] integralmente quanto ex adverso dedotto, siccome infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
III. La domanda ammissibile e procedibile non è meritevole di accoglimento.
Dal verbale di Assemblea del giorno 30/11/2023 relativo al
Supercondominio Centro Residenziale Villa Fassini - documento n. 1 prodotto da parte attrice -, si legge che è in discussione al punto 7) dell'ordine del giorno, la
“Relazione dell'Avv. Agresti sulla pratica del Superbonus ed eventuali delibere in merito“.
Nel resoconto del verbale è dato che:
“In merito al punto 7) l' Avv. Agresti espone la propria relazione sull'andamento affidamento appalto che allega al presente Parte_2 verbale. In replica l'avvocato stabilito Ileana Camerata Simeoni precisa che con
l'accordo di mediazione Prot. N. 881-2022 il Supercondominio approvava CP_2
3 4
all'unanimità l'accordo suddetto contenente la rinuncia a qualsiasi azione legale nessuna esclusa, ivi compresa quella annunciata con delibera del 26/1/2023.”
Indi si è passati alla discussione di altri punti all'ordine del giorno senza l'Assemblea abbia verbalizzato alcuna altra asserita e denunziata accusa ai danni dell'Avvocati Agresti.
La asserita “condotta ingiuriosa assolutamente grave, gratuita e spregevole diretta a compromettere intenzionalmente l'onore, il decoro e la reputazione personale e professionale” dell'attore non è stata consacrata e la riunione si è conclusa regolarmente alle ore 21:57 senza alcuna animosità di rilievo.
Per suo conto, la parte convenuta ha disapprovato gli assunti attorei, salvo aver ammesso di aver espresso un legittimo diritto di critica laddove era stato profilato dal condomino che: “Tuttavia è evidente che la maggiore responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di effettuare i lavori a costo zero con lo sconto in fattura è senz'altro addebitabile a chi, con la sua opposizione, ha costretto la compagine condominiale a ritardare l'affidamento dell'incarico sino al 2023 inoltrato.”
Dalla citazione, dalla documentazione addotta e della relazione allegata al verbale di assemblea non si ricava a quale titolo sia stato affidato l'incarico al condomino Silvio Agresti, avvocato, di relazionare all'andamento dell'affidamento dell'appalto al Parte_2
Ciò che è certo è che Egli in quel contesto ha agito quale mero condomino e non come soggetto che ha esercitato una attività forense. Non ha, cioè, speso la sua qualità di avvocato designato dal in via giudiziale ovvero in via CP_3 stragiudiziale. Del resto, dallo stesso verbale di assemblea si legge che il
, a prescindere dalla redazione ed esposizione della relazione, già CP_3 aveva deciso all'unanimità, in sede di mediazione prot.881-2022, di non agire nei confronti del . Parte_2
Alcuna valutazione in ordine al contenuto della relazione, in definitiva, avrebbe potuto riferirsi ad una attività professionale svolta dal condomino Avv.
Agresti, in nome e per conto del Condominio.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che "l'esercizio del diritto di critica, in contesti in cui s'intende tutelare
4 5
il buon andamento della vita condominiale, non può essere equiparato a condotta ingiuriosa se non accompagnato da atti o espressioni palesemente diffamatorie"
(cfr. Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 14556/2010).
Orbene il dibattito assembleare, per sua natura, ammette espressioni critiche anche se forti, purché non eccedano i limiti del lecito, come nella fattispecie, in cui sono stati utilizzati termini aspri di uso comune ma generici e vuoti di qualsivoglia contenuto e di puntuale specificazione. Come tali, le dette parole irrispettose, non appaiono idonee ad offendere il destinatario.
Inoltre, per le ragioni spiegate, alcuna lesione all'onore ed alla reputazione dell'Avvocato Agresti è enucleabile, nel caso in esame, in cui Egli si è limitato ad agito quale mero condomino a cui era stato demandato di relazionare in fatto sull'andamento dell'appalto al per il Superbonus. Parte_2
Inoltre, nulla conduce ad affermare che il delegato del sig. , Parte_1
fosse al corrente della qualità rivestita dal condomino Silvio Controparte_1
Agresti e della coscienza e della volontà di disonorarlo e di denigrarlo quale avvocato nell'esercizio dell'attività forense, su un passaggio della relazione.
Né a diverse conclusioni avrebbe condotto l'istruttoria richiesta e non ammessa. Essa è stata articolata non su fatti specifici bensì su commistioni inammissibili di fatti e di valutazioni.
III. La peculiarità della lis e la parvità delle questioni impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 24/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 24/03/2025 tenuta con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 31201 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
Avv. SILVIO AGRESTI, CF. , rappresentato e C.F._1 difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE SOMALIA, 289 00199 ROMA
attore
e
– CF. - residente Controparte_1 C.F._2 in Roma, Viale della Primavera n. 103 elettivamente domiciliato in Roma alla Via
Cola di Rienzo ,162 presso lo studio dell'Avv. Mauro Mazzoni - C.F.
- che lo rappresentata e difende giusta procura speciale C.F._3 rilasciata in calce su separato supporto analogico ed allegata al presente atto anche in formato digitale, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni endoprocedimentali all'indirizzo di p.e.c.
