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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 623/2020 promossa da
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Gianni Paris
ATTRICE
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento/richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: la società attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 [...] rimasta contumace, al fine di sentirsi accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale ovvero il proprio diritto di credito di importo pari ad € 6.953,91, con condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma. Deduceva in particolare l'attrice di essere creditrice nei confronti della società convenuta, in virtù del saldo debitore derivante dal mancato pagamento di somministrazione-fornitura di carburante eseguite in favore della stessa, come riportato nelle fatture n. 1619 del 31.03.2016 di € 1.737,27, n. 1686 del 30.04.2016 di € 1.469,03, n. 1913 del 31.05.2016 di importo pari ad € 875,94, n. 1940 del
30.06.2016 di importo pari ad € 659,19, n. 2151 del 31.07.2016 di importo pari ad
€ 429,49, n. 2296 del 31.08.2016 di importo pari ad € 276,01, n. 2419 del
30.09.2016 di importo pari ad € 266,01, n. 2584 del 31.10.2016 di importo pari ad
€ 365,98, n. 2727 del 30.11.2016 di importo pari ad € 524,99, n. 2932 del
31.12.2016 di importo pari ad € 301,99 e n. 126 del 31.01.2017 di importo pari ad
€ 48,01.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento della in persona del l.r.p.t., e per l'effetto, Controparte_1 condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di € 6.953,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della , in Parte_1 persona del lrpt. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, oltre iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
3) Nessuno si costituiva per e quindi ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte da parte attrice - unica parte costituita - e precisamente mediante il deposito delle su menzionate fatture e dei buoni di consegna fornitura carburante sottoscritti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Dalle risultanze istruttorie è emerso il diritto di credito in favore della Pt_1
per la somma pari ad € 6.953,91, derivante dalla somministrazione-fornitura
[...] di carburante di cui alla documentazione regolarmente depositata in atti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
7) In diritto, appare preliminarmente opportuno rammentare che in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. prevede espressamente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Saranno pertanto a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione medesima.
8) Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione della vicenda oggetto del contendere, si evince, senza ombra di dubbio, di come la società attrice abbia effettivamente somministrato-fornito carburante ai mezzi di proprietà della convenuta.
Risulta, quindi, provato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante da parte della società attrice in favore della ditta convenuta;
tanto risulta oltre che dalle summenzionate fatture altresì dai buoni di consegna.
Del resto, la società convenuta, rimanendo contumace, non ha negato né l'esistenza delle somministrazioni-forniture di carburante eseguite in suo favore dalla società attrice, né ha contestato alcunché circa la qualità e/o la quantità delle stessa. Del pari non ha contestato il contenuto dei citati buoni di consegna, tantomeno è stata contestata l'autenticità/riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte.
In sostanza, la su indicata documentazione non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto, e deve, pertanto, reputarsi da questo giudice confermata.
Il diritto di credito è, dunque, legittimamente accertato sulla base della fattura emessa dalla società attrice nei confronti della ditta convenuta - stante peraltro la conferma alla luce dei buoni di consegna sottoscritti - tale da offrire prova documentale dimostrativa delle proprie prestazioni rese per l'erogazione del carburante.
Per tutto quanto innanzi, parte attrice, oltre ad aver dimostrato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante con la società convenuta, ha altresì dimostrato il credito maturato in forza di esso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia, del pregio e dell'attività effettivamente prestata, della contumacia di parte convenuta - secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori minimi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 6.953,91, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, Parte_1 oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 623/2020 promossa da
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Gianni Paris
ATTRICE
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento/richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: la società attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1 [...] rimasta contumace, al fine di sentirsi accertare Controparte_1
l'inadempimento contrattuale ovvero il proprio diritto di credito di importo pari ad € 6.953,91, con condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma. Deduceva in particolare l'attrice di essere creditrice nei confronti della società convenuta, in virtù del saldo debitore derivante dal mancato pagamento di somministrazione-fornitura di carburante eseguite in favore della stessa, come riportato nelle fatture n. 1619 del 31.03.2016 di € 1.737,27, n. 1686 del 30.04.2016 di € 1.469,03, n. 1913 del 31.05.2016 di importo pari ad € 875,94, n. 1940 del
30.06.2016 di importo pari ad € 659,19, n. 2151 del 31.07.2016 di importo pari ad
€ 429,49, n. 2296 del 31.08.2016 di importo pari ad € 276,01, n. 2419 del
30.09.2016 di importo pari ad € 266,01, n. 2584 del 31.10.2016 di importo pari ad
€ 365,98, n. 2727 del 30.11.2016 di importo pari ad € 524,99, n. 2932 del
31.12.2016 di importo pari ad € 301,99 e n. 126 del 31.01.2017 di importo pari ad
€ 48,01.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento della in persona del l.r.p.t., e per l'effetto, Controparte_1 condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di € 6.953,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della , in Parte_1 persona del lrpt. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, oltre iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
3) Nessuno si costituiva per e quindi ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte da parte attrice - unica parte costituita - e precisamente mediante il deposito delle su menzionate fatture e dei buoni di consegna fornitura carburante sottoscritti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Dalle risultanze istruttorie è emerso il diritto di credito in favore della Pt_1
per la somma pari ad € 6.953,91, derivante dalla somministrazione-fornitura
[...] di carburante di cui alla documentazione regolarmente depositata in atti.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
7) In diritto, appare preliminarmente opportuno rammentare che in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. prevede espressamente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Saranno pertanto a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione medesima.
8) Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione della vicenda oggetto del contendere, si evince, senza ombra di dubbio, di come la società attrice abbia effettivamente somministrato-fornito carburante ai mezzi di proprietà della convenuta.
Risulta, quindi, provato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante da parte della società attrice in favore della ditta convenuta;
tanto risulta oltre che dalle summenzionate fatture altresì dai buoni di consegna.
Del resto, la società convenuta, rimanendo contumace, non ha negato né l'esistenza delle somministrazioni-forniture di carburante eseguite in suo favore dalla società attrice, né ha contestato alcunché circa la qualità e/o la quantità delle stessa. Del pari non ha contestato il contenuto dei citati buoni di consegna, tantomeno è stata contestata l'autenticità/riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte.
In sostanza, la su indicata documentazione non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto, e deve, pertanto, reputarsi da questo giudice confermata.
Il diritto di credito è, dunque, legittimamente accertato sulla base della fattura emessa dalla società attrice nei confronti della ditta convenuta - stante peraltro la conferma alla luce dei buoni di consegna sottoscritti - tale da offrire prova documentale dimostrativa delle proprie prestazioni rese per l'erogazione del carburante.
Per tutto quanto innanzi, parte attrice, oltre ad aver dimostrato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante con la società convenuta, ha altresì dimostrato il credito maturato in forza di esso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia, del pregio e dell'attività effettivamente prestata, della contumacia di parte convenuta - secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori minimi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 6.953,91, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi, Parte_1 oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano il 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4