TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1443 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 5 dicembre 2024, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Marco e Tina Di Girolamo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Vita e Cristiano Maria Sicari, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 4 dicembre
2024, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la IG.ra ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 separazione personale dal marito IG. , con addebito a carico di quest'ultimo, Controparte_1
deducendo il comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali tenuto dal medesimo.
I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1988, optando per il regime della comunione dei beni, ed hanno avuto una figlia nel 1989. Per motivi di lavoro, il marito si è trasferito quasi subito all'estero, rientrando in Italia solo dopo oltre dieci anni. Durante tale periodo, la ricorrente si è interamente dedicata alla cura della figlia e alla gestione della casa, sviluppando con il tempo un rapporto di dipendenza economica e psicologica nei confronti del marito, che manteneva il controllo su ogni aspetto finanziario familiare.
Secondo quanto riferito dalla IG.ra il marito ha progressivamente assunto Parte_1
atteggiamenti umilianti e offensivi, anche in presenza di terzi, e ha spesso fatto rientro a casa tardi o si è assentato nei fine settimana per presunti motivi di lavoro, manifestando un comportamento che la moglie ha sempre più percepito come elusivo e ambiguo. Circa quattro anni prima del ricorso, la stessa ha ricevuto una telefonata anonima che l'ha messa in allerta circa una presunta relazione extraconiugale del marito con una vicina di casa, tale IG.ra Persona_1
Insospettita, la ricorrente ha incaricato un'agenzia investigativa di svolgere accertamenti: gli esiti hanno confermato inequivocabilmente la sussistenza di una relazione stabile del marito con la suddetta donna, supportata da materiale fotografico e video che documentava anche incontri con altre donne in strutture ricettive della zona, talora giustificati con falsi impegni lavorativi.
Nonostante ciò, la IG.ra ha tentato ripetutamente una riconciliazione, nella Parte_1 speranza di salvare il matrimonio, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Posto di fronte all'evidenza, il marito ha reagito negando ogni addebito, minacciando azioni legali contro gli investigatori e proseguendo con insulti e umiliazioni verso la moglie. Dopo ulteriori tentativi infruttuosi di risoluzione stragiudiziale, il IG. ha abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022, CP_1
trasferendosi in un altro immobile di proprietà comune, portando con sé anche parte degli arredi familiari e corrispondendo alla moglie un modesto assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
2 Alla luce della definitiva compromissione del rapporto coniugale e della perdita dell'affectio, la IG.ra ha chiesto che venga pronunciata la separazione con addebito a Parte_1 carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale, un congruo assegno di mantenimento,
l'attribuzione definitiva della vettura in suo uso, accertamenti patrimoniali e bancari sul marito nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il IG. , Controparte_1
opponendosi integralmente a quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda di separazione con addebito avanzata nei suoi confronti.
In via preliminare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità delle domande di parte attrice aventi ad oggetto l'assegnazione dell'autovettura, il rilascio dell'immobile in comproprietà, la liquidazione dei canoni di locazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto estranee al giudizio di separazione e prive di connessione qualificata che ne consenta il cumulo nel medesimo processo, secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità e merito.
Nel merito, il resistente ha contestato la fondatezza della domanda di addebito, sostenendo l'assenza di nesso causale tra le presunte condotte a lui ascritte e l'insorgenza della crisi coniugale. Ha osservato che l'asserita relazione extraconiugale con la IG.ra Persona_1 risalirebbe all'anno 2019, e che nonostante tale episodio, i coniugi sono rimasti conviventi per altri tre anni, circostanza che a suo dire escluderebbe che detta relazione sia stata la causa determinante della rottura. Ha inoltre affermato che l'abbandono del tetto coniugale, da parte sua contestato, sarebbe in realtà avvenuto su esplicita richiesta della moglie, la quale avrebbe manifestato apertamente l'intenzione di interrompere la convivenza, suggerendogli anche di trasferire la residenza per ragioni fiscali. In tal senso, ha riferito che il Comune di Canosa Sannita aveva effettuato controlli domiciliari nel periodo di agosto 2022 e che la ricorrente aveva già
depositato il ricorso per separazione nel settembre successivo.
