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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di TO
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 595/2024
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to ARRIA CLAUDIO Parte_1
Per Controparte_1
l'avv.to CHIARA ANGARANO in sost. avv. GRITTI
[...]
VALENTINA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g 595/24 promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. Claudio Arria e dall'Avv. Giulio Arria Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 difesa e rappresentata dall' avv. Valentina Gritti
[...]
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
Nel merito
-) previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle richieste creditorie avanzate da nei confronti Controparte_1
del geom. ut supra, per i motivi, le eccezioni e le contestazioni in rito e di merito Parte_1
di cui in narrativa, dichiararsi comunque nullo, illegittimo e irrituale e revocarsi il decreto ingiuntivo n° 101/2024 in data 16.05.2024 RG n° 404/2024 emesso dal Tribunale di TO - Sez. lavoro -, oggetto di opposizione, emesso nei confronti del geom. ut supra, statuendo che Parte_1
nulla è dovuto dal geom. alla Parte_1 Controparte_1
ad ogni effetto
[...]
-) rigettarsi qualsiasi istanza che eventualmente fosse avanzata di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato non è certo.
In ogni caso
3 -) condannare parte avversa alla rifusione delle competenze di causa, delle spese anticipate, delle spese generali al 15% oltre iva e cpa. per la Cassa convenuta
In via principale: accertata l'infondatezza delle eccezioni tutte formulate da parte opponente per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare le domande del ricorrente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 101/2024 del 16.5.2024, R.G. 404/2024, emesso dal Tribunale di TO, Giudice dott.ssa Simona Gerola.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la prescrizione di taluni crediti contributivi, condannare al pagamento dei crediti contributivi residui, così Parte_1
come ricalcolati sulla base della lettera di attestazione prodotta dalla scrivente (doc. 1, fascicolo monitorio), o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso:
con il favore delle spese di lite, oltre oneri come per legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
101/2024 del 16.05.2024 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro di €
130.277,99 per mancato pagamento di contributi previdenziali, sanzioni e interessi per gli anni dal
2000 al 2018 .
Il procuratore del ricorrente rilevava che quale prova del credito azionato in sede monitoria, si fa esclusivo riferimento ad una “attestazione” resa da funzionario della che nulla CP_1
prova e nulla spiega;
che talune voci di detto documento sono ictu oculi del tutto improbabili; che ad esempio, per l'anno 2005, sono indicati interessi per Euro 8.541,31 laddove il contributo soggettivo è addirittura inferiore;
che stessa cosa ad esempio per i precedenti anni 2004, 2003 e
2002 e che considerazione analoga vale per il 2008, 2009 in cui interessi e contributo soggettivo sono sostanzialmente uguali; che nulla viene indicato (né nel ricorso per ingiunzione, né nei documenti prodotti) in merito al criterio di calcolo di detti interessi, così come nulla viene indicato in merito ai criteri di calcolo delle altre voci contenute nel citato doc. 1, quali “magg.ni e altri oneri”, “sanzioni contributi” e “sanzioni dichiarative”; che nemmeno è chiarito come sono state calcolate le varie voci contributive di cui si richiede il pagamento (in particolare il contributo “soggettivo” e il contributo “integrativo”); che inoltre si dà atto della richiesta di Euro 130.277,99 (e non altro) che evidentemente non ha a che vedere con le appostazioni contabili contenute nel doc. 1, che riguardano anni diversi e voci diverse che vengono indicati nel D.I. e affidati all'Agenzia delle Entrate non si comprende a che titolo e 4 comunque non riguardano il presente giudizio e che l'attestazione incomprensibile non dà atto di eventuali pagamenti effettuati.
Eccepiva quindi la inammissibilità, improponibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo a fronte di una assoluta impossibilità di comprendere i vari conteggi (è onere avverso chiarirli e provare la sussistenza del credito).
Esponeva che il geom. nel 1991 è stato dichiarato fallito (con chiusura del fallimento il Parte_1
20.01.2000) e in detto periodo non è stato iscritto alla “Cassa geometri” mentre ha provveduto a reiscriversi il 23.05.2000 con cancellazione nel 2017.
Eccepiva inoltre la prescrizione per le somme richieste, semmai dovute, riferite al periodo fino all'anno 2018 (alias 2017), posto che l'unica diffida che viene prodotta è datata 11.08.2022 con la conseguenza che l'unico eventuale credito sarebbe (se dimostrato) per l'anno 2017 (cancellazione dalla Cassa e iva)
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso. Pt_2
Il procuratore della convenuta rilevava preliminarmente che il ricorrente non ha contestato la CP_1 debenza dei crediti vantati da per contributi previdenziali bensì il quantum degli CP_1 importi dovuti dal Geometra
Nel merito evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente , gli importi indicati nella tabella al punto A sono assolutamente coincidenti con quanto indicato nel prospetto di dettaglio, con la conseguenza che ogni contestazione circa la corrispondenza tra i dati indicati in tabella e quelli puntualmente esplicati nel prospetto di dettaglio è totalmente priva di fondamento.
