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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a [...], C.F. , rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 allegata in atti dall'Avv. Sebastiano Strangio del Foro Locri, presso il cui Studio in
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203, è elettivamente domiciliata e dall'Avv. Antonio
Strangio del Foro di Locri; -OPPONENTE
contro
( ) – in breve – con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda
[...]
, difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio Parte_2 C.F._2 in Verona, Via Settembrini, n. 5 elegge domicilio come da procura in atti;
- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano hanno precisato all'udienza dell'8.7.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione e successive comparse conclusionali.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Parte_1 proponeva opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.281/2023 (R.G.
1036/2023) pubblicato in data 31 ottobre, notificato il 6.12.2023 ed emesso dal
Tribunale di Locri per la somma di euro 10.136,13; oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione., eccependo: a) l'improcedibilità per mancata mediazione;
b) intervenuta prescrizione del credito;
c) carenza di legittimazione attiva della procedente;
d) nullità delle clausole vessatorie del contratto di finanziamento sottoscritto per l'acquisto di un'autovettura. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta che contestava in ogni punto il contenuto dell'opposizione adducendo l'infondatezza in fatto e in diritto. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione perché l'opposizione poteva considerarsi di pronta soluzione e rimetteva le parti in mediazione che aveva esito negativo. All'udienza successiva le parti concordemente davano atto dell'esito negativo della mediazione e chiedevano congiuntamente un rinvio per la precisazione delle conclusioni e decisione della causa.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, dopo la concessione dei termini ex art.189 cpc.
Vale la pena ribadire in premessa che la legittimazione sia sostanziale che processuale è questione rilevabile ex officio, per cui irrilevante a tale fine è l'ordine dei motivi posti a base dell'opposizione.
Sempre in rito, l'opponente ha contestato all'udienza dell'8.7.2025
l'inammissibilità della produzione documentale fatta dall'opposta dopo il deposito delle memorie di repliche, ma non dopo la scadenza dei termini ex art.189 cpc che nello specifico sarebbero scaduti il 23.6.2025. Tuttavia tale produzione riguardante il fascicolo monitorio, seppur tardiva, non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio il fascicolo del monitorio, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n.14475/2015, per cui l'eccezione di inammissibilità è superata
Pag. 2 di 9 dal potere officioso del giudice indicato dai giudici di legittimità e ciò per il carattere bifasico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
E stato quindi possibile ricostruire tutti i passaggi del presente credito, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva dell' Dalla documentazione allegata al Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue. Il credito è provato dal contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura sottoscritto dalla il 18.2.2009 Pt_1
e non contestato, con la appartenente al gruppo per Parte_3 CP_3
l'importo capitale di €.4.000,00. La stessa mutuante, il 29.10.2009 comunicava alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine con contestuale messa in mora per l'importo complessivo di €.4.642,82. Il 24.12.2011 in G.U. veniva pubblicata valevole quindi ai fini di notifica, l'avvenuta cessione dei crediti in blocco tra e Parte_3 la TA PV con la specificazione del tipo di crediti ceduti, perfettamente aderente alla causa del finanziamento sottoscritta dall'odierna opponente nel 2009. In data
11.7.2018 viene comprovata la messa in mora operata dalla Fire spa per conto della inviata alla debitrice. Viene poi prodotto il contratto di cessione del Controparte_4
20.10.2020 tra TA PV e ed infine il contratto di cessione tra la e la CP_5 CP_5 avvenuto il 13.4.2021. Ad integrazione e su richiesta del giudice del CP_1 monitorio, viene infine prodotto l'elenco dei crediti ceduti tra TA e , mentre CP_5 era stato già prodotto quello tra e tra cui compare il credito per cui CP_5 CP_1
è causa. Viene altresì prodotta la comunicazione di messa in mora, con raccomandata a.r. ad opera dell' direttamente alla debitrice dell'8.4.2021. CP_1
Dalla ricostruzione dei documenti sopra riportata si rileva quanto segue. Contrariamente all'assunto di parte opponente, la prima cessione intercorsa tra la Banca e la TA è comprovata dalla pubblicazione della cessione in G.U. e nell'estratto viene espressamente specificata la tipologia dei crediti ceduti ovvero i finanziamenti stipulati a seguito di acquisto di un autoveicolo proprio come quello oggetto di causa. E' ben nota la giurisprudenza di legittimità cui rimanda l'opponente e confermata anche da più recenti pronunce che confermano che la cessione del credito va provata attraverso la produzione del contratto, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso
Pag. 3 di 9 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art.58 TUB valevole solo ai fini della notifica.