Quanto alla dinamica familiare, il resistente ha delineato un quadro di equilibrio affettivo e collaborazione economica tra le famiglie d'origine dei coniugi, descrivendo un rapporto inizialmente solido ma poi progressivamente deterioratosi. Ha dichiarato che l'attività lavorativa in Romania, indicata dalla moglie come causa della sua assenza, era in realtà svolta in collaborazione col suocero e non comportava allontanamenti prolungati. Ha inoltre precisato che la ricorrente era attivamente coinvolta nella gestione del patrimonio familiare insieme alla sorella e al padre, e che lo stabile individuato come casa coniugale era stato donato dal padre del resistente alla nipote con costituzione di usufrutto in favore dei genitori. Per_2
3 Ha evidenziato inoltre che, nonostante la crisi, il legame affettivo con la moglie era rimasto intatto almeno fino al 2020, anno in cui la coppia aveva trascorso le vacanze insieme alla figlia e ai nipoti, mentre la distanza emotiva si sarebbe concretizzata solo successivamente, per iniziativa della ricorrente.
Sul piano patrimoniale, ha rappresentato di essere attualmente impiegato come quadro presso la società Spindial con una retribuzione netta mensile di circa € 2.500,00 per quattordici mensilità, e di essere gravato da impegni mensili di circa € 1.500,00 per mutui e finanziamenti contratti per la ristrutturazione dell'immobile in comproprietà. Ha contestato le dichiarazioni della moglie circa l'assenza di redditi, sostenendo che la stessa percepisce entrate mensili da locazioni e pensione del padre, oltre ad aver beneficiato di trasferimenti patrimoniali rilevanti, di cui però non vi sarebbe traccia nei documenti prodotti.
In ordine alla casa coniugale, ha dichiarato che la figlia non vi risiede più da tempo e Per_2 che pertanto la IG.ra non ha titolo per ottenerne l'assegnazione. Ha tuttavia manifestato Parte_1
disponibilità a un reciproco accordo abitativo, prevedendo lo scambio delle attuali residenze dei coniugi, in modo da garantire un'equa distribuzione delle proprietà immobiliari.
In conclusione, ha chiesto che venga rigettata la domanda di addebito della separazione a suo carico e che la separazione sia pronunciata autorizzando i coniugi a vivere separati secondo le condizioni di fatto già in essere, con eventuale determinazione del contributo al mantenimento della moglie in misura congrua e commisurata alle effettive condizioni economiche delle parti,
come accertate in giudizio.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, con provvedimento presidenziale reso in data
3 febbraio 2023, il Presidente del Tribunale, valutati gli elementi acquisiti in merito alla durata del matrimonio, alla composizione del nucleo familiare, alle cause della crisi coniugale e alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente. Ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Canosa Sannita alla via
Verso Tollo n. 98, alla IG.ra e ha stabilito, tenuto conto delle attuali capacità Parte_1
reddituali di entrambi, che il IG. versi in favore della moglie, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Successivamente, con memoria integrativa la ricorrente ha confermato integralmente le domande già formulate, precisando tuttavia di ridurre l'importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento a € 600,00 mensili. Il resistente, con propria memoria, ha ribadito le eccezioni e le
4 difese già svolte, aderendo alle statuizioni patrimoniali contenute nel provvedimento presidenziale.
Successivamente, le parti hanno chiesto e ottenuto la pronuncia sullo status di separati, con sentenza parziale, e il giudizio è proseguito in ordine alle ulteriori domande economico- patrimoniali e alle statuizioni accessorie.
Passando all'esame della domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va osservato quanto segue.
