Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1084/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1084/2025, promossa con ricorso depositato il_03/04/2025 da:
1) , nato/a CA (VA) il 04/08/1971 Parte_1 cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Natan B. Simonetta
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Natan B. Simonetta
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Canegrate (MI, in data 31/08/2019 (anno 2019
atto n. 7 parte 1 serie anno 2019 )
□ senza figli x con i seguenti figli maggiorenni: DA (05/07/2005)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1
2) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. rimarrà allo stesso assegnata e la Parte_1 sig.ra provvederà a trasferirsi entro e non oltre 12 mesi dalla pronuncia della Parte_2 separazione, avendo ella necessità di reperire nuova abitazione ed avendo, la casa coniugale, una dimensione e una struttura tali da permettere la pacifica convivenza dei coniugi;
3) la figlia oggi maggiorenne, rimarrà a vivere prevalentemente con il padre presso l'abitazione Per_1 dello stesso. Essendo maggiorenne, determinerà liberamente, in accordo con i genitori, tempi Per_1
e modalità di frequentazione con gli stessi;
4) i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in via diretta senza corresponsione di contributi al mantenimento l'uno in favore dell'altro sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
5) Le spese straordinarie rimarranno a carico del padre sig. . Parte_1
In particolare per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento a quanto indicato dal protocollo del Tribunale di Busto Arsizio e cioè:
- mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese
2 le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La sig.ra a titolo di regolamentazione delle questioni patrimoniali pendenti tra Parte_2
i coniugi cede la proprietà della vettura Smart tg CE473CM N° telaio A010192VA03 nulla avendo a che pretendere in cambio. Le spese di trasferimento della proprietà della citata vettura restano a carico del sig. . Parte_1
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
8) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31/08/2019, in Canegrate (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Canegrate (MI) (anno 2019, atto n. 7, parte 1, Serie anno 2019 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______13.5.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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