Circa la asserita scarsa intellegibilità dei calcoli effettuati da per la quantificazione dei contributi Pt_2 previdenziali e delle somme accessorie, evidenziava che l'appartenenza ad un ordine professionale, quale quello dei geometri, comporta la necessaria conoscenza ed adesione alla regolamentazione propria di quell'ordine, e, dunque, anche a quella del correlato ente che si occupa della gestione della previdenza e che il geometra ha negli anni ricevuto plurime diffide di pagamento contenenti i conteggi e gli Parte_1
importi dovuti, e nemmeno in tale sede il debitore ha mai contestato né richiesto chiarimenti su tali poste.
Evidenziava altresì come a pagina 10 della lettera di attestazione -allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
– sia riportata una legenda in cui vengono espressamente indicate le modalità di calcolo di ciascuna voce riportata nel punto a) della lettera medesima.
Rilevava inoltre come sul sito di oltre ad essere pubblicati i regolamenti menzionati, vi CP_1
sono sezioni riservate alla contribuzione in cui i conteggi vengono altresì illustrati con esempi pratici (si vedano le pagine dedicate alla materia “contributi” e “regime sanzionatorio”) con la conseguenza che l'opponente era dunque nella condizione di poter regolarmente conoscere e verificare le tipologie di contributi richiesti, gli interessi applicati e le sanzioni inflitte.
5 In materia di prescrizione richiamava l'orientamento consolidato della Cassazione secondo il quale “la mancata trasmissione delle dichiarazioni annuali obbligatorie da parte del ricorrente non può far decorrere alcun termine prescrizionale con riferimento ai contributi medesimi posto che l'Ente non è stato posto nella condizione non solo di accertare l'ammontare degli eventuali contributi dovuti ma neppure la effettiva debenza di una qualche somma con la conseguenza che l'impossibilità di agire per la
è stata determinata solo ed esclusivamente dalla condotta omissiva del ricorrente CP_1
In linea subordinata rilevava che il decorso del termine prescrizionale sarebbe comunque rimasto sospeso a norma dell'art. 2941 n.8 c.c. in quanto il comportamento del geometra opponente integra indubbiamente gli estremi del dolo, ex art. 2941 n. 8 c.c
Elencava di seguito, per ciascuna annualità, gli atti interruttivi della prescrizione trasmessi al geometra tanto da quanto da Agenzia delle Entrate, che ulteriormente provano la piena debenza di tutte le CP_1
somme richieste con il decreto ingiuntivo.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierne udienza veniva discussa e decisa.
Andrà premesso che la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che le Casse professionali svolgono una funzione di assistenza e previdenza con la conseguenza che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635,
secondo comma
Come in plurime occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti, “ai sensi dell'art. 635 c.p.c., comma 2, deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori”
(Cassazione civile sez. lav., 03/07/2014, n.15208).
L'opponente lamenta, in modo invero generico, la scarsa intellegibilità della quantificazione del credito ingiunto.
La censura deve essere disattesa in quanto la normativa della ha sempre previsto in modo chiaro Pt_2
e preciso l'ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa nonchè la modalità di calcolo
6 utilizzata per la definizione del relativo importo e delle sanzioni dovute dai Geometri ( cfr. regolamento sub doc. 1 di parte ) Pt_2
Dagli art. 3 e 4 del regolamento si evince che il contributo soggettivo è determinato per una parte in una misura minima obbligatoria, indipendente dal reddito, fissata annualmente dalla (c.d. Pt_2
contributo soggettivo minimo), ed una parte calcolata in percentuale (fissata da ) del reddito Pt_2
professionale e (o accertato successivamente) ai fini Irpef (c.d. contributo soggettivo versato in autoliquidazione).
Parimenti, il contributo integrativo è anch'esso dovuto dall'iscritto in una misura minima obbligatoria
(c.d. contributo integrativo minimo) fissata dalla ed in una misura percentuale calcolata sul CP_1 volume d'affari dichiarato dall'iscritto con la presentazione del relativo modello annuale.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, il parametro di riferimento è rappresentato innanzitutto dal reddito professionale e dal volume d'affari dichiarati dall'iscritto e/o successivamente accertati, fatta eccezione per i soli contributi, soggettivo ed integrativo, minimi dovuti che prescindono dal reddito, quali quelli richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo .
Quanto agli interessi ed alle sanzioni per il ritardato / omesso pagamento, la norma di riferimento è
l'art. 34 del Regolamento sulla Contribuzione secondo cui “Fermo restando l'obbligo di versare tutti
i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.
2. In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
3. Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro.
4. Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito o del volume d'affari professionali, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro .
5. Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al
25% dei contributi evasi.
6. Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari: a) al
2% del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 8; b) al 10% del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della o, nelle ipotesi di cui all'articolo 19, del presente Regolamento, da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate.
7. Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre al versamento dei contributi dovuti e alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Titolo,
l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento
7 e fino al saldo.
8. La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
9. La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi;
all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.
10. La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento
e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
11. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di regolamentare il procedimento di irrogazione delle sanzioni”
Ne consegue che il credito contributivo e per accessori fatto valere dalla con il ricorso alla CP_1
procedura monitoria è certo nel suo ammontare e correttamente calcolato nel rispetto delle norme regolamentari.
Ed invero, a fronte dell'analitica indicazione delle ragioni di credito e dei relativi criteri di calcolo fatte valere da , l'opponente nulla ha specificamente dedotto, limitandosi ad una generica Pt_2
contestazione del quantum debeatur.