La domanda di addebito, ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c., presuppone l'accertamento di un comportamento del coniuge che abbia violato in modo grave e consapevole i doveri derivanti dal matrimonio e che risulti causa efficiente della crisi coniugale.
Nel caso in esame, l'istruttoria ha consentito di accertare, con grado di ragionevole certezza, che il IG. ha intrattenuto una relazione extraconiugale stabile nel periodo antecedente CP_1
l'avvio della separazione e che tale circostanza ha determinato la rottura definitiva dell'unione coniugale.
In particolare, la teste (udienza del 16 aprile 2024), amica della ricorrente, Testimone_1
ha riferito in modo chiaro, coerente e circostanziato che già nel 2019 la IG.ra le confidò Parte_1 di aver appreso dell'infedeltà del marito e di essersi rivolta a un investigatore privato. Le dichiarazioni della trovano riscontro oggettivo nella deposizione della dott.ssa Tes_1 Tes_2
(udienza del 16 ottobre 2024), psicoterapeuta, che ha preso in cura la ricorrente nel 2021 per
[...] disturbi d'ansia e depressione connessi a una crisi coniugale riferita come esplosa due anni prima a seguito di un tradimento. Anche l'assistente sociale (udienza del 16 ottobre Testimone_3
2024) ha confermato che nel 2023 la IG.ra ha avviato un percorso di supporto Parte_1
psicologico legato a tale crisi.
Elemento dirimente è rappresentato dalla deposizione dell'investigatore privato ES
(la cui escussione, all'udienza del 22 maggio 2024, è stata oggetto di opposizione da
[...]
parte del resistente per asserita mancata indicazione tra i testimoni, eccezione infondata poiché il teste risulta regolarmente indicato nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della ricorrente), che ha confermato in giudizio di aver seguito personalmente il resistente in più
occasioni su incarico della ricorrente, redigendo la relazione prodotta in atti. Il teste, riportandosi alla relazione, ha riferito di aver documentato numerosi incontri tra il resistente e la IG.ra in contesti non lavorativi e in luoghi diversi da quelli dichiarati alla moglie, tra cui Per_1
cene, passeggiate in centri commerciali e momenti di evidente intimità affettiva, con scambi di
5 effusioni e baci. Tali circostanze, puntualmente osservate e descritte, costituiscono una prova diretta della sussistenza di una relazione extraconiugale in atto già nel 2019.
La stessa IG.ra (udienza del 22 maggio 2024), escussa come teste, ha negato Per_1
formalmente di aver avuto una relazione sentimentale con il resistente, ma ha ammesso una frequentazione assidua in quel periodo e ha confermato che, in occasione di un alterco con la moglie del resistente, le disse che la relazione c'era stata, pur sostenendo di averlo fatto solo per troncare la discussione. Tale dichiarazione, pur ritrattata, appare IGnificativa e può essere valutata in termini indiziari, specie se considerata alla luce della documentazione investigativa e della coerenza delle altre deposizioni.
Il resistente, dal canto suo, ha offerto una difesa priva di contenuti sostanziali, negando genericamente le circostanze a lui contestate e affermando di non riconoscere alcune delle persone e dei fatti descritti nei capitoli di prova (interrogatorio formale reso il 10 gennaio 2024).
Tuttavia, non ha fornito elementi concreti a proprio discarico, né ha contestato in modo specifico la relazione investigativa prodotta, limitandosi a una generica negazione. Soprattutto, egli non ha dimostrato - come sarebbe stato suo onere - che la crisi coniugale fosse già in atto al momento della condotta infedele, così da poter eventualmente escludere il nesso causale tra il comportamento e la rottura dell'unione.