Email_1 convenuto
OGGETTO: Azione di accertamento e di condanna
1 2
Causa trattenuta a sentenza, all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione del 24/03/2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127TER – 281 SEXIES C.P.C. –
I. In limine litis va evidenziato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre,
l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
II. Con atto di citazione il Sig. Avv. Silvio Agresti ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Sig. al fine di Controparte_1 ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate nell'atto di citazione notificato:
A tal fine ha esposto e dedotto che
2 3
-in data 30/11/2023 si svolgeva l'Assemblea del Supercondominio centro
Residenziale Villa Fassini, nel corso della quale Egli interveniva per illustrare l'attività professionale svolta in merito alla pratica del Superbonus e che alla predetta riunione partecipavano circa cinquanta persone, tra cui anche il Sig.
in qualità di delegato del Sig. Controparte_1 Parte_1
- al termine dell'illustrazione della relazione il Sig. Controparte_1 indirizzava ad alta voce verso il relatore le seguenti frasi
“questa relazione fa schifo”, ” si deve vergognare”;
-tali affermazioni pronunciate in presenza di cinquanta persone, erano lesive del suo onore e decoro, essendo molto noto per essere anche condomino dello stesso Supercondominio e tenuto altresì conto che le stesse erano state rivolte alla sua attività professionale;
- da ciò era derivato all'odierno attore un danno morale ex art. 2059, inteso come sofferenza interiore derivante dall'illecito per almeno €.20.000/00 con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il Sig. CP_1
come in epigrafe rappresentato difeso e domiciliato, contestando
[...] integralmente quanto ex adverso dedotto, siccome infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 24.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
III. La domanda ammissibile e procedibile non è meritevole di accoglimento.
Dal verbale di Assemblea del giorno 30/11/2023 relativo al
Supercondominio Centro Residenziale Villa Fassini - documento n. 1 prodotto da parte attrice -, si legge che è in discussione al punto 7) dell'ordine del giorno, la
“Relazione dell'Avv. Agresti sulla pratica del Superbonus ed eventuali delibere in merito“.
Nel resoconto del verbale è dato che:
“In merito al punto 7) l' Avv. Agresti espone la propria relazione sull'andamento affidamento appalto che allega al presente Parte_2 verbale. In replica l'avvocato stabilito Ileana Camerata Simeoni precisa che con
l'accordo di mediazione Prot. N. 881-2022 il Supercondominio approvava CP_2
3 4
all'unanimità l'accordo suddetto contenente la rinuncia a qualsiasi azione legale nessuna esclusa, ivi compresa quella annunciata con delibera del 26/1/2023.”
Indi si è passati alla discussione di altri punti all'ordine del giorno senza l'Assemblea abbia verbalizzato alcuna altra asserita e denunziata accusa ai danni dell'Avvocati Agresti.
La asserita “condotta ingiuriosa assolutamente grave, gratuita e spregevole diretta a compromettere intenzionalmente l'onore, il decoro e la reputazione personale e professionale” dell'attore non è stata consacrata e la riunione si è conclusa regolarmente alle ore 21:57 senza alcuna animosità di rilievo.
Per suo conto, la parte convenuta ha disapprovato gli assunti attorei, salvo aver ammesso di aver espresso un legittimo diritto di critica laddove era stato profilato dal condomino che: “Tuttavia è evidente che la maggiore responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di effettuare i lavori a costo zero con lo sconto in fattura è senz'altro addebitabile a chi, con la sua opposizione, ha costretto la compagine condominiale a ritardare l'affidamento dell'incarico sino al 2023 inoltrato.”
Dalla citazione, dalla documentazione addotta e della relazione allegata al verbale di assemblea non si ricava a quale titolo sia stato affidato l'incarico al condomino Silvio Agresti, avvocato, di relazionare all'andamento dell'affidamento dell'appalto al Parte_2
Ciò che è certo è che Egli in quel contesto ha agito quale mero condomino e non come soggetto che ha esercitato una attività forense. Non ha, cioè, speso la sua qualità di avvocato designato dal in via giudiziale ovvero in via CP_3 stragiudiziale. Del resto, dallo stesso verbale di assemblea si legge che il
, a prescindere dalla redazione ed esposizione della relazione, già CP_3 aveva deciso all'unanimità, in sede di mediazione prot.881-2022, di non agire nei confronti del . Parte_2
Alcuna valutazione in ordine al contenuto della relazione, in definitiva, avrebbe potuto riferirsi ad una attività professionale svolta dal condomino Avv.
Agresti, in nome e per conto del Condominio.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che "l'esercizio del diritto di critica, in contesti in cui s'intende tutelare
4 5
il buon andamento della vita condominiale, non può essere equiparato a condotta ingiuriosa se non accompagnato da atti o espressioni palesemente diffamatorie"
(cfr. Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 14556/2010).
Orbene il dibattito assembleare, per sua natura, ammette espressioni critiche anche se forti, purché non eccedano i limiti del lecito, come nella fattispecie, in cui sono stati utilizzati termini aspri di uso comune ma generici e vuoti di qualsivoglia contenuto e di puntuale specificazione. Come tali, le dette parole irrispettose, non appaiono idonee ad offendere il destinatario.
Inoltre, per le ragioni spiegate, alcuna lesione all'onore ed alla reputazione dell'Avvocato Agresti è enucleabile, nel caso in esame, in cui Egli si è limitato ad agito quale mero condomino a cui era stato demandato di relazionare in fatto sull'andamento dell'appalto al per il Superbonus. Parte_2
Inoltre, nulla conduce ad affermare che il delegato del sig. , Parte_1
fosse al corrente della qualità rivestita dal condomino Silvio Controparte_1
Agresti e della coscienza e della volontà di disonorarlo e di denigrarlo quale avvocato nell'esercizio dell'attività forense, su un passaggio della relazione.
Né a diverse conclusioni avrebbe condotto l'istruttoria richiesta e non ammessa. Essa è stata articolata non su fatti specifici bensì su commistioni inammissibili di fatti e di valutazioni.
III. La peculiarità della lis e la parvità delle questioni impone la compensazione integrale delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
2. dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 24/03/2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
5