Tuttavia la Corte ha ribadito che l'avviso può fungere da prova della cessione se specifica le caratteristiche dei crediti ceduti e se il cessionario produce anche l'elenco dei crediti tra cui è compreso quello azionato. (cfr.Cass., sent. N.3405, 6.2.2024 ““In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Questo orientamento è oramai stato confermato a più riprese dalla Suprema Corte che specifica anche che: “l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, «in quanto in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione». (cfr.
Cass. 21821/2023.) Nello specifico, in sede di integrazione della fase monitoria,
l'opposta ha provato che il credito è stato compreso nella lista dei crediti ceduti da
TA a e da questa ad e nell'avviso di cessione pubblicato, per CP_5 CP_1
Pag. 4 di 9 come già detto, è specificata la tipologia dei crediti ceduti e l'epoca di riferimento, oltre alla non trascurabile produzione del contratto di finanziamento.
Alla luce delle superiori osservazioni, si ritiene che l'opposta abbia dimostrato la propria legittimazione sostanziale, per cui sotto tale aspetto l'eccezione sollevata dall'opponente va disattesa.
Parimenti è da ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
L'opposta ha dato prova delle comunicazioni direttamente indirizzate alla debitrice con cui già la banca cedente l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine intimandole il pagamento delle rate scadute e del residuo capitale, stante la morosità. E' seguita la richiesta di pagamento dell'11.7.2018 e del 2021. Di volta in volta è' stata data la prova dell'avvenuta ricezione delle diffide di adempimento tutte inviate entro il termine decennale decorrente ordinariamente dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento e, nel caso di specie, dalla data di decadenza dal beneficio del termine.
Per ultimo va esaminata la questione inerente la presenza di clausole vessatorie,
a nulla rilevando l'eccezione d'inammissibilità per indeterminatezza, sollevata dall'opposta, in quanto il controllo della presenza di clausole abusive va operato dal giudice ex officio.
L'opponente contesta che le clausole contrattuali contrassegnate agli artt.7 e 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto, siano palesemente vessatorie in danno del consumatore. Il riferimento specifico è alla clausola di decadenza dal beneficio del termine, con cui la banca, in presenza del mancato pagamento di almeno due rate e di altre condizioni espressamente elencate, invia al mutuatario comunicazione di rientro in unica soluzione del capitale residuo e delle rate scadute senza preventiva messa in mora. Tale clausola è stata peraltro azionata nel caso di specie. Orbene, come noto, la clausola abusiva va valutata dal giudice di merito e sussiste le volte in cui la stessa è causa di uno squilibrio tra le parti contraenti di cui una assume la veste di consumatore come nel caso di specie. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia Europea è stato più volte dalla stessa ripreso, riaffermando il principio secondo cui i diritti dei consumatori devono essere tutelati in modo effettivo e
Pag. 5 di 9 tempestivo, come previsto dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Proprio con una pronuncia recente, la Corte ha sottolineato proprio che la clausola di decadenza, inserita unilateralmente e non negoziata in modo trasparente, costituisce clausola potenzialmente abusiva. (cfr. C-351/23 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, pronunciata il 24 giugno 2025).
Di contro, qualche giudice di merito ha invece escluso l'abusività di tali clausole, statuendo che: “ Nessuna sproporzione è, infine, riscontrabile tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della mutuataria integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021). La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9744 del
30/06/2025).
E' parere di questo giudice ritenere che tale clausola, di cui l'originaria cedente si è avvalsa, introduca in realtà uno squilibrio tra le parti contraenti, alla luce soprattutto degli effetti specificatamente indicati. Va certo considerato che in linea di principio la decadenza dal beneficio, per come altri giudici di merito hanno evidenziato (ex plurimis Tribunale di Milano), si pone generalmente in contrasto con l'art.33 comma 2
n.6 lett.f) del Codice del Consumo, (“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”) ma è bene osservare quanto segue.