Alla luce di quanto sopra, risulta raggiunta la prova presuntiva, grave, precisa e concordante, della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente, nonché del nesso causale diretto tra tale condotta e l'insorgenza della crisi coniugale, con conseguente attribuibilità al resistente della responsabilità esclusiva della separazione.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento pari a
€ 600,00, deducendo di non disporre di redditi propri e di versare in una condizione di difficoltà economica, acuita dalla progressiva esclusione dall'attività lavorativa precedentemente svolta nell'ambito della società familiare. Il resistente si è opposto, ritenendo insussistenti i presupposti di legge e affermando che la moglie sarebbe in realtà titolare di redditi non dichiarati.
L'istruttoria non ha fatto emergere elementi idonei a comprovare l'effettiva disponibilità di fonti di reddito autonome da parte della ricorrente, la quale non risulta svolgere attualmente attività lavorativa retribuita, né percepire utilità economiche da partecipazioni societarie. Le difficoltà economiche sono state confermate anche in via testimoniale. Il resistente, pur formulando contestazioni generiche, non ha fornito alcun riscontro documentale concreto in ordine a redditi effettivamente percepiti dalla moglie, né ha indicato in modo puntuale beni, rapporti o flussi reddituali specifici che potessero giustificare ulteriori accertamenti istruttori.
6 Si osserva, per completezza, che la ricorrente ha riferito di essere formalmente socia della ma ha dichiarato di non percepire utili né di essere attualmente coinvolta nella CP_2 gestione della società. Il resistente, dal canto suo, ha eccepito l'esistenza di redditi societari a favore della moglie, senza tuttavia fornire elementi specifici, né allegare documentazione idonea a comprovare l'effettiva disponibilità di redditi da parte della stessa. In assenza di indicazioni puntuali e verificabili, non sussistono i presupposti per disporre indagini o acquisizioni documentali in via officiosa).
In assenza di allegazioni circostanziate e riferimenti precisi, non vi è motivo per disporre indagini patrimoniali, ordini di esibizione o accertamenti esplorativi. In sede contenziosa, simili strumenti non possono sopperire a generiche contestazioni o al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi ne abbia interesse.
In tale contesto, l'assegno mensile di € 300,00, già disposto in via presidenziale, appare congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale dedotta e provata, nonché proporzionato alla durata del matrimonio, all'età della ricorrente e alla sua attuale condizione. Deve pertanto essere confermato, con decorrenza dalla pronuncia della separazione, e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La ricorrente ha chiesto che le venga assegnata la casa familiare, già adibita a residenza del nucleo coniugale e attualmente da lei abitata. Il resistente si è opposto, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'assegnazione, in mancanza di figli minorenni o comunque non autosufficienti conviventi.
Dall'istruttoria è emerso che l'immobile in questione è in comproprietà tra le parti, e che vi ha continuato a vivere la IG.ra dopo la separazione, in forza della disponibilità materiale Parte_1
già acquisita e della conferma di tale assetto in sede presidenziale. Tuttavia, il provvedimento presidenziale non ha disposto l'assegnazione dell'immobile in via tecnica né ha richiamato la presenza di figli a carico.
La figlia delle parti, , nata nel 2001, è ormai maggiorenne. Né dagli atti né Persona_3
dalle deposizioni testimoniali risulta che si trovi in condizioni di non autosufficienza economica o che richiedano una tutela abitativa indiretta. In particolare, non è stata formulata alcuna domanda di mantenimento o di regolamentazione dei rapporti genitoriali;
parimenti, non è emersa la presenza di condizioni di salute o impedimenti tali da renderla oggettivamente fragile o dipendente dai genitori. Deve dunque ritenersi che la figlia sia maggiorenne e autosufficiente, o comunque non tale da giustificare l'assegnazione dell'immobile ai sensi della norma sopra richiamata.
7 Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. La questione relativa all'uso dell'immobile e alla sua eventuale divisione resta pertanto attratta nell'ambito della regolazione patrimoniale tra comproprietari e potrà essere oggetto di separato giudizio o definizione negoziale.
La ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, deducendo che il comportamento del marito, in particolare la relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio, le avrebbe arrecato una profonda sofferenza morale, compromettendo la sua serenità, la salute psichica e la dignità personale, anche con ripercussioni nella sfera sociale e lavorativa. Ha chiesto, a tal fine, la condanna del resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Va preliminarmente osservato che la risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ambito della crisi familiare presuppone condotte che violino, oltre ai doveri coniugali, anche diritti fondamentali della persona, connotate da particolare gravità e idonee a ledere in modo ingiusto e rilevante l'integrità morale dell'altro coniuge. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra, di per sé, un illecito civile risarcibile, salvo che non siano dedotti e provati fatti ulteriori lesivi di diritti inviolabili, come la salute, l'onore o la reputazione.
Nel caso in esame, la domanda risarcitoria, sebbene formalmente proposta nel ricorso introduttivo e ribadita in memoria, risulta priva della necessaria articolazione sotto il profilo sia dell'allegazione che della prova. Non sono stati descritti con precisione né i fatti specifici che avrebbero determinato la sofferenza lamentata, né le modalità concrete con cui il danno si sarebbe manifestato. La ricorrente si è limitata a riferirsi, in termini generici, alla sofferenza psichica e all'umiliazione derivante dalla scoperta del tradimento, senza indicare elementi oggettivi o soggettivi ulteriori che connotino la condotta del resistente come illecita in senso civilistico.
L'istruttoria ha effettivamente confermato, attraverso alcune deposizioni testimoniali e la relazione dell'investigatore, che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che tale circostanza ha inciso negativamente sull'equilibrio emotivo della ricorrente. Tuttavia, tali elementi sono stati già pienamente valorizzati ai fini dell'addebito della separazione e non risultano sufficienti, in assenza di una specifica deduzione e allegazione di ulteriori profili di illiceità, a fondare una condanna risarcitoria autonoma. In particolare, non sono stati allegati certificati medici o psicologici dettagliati, documenti contabili o spese sanitarie sostenute, né
circostanze connotate da disvalore ulteriore rispetto alla mera infedeltà coniugale.
In definitiva, la domanda, così come formulata, difetta dei requisiti minimi di concretezza e specificità e non può essere accolta, nemmeno parzialmente, in difetto di allegazione e prova
8 del danno-evento e del danno-conseguenza nei termini richiesti. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile.
La ricorrente ha formulato, in sede di memoria integrativa, alcune domande ulteriori di natura patrimoniale, concernenti l'attribuzione in via esclusiva dell'autovettura a lei in uso e la regolazione di presunti crediti o squilibri economici maturati tra i coniugi durante la vita matrimoniale e nel corso della crisi.
Tali domande, già sotto il profilo formale, appaiono inammissibili, non risultando ritualmente proposte nel ricorso introduttivo e non costituendo semplice precisazione o specificazione di pretese già formulate, ma introducendo un petitum nuovo.
Ad ogni modo, le stesse domande risultano altresì inammissibili sotto il profilo oggettivo, in quanto esulano dall'ambito proprio del presente giudizio. Il procedimento di separazione personale tra coniugi ha per oggetto la regolazione dello status coniugale e degli effetti economici e personali immediatamente connessi alla cessazione della convivenza, secondo quanto previsto dagli artt. 151 e ss. c.c. Non rientrano invece nel suo ambito le domande di natura divisoria,
restitutoria o di accertamento patrimoniale tra coniugi, le quali attengono a rapporti di credito autonomi, e devono eventualmente essere proposte in sede contenziosa separata, con il rito ordinario di cognizione.
Conseguentemente, devono essere dichiarate inammissibili, per incompatibilità con l'oggetto del giudizio di separazione, sia la domanda relativa all'attribuzione esclusiva dell'autovettura in uso alla ricorrente, sia ogni altra pretesa fondata su presunti squilibri o ripetizioni patrimoniali tra le parti, in quanto estranee alla presente sede e non riconducibili all'ambito degli effetti immediati della separazione.