Rileva ancora evidenziare che gli importi dovuti alla possono essere riscossi anche tramite CP_1
ruoli esattoriali da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette e che, pertanto, la può agire per il recupero del credito facendo ricorso all'autorità giudiziaria per la formazione CP_1
del titolo (id est decreto ingiuntivo) senza che ciò richieda la previa notifica di un avviso di accertamento, o affidare il recupero all'agente della riscossione previa formazione del ruolo.
Non resta che valutare quindi l'eccezione di prescrizione .
La tesi della opposto secondo la quale la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere per gli CP_1
anni contributivi compresi tra il 2007 e il 2017 in quanto il sig. ha omesso di comunicare Parte_1
alla i propri redditi professionali e i volumi d'affari è destituita di fondamento . Pt_2
La Cassazione ha da tempo statuito che la contribuzione minima è dovuta a prescindere dal reddito e rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_1
8 esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali.
In sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla e identica decorrenza va riconosciuta rispetto alla CP_1
corrispondente prescrizione.
Detto questo , si osserva preliminarmente che il ricorrente non ha minimamente contestato la dettagliata ricostruzione di in ordine alla “confluenza” delle varie annualità azionate con il Pt_2
d.i opposto nelle cartelle esattoriali specificamente indicate .
Inoltre , sempre in via preliminare, andrà rilevato che , nei propri atti difensivi, omette Pt_2
totalmente di indicare atti interruttivi della prescrizione in merito alle annualità 2000 e 2001 con la conseguenza che devono ritenersi prescritti i crediti per contributi , sanzioni , interessi ed altri accessori relativi ai suddetti anni .
Riguardo all'annualità 2002 nulla dice nelle note autorizzate , ma nella memoria di Pt_2
costituzione afferma che è confluita, come l'annualità 2003 ( per quanto non incluso nel ruolo 2005), nel ruolo 2004.
Il credito relativo alla suddetta annualità deve ritenersi prescritto poiché gli unici atti interruttivi prodotti ( raccomandate inviate in data 10.1.2011 e in data 24.10.24 sub doc. 21 e 22) sono all'evidenza intervenuti a prescrizione già ampiamente consumata .
Per le successive annualità , - sia nella memoria di costituzione che nella nota autorizzata- Pt_2
fa un lungo elenco di atti interruttivi per annualità o gruppi di annualità e , quindi , occorre necessariamente analizzarli uno ad uno .
In ordine cronologico , afferma di aver interrotto la prescrizione relativamente ai contributi Pt_2
e accessori afferenti alle annualità 2003 e 2004 (confluiti nel ruolo n. 3851/2005 oggetto della cartella esattoriale n. 064200517567117000) , dapprima con la notifica a mezzo raccomandata in data
25.9.2006 della suddetta cartella ( e ritirata personalmente dal geometra come da Parte_1
doc.18) e poi di aver interrotto nuovamente il corso della prescrizione con le seguenti diffide: raccomandata inviata da n data 16.7.2015, e restituita al mittente per compiuta CP_1 giacenza, ad oggetto “Secondo sollecito pagamento ruolo 2005” ; raccomandata inviata da n data 19.12.2019, ad oggetto “Preavviso di emissione CP_1
ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti” ; raccomandata inviata da in data 8.7.2020, ad oggetto “sollecito pagamento CP_1 contribuzione di cui ai ruoli 2005, 2006, 2010, 2011, 2016, 2017”
9 diffida di consegnata a in data 30.3.2022 ad oggetto CP_1 Parte_1
“interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018, 2019 come indicato nel prospetto allegato”
Per l'annualità 2003 si è sicuramente consumata la prescrizione quinquennale in quanto il secondo atto interruttivo ( a prescindere dalla sua efficacia di cui si parlerà oltre) è intervenuto 9 anni dopo il primo
Analogo discorso va fatto per le annualità 2007, 2006, 2005 e 2004 , confluiti nel ruolo n. 3766/2008 oggetto della cartella esattoriale n. 06420080012661413000 notificata in data 28.10.2008 e ritirata per conto del geometra alla figlia (cfr . doc. 15 di parte convenuta). Parte_1
Tra il primo atto interruttivo e il secondo infatti sono decorsi piu' di 5 anni in quanto la raccomandata
18.10.2013 ( restituita al mittente per compiuta giacenza) è stata inviata in TO, via Torelli n.
14 ( cfr. doc. 16 di parte convenuta) mentre il ricorrente a quel tempo era residente in [...] ( cfr. certificato di residenza storico depositato dal ricorrente in data 26.11.2024 ) e, quindi essa , non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione .
Il terzo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata ritirata dal geom in data 20-6-18 Parte_1
ossia quasi 10 anni dopo la notifica della cartella esattoriale di cui sopra .
