Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 813 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 813 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO IMMACOLATA presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CIMMINO FABIO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/01/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1
,separazione personale in relazione al matrimonio contratto con Controparte_2
L 26.6.85 (atto N° 55 PII s a SEZ w ANNO 1985);
[...]
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (8.2.87) (27.3.88) e Per_1 Per_2 Per_3
(5.6.93) maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1
- l'assegnazione della casa familiare al marito in quanto proprietario essendo i figli economicamente indipendenti;
- un assegno di mantenimento in proprio favore di € 1000,00 mensili;
- condanna del resistente al risarcimento dei danni morali;
- vittoria di spese con attribuzione.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda separativa e CP_1
chiedendo:
- rigetto della avversa domanda di addebito;
- rigetto della domanda di mantenimento e risarcitoria;
- vittoria di spese.
Le parti comparivano in data 21.5.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiaravano
licenza media, faccio i servizi due volte a settimana presso una famiglia Parte_1
e guadagno 300,00€ al mese vivo con mio zio materno di 80 anni;
vivo a casa di mio zio, una abitazione locata, ma non sono in grado di riferire l'ammontare del canone;
non ho altri figli oltre le figlie nate dal matrimonio ho solo la proprietà del 50% di un appezzamento che non ci produce reddito
Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. È vero che mio suocero è morto molti anni fa e mia suocera, che io ho accudito in vecchiaia, è deceduta da oltre 14 anni. Confermo però che nella prima fase del matrimonio io sono stata assoggettata di fatto ai miei suoceri. In ordine a quello che ha riferito mio marito è vero che io ho sempre cercato di darmi da fare, ho lavorato come aiuto cuoca in una casa di riposo a ia scarlatti. Ho lavorato come domestica presso una famiglia e ancora CP_2
lavoro come domestica e mi sono dedicata alla vendita di prodotti di estetica Swisssare e Jafra.
Questi lavori li svolgevo per avere una mia indipendenza economica.. Confermo che ho avuto effettivamente un grave problema di dipendenza dal gioco. Devo però precisare che io sono approdata assolutamente per caso in una sala bingo e sono cascata in pieno nel vizio del gioco. Ciò avveniva circa 13-14 anni fa poiché mi sentivo sola, non avevo una vita matrimoniale adeguata come tutti gli altri. Ho seguito un percorso psicologico di disintossicazione dalla dipendenza dal gioco in forma privata corrispondendo € 35 per ogni seduta. Io ho chiesto anche perdono alle mie figlie e preciso che io comunque mi sono sempre occupata di loro in modo adeguato, delle faccende domestiche, ho sempre accudito loro e mio marito in modo impeccabile. Preciso che posso definirmi uscita dal tunnel del vizio del gioco da circa due-tre anni. È vero che io due volte sono andata ad impegnare l'oro delle nostre figlie, una prima volta mio marito l'ha recuperato, una seconda volta
2 ciò non è stato possibile. Preciso che sono tre mesi che sono andata via di casa, ho mantenuto rapporti con le nostre figlie anche se a onor del vero devo dire che mi ha molto osteggiato Per_2
nell'ultimo periodo censurando ogni mio comportamento. Preciso che ho affrontato un brutto periodo, sono dimagrita 20 chili, e non sempre forse nell'ultimo periodo riuscivo a seguire la casa assieme al lavoro e venivo rimproverata gratuitamente soprattutto da . Percepisco 300,00€ Per_2 al mese per l'invalidità soggetta a revisione .
, dipendente tecnico amministrativo della regione vivo con mia figlia Persona_4
e e con la sua bambina , Abitazione di proprietà , non ho obblighi contributivi Per_2 Per_3 Per_1
perché le mie figlie sono economicamente indipendenti , 1200,00/1250,00 con gli straordinari arrivo
a 1600.00 400,00€ da una locazione in cedolare secca , non ho niente altro contesto quanto riferito da mia moglie perché non ho mai avuto sei appartamenti ma quattro unità immobiliari per via successoria in una vi abito, una è stata donata ad che l'ha locata all'inquilino ma percepisce Per_1 lei il canone di locazione. Una l'ho donata a e un'altra la devo donare a . Ovvero Per_2 Per_3
quella nella quale io vivo. Mi rimarrà solo il monolocale dal quale percepisco come già evidenziato
€ 400 mensili . Non sono in grado di riferire le entrate mensili di mia moglie che come evidenziato in comparsa ha sempre lavorato. Confermo che mia moglie anche negli anni passati aveva intentato domanda di separazione. Non escludo per quanto mi hanno detto le mie figlie che effettivamente
abbia superato il problema della dipendenza dal gioco. Pt_1
Il Giudice all'esito, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva: avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato (anche all'esito delle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'odierna udienza in ordine all'attività lavorativa svolta con entrata di 300,00€ al mese oltre la percezione della pensione di invalidità di pari importo) dispone che versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
domanda) la somma di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
In ordine alle istanze istruttorie si rileva che il convenuto, pur deducendo in modo circostanziato condotte della moglie che, secondo la sua prospettazione, sarebbero alla base del progressivo allontanamento (vizio del gioco) - condotte non contestate dalla in data odierna - non Parte_1
ha avanzato richiesta di addebito ma ha prospettato ciò esclusivamente in un ottica difensiva rispetto alla richiesta di addebito e risarcitoria proposta dalla volendo offrire prova della Parte_1
preesistenza di una crisi ascrivibile alla moglie già irrimediabilmente in atto.
