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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Giovanni D'Onofrio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/07/2025, ha pronunciato la seguente: sentenza nel procedimento n. 152 del 2021 avente a oggetto: opposizione al rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, vertente tra nata a [...] il [...] (CF ) residente in [...], rapp.ta e difesa, giusta procura ad litem in calce al presente atto, dall'Avv. Adele BELGIORNO;
ricorrente
e
( ), in persona del Ministro in carica p.t. Controparte_1 P.IVA_1
e resistente contumace
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 01/01/2021, l'avv. Parte_1 deduceva di aver difeso nel giudizio di separazione giudiziale nei confronti del CP_2 marito (r.g. n. 7497/2016). Rilevava che, definito il giudizio, il Collegio aveva revocato l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato, sebbene la patrocinata fosse in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al gratuito patrocinio dal deposito del ricorso giudiziale del 2016 , e fino al 2020 quando le sue condizioni economiche erano modificate.
Chiedeva pertanto la liquidazione delle spese con esclusione della fase decisionale del 2020.
Non si costituiva parte resistente e, all'udienza del 7 novembre del 2025, il giudice rimetteva la causa in decisione.
Preliminarmente, attesa la regolarità della notifica, va dichiarata contumace la parte resistente.
Ciò posto, il ricorso va accolto. Risulta effettivamente documentato che la parte ricorrente era nel possesso dei requisiti per il riconoscimento del gratuito patrocinio dal 2016 al 2019 , avendo perduto il beneficio per modifica in melius del suo reddito soltanto a partire dal 2020 ( cfr. documenti in atti dai quali risulta reddito di euro 18,00 per il 2016 , di euro 482,02 per il
2018, di euro 6780,87 per il 2019 , per arrivare ad euro 12727,92 soltanto per il 2020 ).
Ciò posto, è possibile liquidato l'importo di € 1820,5, oltre IVA e CPA, secondo i valori del D.M.
n. 55/2014, ratione temporis applicabile, tenendo conto: 1) del valore indeterminabile della causa;
2) che l'art. 2 del citato D.M. prevede la liquidazione del rimborso forfettario per le spese generali : fase di studio pari a € 1064,00 + fase introduttiva pari a € 708,00 + fase istruttoria pari a € 1.869,00 = € 3.641,00, da ridurre al 50% = € 1.820,5, oltre rimborso spese generali al
15% con dimezzamento dell'importo degli onorari ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del
2002.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore di parte ricorrente la complessiva somma di € 1820,5, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge se documentate, ponendo il compenso a carico dello Stato;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1000,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2025
Il giudice