Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 14302/2023 R.G. promossa da:
con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DE GENNARO LUIGI, con elezione di domicilio in VIA R. GOMEZ D'AYALA 6, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
[...]
Controparte_2 [...] con il patrocinio dell'avv. ANTONIO NARDONE, con CP_3 elezione di domicilio in VIA RIVIERA DI CHIAIA 207 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ricalcolo compenso aggiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24-7-2023, la parte ricorrente, premesso di essere dipendente dell' Controparte_4
e di essere inquadrato nei ruoli della docenza universitaria
[...] della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il ruolo di professore ordinario, esponeva: di prestare servizio presso l'
[...]
, svolgendo Controparte_5 funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e dalle altre professioni sanitarie alle dipendenze del
Servizio Sanitario Nazionale, con inquadramento nei ruoli della Dirigenza Sanitaria;
che l' aveva Controparte_5 direttamente erogato il “trattamento economico aggiuntivo” ex art. 6 del D.
che, tuttavia, il trattamento non era stato adeguato agli incrementi retributivi previsti dal nuovo CCNL dell'Area Sanità triennio 2016 – 2018 (artt. 90 e 91), come espressamente previsti dal d.lgs. 517/99.
Tanto premesso, adiva il Giudice del Lavoro del Napoli chiedendo la condanna della convenuta AOU. al pagamento, per i titoli predetti, delle differenze retributive spettanti, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'
[...]
, in via preliminare, ha Controparte_5 eccepito la carenza di legittimazione passiva nonché la prescrizione quinquennale del credito;
nel merito ha contestato le avverse pretese,
*****
Il ricorso è fondato, aderendo agli indirizzi già espressi da altra giurisprudenza della Sezione Lavoro di questo Tribunale (v. sent. in atti), ex art. 118 disp. att. c.p.c..
In merito alla questione preliminare relativa alla legittimazione passiva, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con
l' , è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, CP_4 in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 9279/2016, ha confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell'azienda ospedaliera sia dell'università, sicché il dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni.
È pacifico, infatti, tra le parti, che il personale inquadrato nei ruoli universitari sia utilizzato da parte dell' convenuta, con Controparte_2 diretta gestione limitatamente agli aspetti strettamente connessi all'attività assistenziale e con diretta retribuzione dei compensi relativi alle attività sanitarie.
2 Va affermato, pertanto, che l'indennità in esame è di competenza dell'AOU, quale ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale e propria personalità giuridica ed utilizzatore della prestazione lavorativa del ricorrente e sul cui bilancio gravano gli oneri economici conseguenti all'attività assistenziale, come già affermato da questo Giudice in controversie analoghe. Le buste paga prodotte dalle parti ricorrenti, inoltre, comprovano che la determinazione e la corresponsione dell'indennità per cui è causa sono erogate dall'AOU. Nel merito, si osserva che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del
1999. In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che:
1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del che operano nei dipartimenti ad attività CP_6
3 integrata, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano
l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato), si sostituisce al precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
Nel caso concreto, alla luce delle circostanze di fatto suindicate, risulta pacifico e incontestato che il ricorrente fruisca del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n.
517/99.
La retribuzione complessiva della parte ricorrente risulta, pertanto, così composta: a) di un “trattamento economico universitario” erogato direttamente dalla con proprio Controparte_4 cedolino - parte non “contrattualizzata” del rapporto - determinata secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM volti a compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo; b) di un “trattamento economico aggiuntivo” erogato dalla
[...]
con proprio cedolino, così Controparte_5 come previsto dall'art. 6 del D. lgs. 517/99 , volto a compensare l'inscindibile attività di assistenza sanitaria svolta presso il Policlinico. Il valore di tale emolumento è stato determinato dall' in CP_5 coerenza con i meccanismi e i valori in uso nelle – Controparte_7 derivati dal CCNL Dirigenza medica - per determinare le componenti retributive legate all'impegno professionale reso e alla tipologia dell'incarico svolto (v. Delibera del D.G. n. 762 del 29 dicembre 2006, doc. 5).
Successivamente, con delibera n. 765 del 20 settembre 2011 del
Direttore Generale della sono state Controparte_5 aggiornate, con le schede economiche allegate alla delibera, i trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.L.vo n. 517/99 così come incrementati per effetto di
4 quanto disposto dal CCNL - Dirigenza per il triennio 2006 – 2009
(cfr. delibera n. 765/2011). Tanto premesso, osserva il Tribunale come il CCNL dell'Area Sanità, per il triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 19.09.2019, ha introdotto espressamente una serie di incrementi retributivi relativi alle predette prestazioni in godimento nei termini che seguono. In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 91 rubricato
“Retribuzione di posizione” stabilisce che: 1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:
[…]
-incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18, comma1, par. II, lett.c) : euro lordi 5.500,00 per 13 mesi …[…] > Nella fattispecie, l'Azienda convenuta si oppone agli incrementi retributivi richiesti affermando, in sostanza, che il riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, richiede la sussistenza di specifiche condizioni di lavoro e degli incarichi ricoperti, confrontando, poi, il trattamento complessivo - compreso, quindi, quanto corrisposto dall' - in CP_4 godimento ai medici con analoghe condizioni di lavoro e analoghi incarichi.
La richiesta delle singole voci retributive del dirigente medico del
SSN - quali gli incrementi dello stipendio tabellare, l'indennità di specificità medica e la retribuzione - sarebbero tutte conglobate nel trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/99 attribuito sulla base della graduazione delle responsabilità e nei limiti di spesa definiti nel rapporto convenzionale tra Regione e Università.
5 La tesi difensiva, tuttavia, non trova riscontro con quanto disposto dalla normativa richiamata così come interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito che “[…] La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale. La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica. (cfr. Cass., 22 aprile 2022, n.
12952 in parte motiva pag. 8, punto 5.5).
Osserva, il Tribunale che, anche alla luce di tale insegnamento, sia da riconoscere il diritto del ricorrente all'adeguamento dell'indennità - assegno aggiuntivo - in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 onde ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99. Competono, pertanto le conseguenti differenze economiche nella misura della differenza tra i valori attuali dell'assegno aggiuntivo in godimento e i valori aggiornati introdotti dal menzionato CCNL e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'AOU resistente. Su tali somme competono interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo
6 Tenuto conto del periodo cui afferiscono le pretese economiche (dal
19-12-2019), l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo maturato il termine quinquennale. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Azienda ospedaliera, tenendo conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna l' Controparte_8
al pagamento in favore del ricorrente della
[...] differenza tra i valori attuali dell'assegno aggiuntivo in godimento e i valori aggiornati introdotti dal CCNL 2026/2018 dell'Area della Dirigenza
Sanità, da quantificarsi in separata sede, oltre accessori di legge;
2) condanna l'A.O.U. dell' Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite, in favore del
[...] ricorrente, liquidate in € 1100,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre iva e cpa, nonché € 118,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Napoli 16-1-2025
Il giudice
Dott. Giovanna Picciotti
7