Pag. 6 di 9 Analizzando infatti le clausole qui di seguito riportate presenti nel contratto di finanziamento:
si può notare come l'effetto del mancato pagamento di due rate, comporterà un aggravio non solo di interessi ma anche di spese per il debitore oltre misura e tali addebiti sono unilateralmente previsti, come anche l'arbitrarietà di una misura massima di applicazione del tasso di interesse moratorio. Invero la previsione di questi ulteriori oneri a carico del consumatore è cosa ben diversa dalla previsione di cui all'art. 1186
Pag. 7 di 9 c.c. per il quale: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. “
E' bene notare che l'art.8 alle lett. C) e D) prevede da sé l'aggravio di spese e di penali oltre alla riserva unilaterale di addebitare interessi di mora in misura massima pari al tasso del 2.50%, oltre agli ulteriori aggravi previsti all'art.7 a cui espressamente rimanda. La decisione unilaterale che la banca mutuante si riserva, comporta uno squilibrio eccessivo tra le parti contraenti che va oltre il dettato dell'art.1186 c.c., così come alla semplice previsione di penali sol perché previste dal nostro ordinamento in caso di inadempimento delle obbligazioni. Peraltro, nel caso di specie, la banca si è avvalsa di tale clausola, applicando ulteriori spese unilateralmente quantificate.
L'effetto della vessatorietà di tale clausola comporta pertanto la sua disapplicazione dovendola ritenere nulla. Per il principio di conservazione degli atti, tale nullità afferirà solo alla clausola senza estendersi all'intero contratto, con la conseguenza che in presenza del ritardo del pagamento, l'odierna opponente doveva continuare a godere del termine potendo pagare a rate.
L'opposizione va quindi accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.281/2023 emesso dal Tribunale di Locri.
Le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Locri per le ragioni espresse in parte motiva;
Pag. 8 di 9 b) Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 34/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], residente a [...], C.F. , rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 allegata in atti dall'Avv. Sebastiano Strangio del Foro Locri, presso il cui Studio in
Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203, è elettivamente domiciliata e dall'Avv. Antonio
Strangio del Foro di Locri; -OPPONENTE
contro
( ) – in breve – con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Verona, Stradone Porta Palio, 68, in persona del presidente del Cda
[...]
, difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio Parte_2 C.F._2 in Verona, Via Settembrini, n. 5 elegge domicilio come da procura in atti;
- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti precisano hanno precisato all'udienza dell'8.7.2025 riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti di costituzione e successive comparse conclusionali.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Parte_1 proponeva opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n.281/2023 (R.G.
1036/2023) pubblicato in data 31 ottobre, notificato il 6.12.2023 ed emesso dal
Tribunale di Locri per la somma di euro 10.136,13; oltre gli ulteriori interessi moratori e le spese della procedura di ingiunzione., eccependo: a) l'improcedibilità per mancata mediazione;
b) intervenuta prescrizione del credito;
c) carenza di legittimazione attiva della procedente;
d) nullità delle clausole vessatorie del contratto di finanziamento sottoscritto per l'acquisto di un'autovettura. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposta che contestava in ogni punto il contenuto dell'opposizione adducendo l'infondatezza in fatto e in diritto. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, il giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione perché l'opposizione poteva considerarsi di pronta soluzione e rimetteva le parti in mediazione che aveva esito negativo. All'udienza successiva le parti concordemente davano atto dell'esito negativo della mediazione e chiedevano congiuntamente un rinvio per la precisazione delle conclusioni e decisione della causa.
All'udienza dell'8.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, dopo la concessione dei termini ex art.189 cpc.
Vale la pena ribadire in premessa che la legittimazione sia sostanziale che processuale è questione rilevabile ex officio, per cui irrilevante a tale fine è l'ordine dei motivi posti a base dell'opposizione.