Pure l'annualità 2008, confluita nel ruolo 2010, appare prescritta in quanto la diffida di pagamento inviata da in data 19.12.2019 sub doc. 10 si riferisce all'annualità 2015 e il CP_1
successivo sollecito inviato in data 8.7.2020 è stato inviato allorchè la prescrizione si era già consumata
Anche l'annualità 2009, per la quale i relativi crediti sono confluiti nel ruolo n. 1987/2011 oggetto della cartella esattoriale n. 06420110003606083000 , notificata al geometra a mezzo raccomandata in data
25.3.2011 ( ritirata per conto del geometra dalla figlia ) appare prescritta posto che Parte_1
ha interrotto il corso della prescrizione dopo 5 anni , ossia con la diffida di CP_1
pagamento inviata da ritirata personalmente dal geometra in data CP_1 Parte_1
8.7.2020
Di contro , i crediti i vantati da er le annualità 2011 e 2010, non sono prescritti in CP_1 quanto confluiti nel ruolo n. 889/2014 oggetto della cartella esattoriale n. 06420140001781010000
notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 16.4.2014, e ritirata per conto del geometra dalla figlia (cfr. doc doc. 11 di parte ) e giacchè , in seguito, la opposta ha Parte_1 Pt_2
interrotto il corso della prescrizione con le seguenti diffide: diffida inviata da ad oggetto “Sollecito pagamento ruolo 2014”, ritirata CP_1
personalmente dal geometra in data 14.2.2019;. diffida di pagamento ricevuta in data 11.8.2022 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
10 Neppure i crediti relativi alle annualità 2012 , confluiti nel ruolo n. 751/2015 oggetto della cartella esattoriale n. 06420150001715986000, possono dirsi prescritti perché la suddetta cartella è stata notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 2.4.2015 , ritirata per conto del geometra alla moglie (cfr. doc. 8) e in seguito, a interrotto il corso della Parte_1 CP_1
prescrizione con le seguenti diffide:
raccomandata del 19.12.2019, ad oggetto “Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive
anno 2015 e precedenti “ ritualmente ritirata , come si evince dalla sottoscrizione della cartolina sub doc
10 di parte;
CP_2 diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Analogamente , per i crediti previdenziali vantati da er l'annualità 2013 , confluiti CP_1
nel ruolo n. 558/2016 oggetto della cartella esattoriale n. 06420160000813061000, notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 11.5.2016 e ritirata personalmente dal destinatario (cfr. doc. 7) Parte_1
è maturata alcuna prescrizione in quanto in seguito e ha interrotto il decorso con CP_1 le seguenti diffide:
raccomandata inviata al corretto indirizzo in via Vittorino Da Feltre n 12 a TO in data 8.7.2020;
diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Nessuna prescrizione è intervenuta nemmeno con riferimento alle annualità 2014 e 2015
In ordine alla prima i relativi crediti previdenziali sono confluiti nel ruolo n. 612/2017 e sono oggetto della cartella esattoriale n. 06420170000788174000, che è stata notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 3.5.2017, e ritirata personalmente dal geometra (cfr. doc. 5 di parte ) e, in Pt_2 seguito, ha interrotto il corso della prescrizione con le seguenti diffide: CP_1
raccomandata inviata da in data 8.7.2020, ad oggetto “sollecito pagamento CP_1 contribuzione di cui ai ruoli 2005, 2006, 2010, 2011, 2016, 2017” (cfr. doc. 6), correttamente trasmesso all'indirizzo di residenza del geometra, via Vittorino da Feltre 12, TO;
diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Quanto all'annualità 2015 , i relativi crediti previdenziali sono confluiti nel ruolo n. 457/2018, oggetto della cartella esattoriale n. 06420180000931402000 notificata ritualmente al geometra a mezzo raccomandata in data 16.6.2019 (cfr. doc. 3 di parte ) e il corso della prescrizione è stato interrotto Pt_2 nuovamente con Diffida di pagamento inviata da all'indirizzo di residenza del CP_1
geometra, via Vittorino da Feltre 12, consegnata in data 30.3.2022 – e ritirata personalmente dal geometra
- ad oggetto “interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018,
2019 come indicato nel prospetto allegato”
11 Residuano infine le annualità 2018, 2017 e 2016 i cui crediti non si sono estinti per prescrizione che è
stata interrotta con la comunicazione inviata a mezzo raccomandata in data 11.8.2022 ritirata personalmente dal ricorrente (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio)
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e il geometra deve essere Parte_1
condannato al pagamento dei contributi , interessi e sanzioni relativi alle annualità dal 2010 al 2018 (per l'ultimo anno si tratta di sole “sanzioni dichiarative”)
L'esito della lite impone di compensare per ½ le spese di lite sostenute dalla Cassa opposta e di porre il residuo ½ a carico dell'opponente
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede . revoca il d.i n. 101/2024 e dichiara che è tenuto a pagare alla opposta i crediti Parte_1 CP_1
azionati in via monitoria a titolo di contributi, sanzioni e interessi afferenti al periodo dal 2010 al 2018;
dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute da che liquida in complessivi euro 4.500,00 Pt_2
e pone il residuo ½ ( euro 2.250, 00, oltre contr. Forf, IVA e CPA di legge) a carico dell'opponente
Così deciso in TO , il 3.4.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
12
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 595/2024
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to ARRIA CLAUDIO Parte_1
Per Controparte_1
l'avv.to CHIARA ANGARANO in sost. avv. GRITTI
[...]
VALENTINA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1 Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g 595/24 promossa da:
appresentato e difeso dall'Avv. Claudio Arria e dall'Avv. Giulio Arria Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 difesa e rappresentata dall' avv. Valentina Gritti
[...]