In ordine però alla richiesta di addebito e risarcitoria avanzata dalla ricorrente si rileva che la prova orale richiesta appare inammissibile in quanto afferente circostanze generiche, valutative, oltremodo
3 risalenti nel tempo.
Va da sè che non ammessa la prova orale di parte attorea la prova richiesta dal convenuto, che non ha formulato richiesta di addebito, è anch'essa inammissibile per evidente carenza di interesse ed anche in ragione del fatto che molte circostanze appaiono incontestate all'esito dell'udienza odierna.
All'udienza del 24.4.25 si rimetteva la causa in decisione all'esito dei termini ex art 473 bis 28 cpc disposti giusta ordinanza del 15.11.24 .
In sede conclusionale parte convenuta chiedeva confermarsi i provvedimenti provvisori.
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito (avanzata dalla attrice che ha peraltro dichiarato di essere stata per anni nel tunnel del vizio del gioco sottraendo denaro alla famiglia e finanche vendendo i gioielli delle figlie) si evidenzia che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione al . CP_1
La domanda di addebito - prospettata peraltro in termini generici riconducibili alla presunta ingerenza dei suoceri deceduti anni addietro - non può trovare accoglimento in quanto non solo non provata, ma anche in quanto giammai alla presenza ingombrante dei suoceri, deceduti 15 anni prima della richiesta separazione, potrebbe riconoscersi efficienza causale rispetto alla crisi coniugale sorta oltre un decennio dopo.
La domanda va pertanto rigettata in quanto non provata.
In ordine all'assegno di mantenimento invocato dalla parte ricorrente il Collegio aderendo al costante indirizzo di legittimità osserva che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
4 e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- Cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19
, 5605/20).
Nel caso di specie, in base alla documentazione reddituale in atti e alla richiesta in tal senso formulata anche dal convenuto in sede conclusionale, si ritiene di confermare le determinazioni provvisorie che hanno riconosciuto l'assegno alla moglie, pur alla luce della indubbia capacità lavorativa della ricorrente che riferiva entrate modestissime (In ordine a quello che ha riferito mio marito è vero che io ho sempre cercato di darmi da fare, ho lavorato come aiuto cuoca in una casa di riposo a CP_2
via scarlatti. Ho lavorato come domestica presso una famiglia e ancora lavoro come domestica e mi sono dedicata alla vendita di prodotti di estetica Swisssare e Jafra.); si conferma l'importo di 300 euro conformemente anche alla richiesta del convenuto obbligato anche soprattutto alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che, rigorosamente applicata, non avrebbe potuto forse neanche giustificare il riconoscimento dell'an al mantenimento e giammai potrebbe supportare importi superiori nel quantum ovvero in assenza di dimostrazione da parte della di essersi Parte_1
inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, (cass 3354/25) (234/2025).
Il risarcimento del danno endofamiliare non può trovare accoglimento in difetto di prova.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di addebito e la maggior soccombenza in ordine al quantum dell'assegno di mantenimento) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della maggiore soccombenza compensandole per 1/3 e condannando la attrice a pagare 2/3 delle spese processuali sostenute dal convenuto come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) CP_2
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto N° 55 PII s a SEZ w ANNO
1985);
5 • dispone che versi a (con decorrenza dalla domanda) la CP_1 Parte_1 somma di euro 300,00 a titolo di assegno di mantenimento entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
• compensa le spese per 1/3 e condanna la parte attrice a pagare 2/3 delle spese processuali sostenute dal convenuto che liquida in complessivi euro 2538,50, oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 20.5.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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