Sempre in rito, l'opponente ha contestato all'udienza dell'8.7.2025
l'inammissibilità della produzione documentale fatta dall'opposta dopo il deposito delle memorie di repliche, ma non dopo la scadenza dei termini ex art.189 cpc che nello specifico sarebbero scaduti il 23.6.2025. Tuttavia tale produzione riguardante il fascicolo monitorio, seppur tardiva, non impedisce al giudice di acquisire d'ufficio il fascicolo del monitorio, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n.14475/2015, per cui l'eccezione di inammissibilità è superata
Pag. 2 di 9 dal potere officioso del giudice indicato dai giudici di legittimità e ciò per il carattere bifasico del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
E stato quindi possibile ricostruire tutti i passaggi del presente credito, al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva dell' Dalla documentazione allegata al Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, si osserva quanto segue. Il credito è provato dal contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura sottoscritto dalla il 18.2.2009 Pt_1
e non contestato, con la appartenente al gruppo per Parte_3 CP_3
l'importo capitale di €.4.000,00. La stessa mutuante, il 29.10.2009 comunicava alla mutuataria la decadenza dal beneficio del termine con contestuale messa in mora per l'importo complessivo di €.4.642,82. Il 24.12.2011 in G.U. veniva pubblicata valevole quindi ai fini di notifica, l'avvenuta cessione dei crediti in blocco tra e Parte_3 la TA PV con la specificazione del tipo di crediti ceduti, perfettamente aderente alla causa del finanziamento sottoscritta dall'odierna opponente nel 2009. In data
11.7.2018 viene comprovata la messa in mora operata dalla Fire spa per conto della inviata alla debitrice. Viene poi prodotto il contratto di cessione del Controparte_4
20.10.2020 tra TA PV e ed infine il contratto di cessione tra la e la CP_5 CP_5 avvenuto il 13.4.2021. Ad integrazione e su richiesta del giudice del CP_1 monitorio, viene infine prodotto l'elenco dei crediti ceduti tra TA e , mentre CP_5 era stato già prodotto quello tra e tra cui compare il credito per cui CP_5 CP_1
è causa. Viene altresì prodotta la comunicazione di messa in mora, con raccomandata a.r. ad opera dell' direttamente alla debitrice dell'8.4.2021. CP_1
Dalla ricostruzione dei documenti sopra riportata si rileva quanto segue. Contrariamente all'assunto di parte opponente, la prima cessione intercorsa tra la Banca e la TA è comprovata dalla pubblicazione della cessione in G.U. e nell'estratto viene espressamente specificata la tipologia dei crediti ceduti ovvero i finanziamenti stipulati a seguito di acquisto di un autoveicolo proprio come quello oggetto di causa. E' ben nota la giurisprudenza di legittimità cui rimanda l'opponente e confermata anche da più recenti pronunce che confermano che la cessione del credito va provata attraverso la produzione del contratto, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso
Pag. 3 di 9 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art.58 TUB valevole solo ai fini della notifica.
Tuttavia la Corte ha ribadito che l'avviso può fungere da prova della cessione se specifica le caratteristiche dei crediti ceduti e se il cessionario produce anche l'elenco dei crediti tra cui è compreso quello azionato. (cfr.Cass., sent. N.3405, 6.2.2024 ““In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Questo orientamento è oramai stato confermato a più riprese dalla Suprema Corte che specifica anche che: “l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, «in quanto in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione». (cfr.
Cass. 21821/2023.) Nello specifico, in sede di integrazione della fase monitoria,
l'opposta ha provato che il credito è stato compreso nella lista dei crediti ceduti da
TA a e da questa ad e nell'avviso di cessione pubblicato, per CP_5 CP_1
Pag. 4 di 9 come già detto, è specificata la tipologia dei crediti ceduti e l'epoca di riferimento, oltre alla non trascurabile produzione del contratto di finanziamento.
Alla luce delle superiori osservazioni, si ritiene che l'opposta abbia dimostrato la propria legittimazione sostanziale, per cui sotto tale aspetto l'eccezione sollevata dall'opponente va disattesa.
Parimenti è da ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito.
L'opposta ha dato prova delle comunicazioni direttamente indirizzate alla debitrice con cui già la banca cedente l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine intimandole il pagamento delle rate scadute e del residuo capitale, stante la morosità. E' seguita la richiesta di pagamento dell'11.7.2018 e del 2021. Di volta in volta è' stata data la prova dell'avvenuta ricezione delle diffide di adempimento tutte inviate entro il termine decennale decorrente ordinariamente dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento e, nel caso di specie, dalla data di decadenza dal beneficio del termine.
Per ultimo va esaminata la questione inerente la presenza di clausole vessatorie,
a nulla rilevando l'eccezione d'inammissibilità per indeterminatezza, sollevata dall'opposta, in quanto il controllo della presenza di clausole abusive va operato dal giudice ex officio.