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
per la parte ricorrente
Nel merito
-) previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle richieste creditorie avanzate da nei confronti Controparte_1
del geom. ut supra, per i motivi, le eccezioni e le contestazioni in rito e di merito Parte_1
di cui in narrativa, dichiararsi comunque nullo, illegittimo e irrituale e revocarsi il decreto ingiuntivo n° 101/2024 in data 16.05.2024 RG n° 404/2024 emesso dal Tribunale di TO - Sez. lavoro -, oggetto di opposizione, emesso nei confronti del geom. ut supra, statuendo che Parte_1
nulla è dovuto dal geom. alla Parte_1 Controparte_1
ad ogni effetto
[...]
-) rigettarsi qualsiasi istanza che eventualmente fosse avanzata di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato non è certo.
In ogni caso
3 -) condannare parte avversa alla rifusione delle competenze di causa, delle spese anticipate, delle spese generali al 15% oltre iva e cpa. per la Cassa convenuta
In via principale: accertata l'infondatezza delle eccezioni tutte formulate da parte opponente per le motivazioni di cui in narrativa, rigettare le domande del ricorrente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 101/2024 del 16.5.2024, R.G. 404/2024, emesso dal Tribunale di TO, Giudice dott.ssa Simona Gerola.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata la prescrizione di taluni crediti contributivi, condannare al pagamento dei crediti contributivi residui, così Parte_1
come ricalcolati sulla base della lettera di attestazione prodotta dalla scrivente (doc. 1, fascicolo monitorio), o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso:
con il favore delle spese di lite, oltre oneri come per legge.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
101/2024 del 16.05.2024 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro di €
130.277,99 per mancato pagamento di contributi previdenziali, sanzioni e interessi per gli anni dal
2000 al 2018 .
Il procuratore del ricorrente rilevava che quale prova del credito azionato in sede monitoria, si fa esclusivo riferimento ad una “attestazione” resa da funzionario della che nulla CP_1
prova e nulla spiega;
che talune voci di detto documento sono ictu oculi del tutto improbabili; che ad esempio, per l'anno 2005, sono indicati interessi per Euro 8.541,31 laddove il contributo soggettivo è addirittura inferiore;
che stessa cosa ad esempio per i precedenti anni 2004, 2003 e
2002 e che considerazione analoga vale per il 2008, 2009 in cui interessi e contributo soggettivo sono sostanzialmente uguali; che nulla viene indicato (né nel ricorso per ingiunzione, né nei documenti prodotti) in merito al criterio di calcolo di detti interessi, così come nulla viene indicato in merito ai criteri di calcolo delle altre voci contenute nel citato doc. 1, quali “magg.ni e altri oneri”, “sanzioni contributi” e “sanzioni dichiarative”; che nemmeno è chiarito come sono state calcolate le varie voci contributive di cui si richiede il pagamento (in particolare il contributo “soggettivo” e il contributo “integrativo”); che inoltre si dà atto della richiesta di Euro 130.277,99 (e non altro) che evidentemente non ha a che vedere con le appostazioni contabili contenute nel doc. 1, che riguardano anni diversi e voci diverse che vengono indicati nel D.I. e affidati all'Agenzia delle Entrate non si comprende a che titolo e 4 comunque non riguardano il presente giudizio e che l'attestazione incomprensibile non dà atto di eventuali pagamenti effettuati.
Eccepiva quindi la inammissibilità, improponibilità e infondatezza del decreto ingiuntivo a fronte di una assoluta impossibilità di comprendere i vari conteggi (è onere avverso chiarirli e provare la sussistenza del credito).
Esponeva che il geom. nel 1991 è stato dichiarato fallito (con chiusura del fallimento il Parte_1
20.01.2000) e in detto periodo non è stato iscritto alla “Cassa geometri” mentre ha provveduto a reiscriversi il 23.05.2000 con cancellazione nel 2017.
Eccepiva inoltre la prescrizione per le somme richieste, semmai dovute, riferite al periodo fino all'anno 2018 (alias 2017), posto che l'unica diffida che viene prodotta è datata 11.08.2022 con la conseguenza che l'unico eventuale credito sarebbe (se dimostrato) per l'anno 2017 (cancellazione dalla Cassa e iva)
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso. Pt_2
Il procuratore della convenuta rilevava preliminarmente che il ricorrente non ha contestato la CP_1 debenza dei crediti vantati da per contributi previdenziali bensì il quantum degli CP_1 importi dovuti dal Geometra
Nel merito evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente , gli importi indicati nella tabella al punto A sono assolutamente coincidenti con quanto indicato nel prospetto di dettaglio, con la conseguenza che ogni contestazione circa la corrispondenza tra i dati indicati in tabella e quelli puntualmente esplicati nel prospetto di dettaglio è totalmente priva di fondamento.
Circa la asserita scarsa intellegibilità dei calcoli effettuati da per la quantificazione dei contributi Pt_2 previdenziali e delle somme accessorie, evidenziava che l'appartenenza ad un ordine professionale, quale quello dei geometri, comporta la necessaria conoscenza ed adesione alla regolamentazione propria di quell'ordine, e, dunque, anche a quella del correlato ente che si occupa della gestione della previdenza e che il geometra ha negli anni ricevuto plurime diffide di pagamento contenenti i conteggi e gli Parte_1
importi dovuti, e nemmeno in tale sede il debitore ha mai contestato né richiesto chiarimenti su tali poste.
Evidenziava altresì come a pagina 10 della lettera di attestazione -allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
– sia riportata una legenda in cui vengono espressamente indicate le modalità di calcolo di ciascuna voce riportata nel punto a) della lettera medesima.
