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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Causa n. 1346/2023 RG Lav.
TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 18/04/2025, nella causa n. 1346/2023 Ruolo Lav. vertente tra:
CP_1
(Avv. PEDRIALI MONICA e FINOCCHIARO ROBERTO)
e
Controparte_2
(Avv. PERRUSO ANTONELLA e MASTROLIA DIEGO) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta che i fatti posti a fondamento del licenziamento impugnato costituiscono giustificato motivo soggettivo del recesso ai sensi dell'art. 3 della L 604/66 e, per l'effetto,
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso;
- condanna al Controparte_2
1 pagamento dell'indennità di preavviso alla ricorrente;
- compensate nella misura della metà le spese di lite tra la ricorrente e Controparte_2
condanna quest'ultima al pagamento della restante quota in favore della ricorrente, liquidando, per l'intero, la somma di euro 6.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 18/04/2025, nella causa n. 1346/2023 Ruolo Lav. vertente tra:
CP_1
(Avv. PEDRIALI MONICA e FINOCCHIARO ROBERTO)
e
Controparte_2
(Avv. PERRUSO ANTONELLA e MASTROLIA DIEGO) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Accerta che i fatti posti a fondamento del licenziamento impugnato costituiscono giustificato motivo soggettivo del recesso ai sensi dell'art. 3 della L 604/66 e, per l'effetto,
- accerta il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità di preavviso;
- condanna al Controparte_2
1 pagamento dell'indennità di preavviso alla ricorrente;
- compensate nella misura della metà le spese di lite tra la ricorrente e Controparte_2
condanna quest'ultima al pagamento della restante quota in favore della ricorrente, liquidando, per l'intero, la somma di euro 6.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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