L'opponente contesta che le clausole contrattuali contrassegnate agli artt.7 e 8 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto, siano palesemente vessatorie in danno del consumatore. Il riferimento specifico è alla clausola di decadenza dal beneficio del termine, con cui la banca, in presenza del mancato pagamento di almeno due rate e di altre condizioni espressamente elencate, invia al mutuatario comunicazione di rientro in unica soluzione del capitale residuo e delle rate scadute senza preventiva messa in mora. Tale clausola è stata peraltro azionata nel caso di specie. Orbene, come noto, la clausola abusiva va valutata dal giudice di merito e sussiste le volte in cui la stessa è causa di uno squilibrio tra le parti contraenti di cui una assume la veste di consumatore come nel caso di specie. Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia Europea è stato più volte dalla stessa ripreso, riaffermando il principio secondo cui i diritti dei consumatori devono essere tutelati in modo effettivo e
Pag. 5 di 9 tempestivo, come previsto dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 93/13, in combinato disposto con gli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Proprio con una pronuncia recente, la Corte ha sottolineato proprio che la clausola di decadenza, inserita unilateralmente e non negoziata in modo trasparente, costituisce clausola potenzialmente abusiva. (cfr. C-351/23 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, pronunciata il 24 giugno 2025).
Di contro, qualche giudice di merito ha invece escluso l'abusività di tali clausole, statuendo che: “ Nessuna sproporzione è, infine, riscontrabile tra le previsioni contrattuali che regolano le obbligazioni a carico delle parti, né le previsioni economiche in caso di inadempimento della mutuataria integrano gli estremi della vessatorietà, tale da violare il codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Giova all'uopo richiamare l'orientamento della giurisprudenza prevalente secondo cui, in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (cfr. Cass. civ. n. 18550 del 30/06/2021). La decadenza dal beneficio del termine, in quanto oggetto di clausola che richiama una fattispecie normativa, non è qualificabile come vessatoria né abusiva.” (cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9744 del
30/06/2025).
E' parere di questo giudice ritenere che tale clausola, di cui l'originaria cedente si è avvalsa, introduca in realtà uno squilibrio tra le parti contraenti, alla luce soprattutto degli effetti specificatamente indicati. Va certo considerato che in linea di principio la decadenza dal beneficio, per come altri giudici di merito hanno evidenziato (ex plurimis Tribunale di Milano), si pone generalmente in contrasto con l'art.33 comma 2
n.6 lett.f) del Codice del Consumo, (“imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”) ma è bene osservare quanto segue.
Pag. 6 di 9 Analizzando infatti le clausole qui di seguito riportate presenti nel contratto di finanziamento:
si può notare come l'effetto del mancato pagamento di due rate, comporterà un aggravio non solo di interessi ma anche di spese per il debitore oltre misura e tali addebiti sono unilateralmente previsti, come anche l'arbitrarietà di una misura massima di applicazione del tasso di interesse moratorio. Invero la previsione di questi ulteriori oneri a carico del consumatore è cosa ben diversa dalla previsione di cui all'art. 1186
Pag. 7 di 9 c.c. per il quale: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. “
E' bene notare che l'art.8 alle lett. C) e D) prevede da sé l'aggravio di spese e di penali oltre alla riserva unilaterale di addebitare interessi di mora in misura massima pari al tasso del 2.50%, oltre agli ulteriori aggravi previsti all'art.7 a cui espressamente rimanda. La decisione unilaterale che la banca mutuante si riserva, comporta uno squilibrio eccessivo tra le parti contraenti che va oltre il dettato dell'art.1186 c.c., così come alla semplice previsione di penali sol perché previste dal nostro ordinamento in caso di inadempimento delle obbligazioni. Peraltro, nel caso di specie, la banca si è avvalsa di tale clausola, applicando ulteriori spese unilateralmente quantificate.
L'effetto della vessatorietà di tale clausola comporta pertanto la sua disapplicazione dovendola ritenere nulla. Per il principio di conservazione degli atti, tale nullità afferirà solo alla clausola senza estendersi all'intero contratto, con la conseguenza che in presenza del ritardo del pagamento, l'odierna opponente doveva continuare a godere del termine potendo pagare a rate.
L'opposizione va quindi accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.281/2023 emesso dal Tribunale di Locri.
Le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, contro ,
[...] Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione per le ragioni espresse in parte motiva e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 281/2023 emesso dal Tribunale di Locri per le ragioni espresse in parte motiva;
Pag. 8 di 9 b) Spese compensate.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 27 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
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