Rilevava inoltre come sul sito di oltre ad essere pubblicati i regolamenti menzionati, vi CP_1
sono sezioni riservate alla contribuzione in cui i conteggi vengono altresì illustrati con esempi pratici (si vedano le pagine dedicate alla materia “contributi” e “regime sanzionatorio”) con la conseguenza che l'opponente era dunque nella condizione di poter regolarmente conoscere e verificare le tipologie di contributi richiesti, gli interessi applicati e le sanzioni inflitte.
5 In materia di prescrizione richiamava l'orientamento consolidato della Cassazione secondo il quale “la mancata trasmissione delle dichiarazioni annuali obbligatorie da parte del ricorrente non può far decorrere alcun termine prescrizionale con riferimento ai contributi medesimi posto che l'Ente non è stato posto nella condizione non solo di accertare l'ammontare degli eventuali contributi dovuti ma neppure la effettiva debenza di una qualche somma con la conseguenza che l'impossibilità di agire per la
è stata determinata solo ed esclusivamente dalla condotta omissiva del ricorrente CP_1
In linea subordinata rilevava che il decorso del termine prescrizionale sarebbe comunque rimasto sospeso a norma dell'art. 2941 n.8 c.c. in quanto il comportamento del geometra opponente integra indubbiamente gli estremi del dolo, ex art. 2941 n. 8 c.c
Elencava di seguito, per ciascuna annualità, gli atti interruttivi della prescrizione trasmessi al geometra tanto da quanto da Agenzia delle Entrate, che ulteriormente provano la piena debenza di tutte le CP_1
somme richieste con il decreto ingiuntivo.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe .
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierne udienza veniva discussa e decisa.
Andrà premesso che la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che le Casse professionali svolgono una funzione di assistenza e previdenza con la conseguenza che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635,
secondo comma
Come in plurime occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità infatti, “ai sensi dell'art. 635 c.p.c., comma 2, deve attribuirsi idoneità di prova, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo per crediti derivanti da omesso versamento agli enti previdenziali dei contributi relativi a rapporti di lavoro, agli accertamenti eseguiti dai funzionari degli stessi, mentre nel giudizio conseguente all'opposizione proposta dall'intimato gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini;
in mancanza di ciò, però, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, possono anche costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, quando il loro specifico contributo probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori”
(Cassazione civile sez. lav., 03/07/2014, n.15208).
L'opponente lamenta, in modo invero generico, la scarsa intellegibilità della quantificazione del credito ingiunto.
La censura deve essere disattesa in quanto la normativa della ha sempre previsto in modo chiaro Pt_2
e preciso l'ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa nonchè la modalità di calcolo
6 utilizzata per la definizione del relativo importo e delle sanzioni dovute dai Geometri ( cfr. regolamento sub doc. 1 di parte ) Pt_2
Dagli art. 3 e 4 del regolamento si evince che il contributo soggettivo è determinato per una parte in una misura minima obbligatoria, indipendente dal reddito, fissata annualmente dalla (c.d. Pt_2
contributo soggettivo minimo), ed una parte calcolata in percentuale (fissata da ) del reddito Pt_2
professionale e (o accertato successivamente) ai fini Irpef (c.d. contributo soggettivo versato in autoliquidazione).
Parimenti, il contributo integrativo è anch'esso dovuto dall'iscritto in una misura minima obbligatoria
(c.d. contributo integrativo minimo) fissata dalla ed in una misura percentuale calcolata sul CP_1 volume d'affari dichiarato dall'iscritto con la presentazione del relativo modello annuale.
Ne consegue che, ai fini del calcolo dei contributi dovuti, il parametro di riferimento è rappresentato innanzitutto dal reddito professionale e dal volume d'affari dichiarati dall'iscritto e/o successivamente accertati, fatta eccezione per i soli contributi, soggettivo ed integrativo, minimi dovuti che prescindono dal reddito, quali quelli richiesti con l'opposto decreto ingiuntivo .
Quanto agli interessi ed alle sanzioni per il ritardato / omesso pagamento, la norma di riferimento è
l'art. 34 del Regolamento sulla Contribuzione secondo cui “Fermo restando l'obbligo di versare tutti
i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.
2. In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari al 2% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
3. Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari a 800,00 euro.
4. Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 2,5% del valore assoluto della variazione accertata del reddito o del volume d'affari professionali, con un minimo di 100,00 euro e un massimo di 650,00 euro .
5. Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al
25% dei contributi evasi.
6. Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari: a) al
2% del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 8; b) al 10% del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della o, nelle ipotesi di cui all'articolo 19, del presente Regolamento, da parte CP_1 dell'Agenzia delle Entrate.
7. Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre al versamento dei contributi dovuti e alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Titolo,
l'interessato è tenuto al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento
7 e fino al saldo.
8. La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
9. La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi;
all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.
10. La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento
e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
11. È data facoltà al Consiglio di Amministrazione di regolamentare il procedimento di irrogazione delle sanzioni”
Ne consegue che il credito contributivo e per accessori fatto valere dalla con il ricorso alla CP_1
procedura monitoria è certo nel suo ammontare e correttamente calcolato nel rispetto delle norme regolamentari.
Ed invero, a fronte dell'analitica indicazione delle ragioni di credito e dei relativi criteri di calcolo fatte valere da , l'opponente nulla ha specificamente dedotto, limitandosi ad una generica Pt_2
contestazione del quantum debeatur.
Rileva ancora evidenziare che gli importi dovuti alla possono essere riscossi anche tramite CP_1
ruoli esattoriali da essa compilati, resi esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni di legge e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette e che, pertanto, la può agire per il recupero del credito facendo ricorso all'autorità giudiziaria per la formazione CP_1
del titolo (id est decreto ingiuntivo) senza che ciò richieda la previa notifica di un avviso di accertamento, o affidare il recupero all'agente della riscossione previa formazione del ruolo.
Non resta che valutare quindi l'eccezione di prescrizione .
La tesi della opposto secondo la quale la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere per gli CP_1
anni contributivi compresi tra il 2007 e il 2017 in quanto il sig. ha omesso di comunicare Parte_1
alla i propri redditi professionali e i volumi d'affari è destituita di fondamento . Pt_2
La Cassazione ha da tempo statuito che la contribuzione minima è dovuta a prescindere dal reddito e rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere CP_1
8 esercitato a prescindere dalla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali.
In sostanza, la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla e identica decorrenza va riconosciuta rispetto alla CP_1
corrispondente prescrizione.
Detto questo , si osserva preliminarmente che il ricorrente non ha minimamente contestato la dettagliata ricostruzione di in ordine alla “confluenza” delle varie annualità azionate con il Pt_2
d.i opposto nelle cartelle esattoriali specificamente indicate .
Inoltre , sempre in via preliminare, andrà rilevato che , nei propri atti difensivi, omette Pt_2
totalmente di indicare atti interruttivi della prescrizione in merito alle annualità 2000 e 2001 con la conseguenza che devono ritenersi prescritti i crediti per contributi , sanzioni , interessi ed altri accessori relativi ai suddetti anni .
Riguardo all'annualità 2002 nulla dice nelle note autorizzate , ma nella memoria di Pt_2
costituzione afferma che è confluita, come l'annualità 2003 ( per quanto non incluso nel ruolo 2005), nel ruolo 2004.
Il credito relativo alla suddetta annualità deve ritenersi prescritto poiché gli unici atti interruttivi prodotti ( raccomandate inviate in data 10.1.2011 e in data 24.10.24 sub doc. 21 e 22) sono all'evidenza intervenuti a prescrizione già ampiamente consumata .
Per le successive annualità , - sia nella memoria di costituzione che nella nota autorizzata- Pt_2
fa un lungo elenco di atti interruttivi per annualità o gruppi di annualità e , quindi , occorre necessariamente analizzarli uno ad uno .
In ordine cronologico , afferma di aver interrotto la prescrizione relativamente ai contributi Pt_2
e accessori afferenti alle annualità 2003 e 2004 (confluiti nel ruolo n. 3851/2005 oggetto della cartella esattoriale n. 064200517567117000) , dapprima con la notifica a mezzo raccomandata in data
25.9.2006 della suddetta cartella ( e ritirata personalmente dal geometra come da Parte_1
doc.18) e poi di aver interrotto nuovamente il corso della prescrizione con le seguenti diffide: raccomandata inviata da n data 16.7.2015, e restituita al mittente per compiuta CP_1 giacenza, ad oggetto “Secondo sollecito pagamento ruolo 2005” ; raccomandata inviata da n data 19.12.2019, ad oggetto “Preavviso di emissione CP_1
ruolo per irregolarità contributive anno 2015 e precedenti” ; raccomandata inviata da in data 8.7.2020, ad oggetto “sollecito pagamento CP_1 contribuzione di cui ai ruoli 2005, 2006, 2010, 2011, 2016, 2017”
9 diffida di consegnata a in data 30.3.2022 ad oggetto CP_1 Parte_1
“interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018, 2019 come indicato nel prospetto allegato”
Per l'annualità 2003 si è sicuramente consumata la prescrizione quinquennale in quanto il secondo atto interruttivo ( a prescindere dalla sua efficacia di cui si parlerà oltre) è intervenuto 9 anni dopo il primo
Analogo discorso va fatto per le annualità 2007, 2006, 2005 e 2004 , confluiti nel ruolo n. 3766/2008 oggetto della cartella esattoriale n. 06420080012661413000 notificata in data 28.10.2008 e ritirata per conto del geometra alla figlia (cfr . doc. 15 di parte convenuta). Parte_1
Tra il primo atto interruttivo e il secondo infatti sono decorsi piu' di 5 anni in quanto la raccomandata
18.10.2013 ( restituita al mittente per compiuta giacenza) è stata inviata in TO, via Torelli n.
14 ( cfr. doc. 16 di parte convenuta) mentre il ricorrente a quel tempo era residente in [...] ( cfr. certificato di residenza storico depositato dal ricorrente in data 26.11.2024 ) e, quindi essa , non costituisce valido atto interruttivo della prescrizione .
Il terzo atto interruttivo è costituito dalla raccomandata ritirata dal geom in data 20-6-18 Parte_1
ossia quasi 10 anni dopo la notifica della cartella esattoriale di cui sopra .
Pure l'annualità 2008, confluita nel ruolo 2010, appare prescritta in quanto la diffida di pagamento inviata da in data 19.12.2019 sub doc. 10 si riferisce all'annualità 2015 e il CP_1
successivo sollecito inviato in data 8.7.2020 è stato inviato allorchè la prescrizione si era già consumata
Anche l'annualità 2009, per la quale i relativi crediti sono confluiti nel ruolo n. 1987/2011 oggetto della cartella esattoriale n. 06420110003606083000 , notificata al geometra a mezzo raccomandata in data
25.3.2011 ( ritirata per conto del geometra dalla figlia ) appare prescritta posto che Parte_1
ha interrotto il corso della prescrizione dopo 5 anni , ossia con la diffida di CP_1
pagamento inviata da ritirata personalmente dal geometra in data CP_1 Parte_1
8.7.2020
Di contro , i crediti i vantati da er le annualità 2011 e 2010, non sono prescritti in CP_1 quanto confluiti nel ruolo n. 889/2014 oggetto della cartella esattoriale n. 06420140001781010000
notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 16.4.2014, e ritirata per conto del geometra dalla figlia (cfr. doc doc. 11 di parte ) e giacchè , in seguito, la opposta ha Parte_1 Pt_2
interrotto il corso della prescrizione con le seguenti diffide: diffida inviata da ad oggetto “Sollecito pagamento ruolo 2014”, ritirata CP_1
personalmente dal geometra in data 14.2.2019;. diffida di pagamento ricevuta in data 11.8.2022 (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
10 Neppure i crediti relativi alle annualità 2012 , confluiti nel ruolo n. 751/2015 oggetto della cartella esattoriale n. 06420150001715986000, possono dirsi prescritti perché la suddetta cartella è stata notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 2.4.2015 , ritirata per conto del geometra alla moglie (cfr. doc. 8) e in seguito, a interrotto il corso della Parte_1 CP_1
prescrizione con le seguenti diffide:
raccomandata del 19.12.2019, ad oggetto “Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive
anno 2015 e precedenti “ ritualmente ritirata , come si evince dalla sottoscrizione della cartolina sub doc
10 di parte;
CP_2 diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Analogamente , per i crediti previdenziali vantati da er l'annualità 2013 , confluiti CP_1
nel ruolo n. 558/2016 oggetto della cartella esattoriale n. 06420160000813061000, notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 11.5.2016 e ritirata personalmente dal destinatario (cfr. doc. 7) Parte_1
è maturata alcuna prescrizione in quanto in seguito e ha interrotto il decorso con CP_1 le seguenti diffide:
raccomandata inviata al corretto indirizzo in via Vittorino Da Feltre n 12 a TO in data 8.7.2020;
diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Nessuna prescrizione è intervenuta nemmeno con riferimento alle annualità 2014 e 2015
In ordine alla prima i relativi crediti previdenziali sono confluiti nel ruolo n. 612/2017 e sono oggetto della cartella esattoriale n. 06420170000788174000, che è stata notificata al geometra a mezzo raccomandata in data 3.5.2017, e ritirata personalmente dal geometra (cfr. doc. 5 di parte ) e, in Pt_2 seguito, ha interrotto il corso della prescrizione con le seguenti diffide: CP_1
raccomandata inviata da in data 8.7.2020, ad oggetto “sollecito pagamento CP_1 contribuzione di cui ai ruoli 2005, 2006, 2010, 2011, 2016, 2017” (cfr. doc. 6), correttamente trasmesso all'indirizzo di residenza del geometra, via Vittorino da Feltre 12, TO;
diffida ricevuta in data 11.8.2022, avente ad oggetto la costituzione in mora per irregolarità contributive
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Quanto all'annualità 2015 , i relativi crediti previdenziali sono confluiti nel ruolo n. 457/2018, oggetto della cartella esattoriale n. 06420180000931402000 notificata ritualmente al geometra a mezzo raccomandata in data 16.6.2019 (cfr. doc. 3 di parte ) e il corso della prescrizione è stato interrotto Pt_2 nuovamente con Diffida di pagamento inviata da all'indirizzo di residenza del CP_1
geometra, via Vittorino da Feltre 12, consegnata in data 30.3.2022 – e ritirata personalmente dal geometra
- ad oggetto “interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2007, 2008, 2018,
2019 come indicato nel prospetto allegato”
11 Residuano infine le annualità 2018, 2017 e 2016 i cui crediti non si sono estinti per prescrizione che è
stata interrotta con la comunicazione inviata a mezzo raccomandata in data 11.8.2022 ritirata personalmente dal ricorrente (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio)
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e il geometra deve essere Parte_1
condannato al pagamento dei contributi , interessi e sanzioni relativi alle annualità dal 2010 al 2018 (per l'ultimo anno si tratta di sole “sanzioni dichiarative”)
L'esito della lite impone di compensare per ½ le spese di lite sostenute dalla Cassa opposta e di porre il residuo ½ a carico dell'opponente
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita , così provvede . revoca il d.i n. 101/2024 e dichiara che è tenuto a pagare alla opposta i crediti Parte_1 CP_1
azionati in via monitoria a titolo di contributi, sanzioni e interessi afferenti al periodo dal 2010 al 2018;
dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute da che liquida in complessivi euro 4.500,00 Pt_2
e pone il residuo ½ ( euro 2.250, 00, oltre contr. Forf, IVA e CPA di legge) a carico dell'opponente
Così deciso in TO , il 3.4.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
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