In ragione del mancato accoglimento dell'interezza delle posizioni di entrambe le parti, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- Dichiara l'addebito della separazione al IG. , ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
comma 2 c.c.;
9 - conferma l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra già Parte_1 disposto in via presidenziale, determinandolo in € 300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della
separazione e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- dichiara inammissibili le domande patrimoniali formulate dalla ricorrente concernenti
l'attribuzione esclusiva dell'autovettura in uso e la regolazione di eventuali crediti tra le parti nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Chieti, nella camera di conIGlio del 20 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Guido Campli Presidente dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1443 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza del 5 dicembre 2024, all'esito di udienza svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Marco e Tina Di Girolamo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Vita e Cristiano Maria Sicari, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, resistente;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 4 dicembre
2024, svolta nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo la IG.ra ha chiesto che sia pronunciata la Parte_1 separazione personale dal marito IG. , con addebito a carico di quest'ultimo, Controparte_1
deducendo il comportamento gravemente lesivo dei doveri coniugali tenuto dal medesimo.
I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1988, optando per il regime della comunione dei beni, ed hanno avuto una figlia nel 1989. Per motivi di lavoro, il marito si è trasferito quasi subito all'estero, rientrando in Italia solo dopo oltre dieci anni. Durante tale periodo, la ricorrente si è interamente dedicata alla cura della figlia e alla gestione della casa, sviluppando con il tempo un rapporto di dipendenza economica e psicologica nei confronti del marito, che manteneva il controllo su ogni aspetto finanziario familiare.
Secondo quanto riferito dalla IG.ra il marito ha progressivamente assunto Parte_1
atteggiamenti umilianti e offensivi, anche in presenza di terzi, e ha spesso fatto rientro a casa tardi o si è assentato nei fine settimana per presunti motivi di lavoro, manifestando un comportamento che la moglie ha sempre più percepito come elusivo e ambiguo. Circa quattro anni prima del ricorso, la stessa ha ricevuto una telefonata anonima che l'ha messa in allerta circa una presunta relazione extraconiugale del marito con una vicina di casa, tale IG.ra Persona_1
Insospettita, la ricorrente ha incaricato un'agenzia investigativa di svolgere accertamenti: gli esiti hanno confermato inequivocabilmente la sussistenza di una relazione stabile del marito con la suddetta donna, supportata da materiale fotografico e video che documentava anche incontri con altre donne in strutture ricettive della zona, talora giustificati con falsi impegni lavorativi.
Nonostante ciò, la IG.ra ha tentato ripetutamente una riconciliazione, nella Parte_1 speranza di salvare il matrimonio, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Posto di fronte all'evidenza, il marito ha reagito negando ogni addebito, minacciando azioni legali contro gli investigatori e proseguendo con insulti e umiliazioni verso la moglie. Dopo ulteriori tentativi infruttuosi di risoluzione stragiudiziale, il IG. ha abbandonato il tetto coniugale nel luglio 2022, CP_1
trasferendosi in un altro immobile di proprietà comune, portando con sé anche parte degli arredi familiari e corrispondendo alla moglie un modesto assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
2 Alla luce della definitiva compromissione del rapporto coniugale e della perdita dell'affectio, la IG.ra ha chiesto che venga pronunciata la separazione con addebito a Parte_1 carico del marito, l'assegnazione della casa coniugale, un congruo assegno di mantenimento,
l'attribuzione definitiva della vettura in suo uso, accertamenti patrimoniali e bancari sul marito nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il IG. , Controparte_1
opponendosi integralmente a quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda di separazione con addebito avanzata nei suoi confronti.
In via preliminare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità delle domande di parte attrice aventi ad oggetto l'assegnazione dell'autovettura, il rilascio dell'immobile in comproprietà, la liquidazione dei canoni di locazione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto estranee al giudizio di separazione e prive di connessione qualificata che ne consenta il cumulo nel medesimo processo, secondo quanto stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità e merito.
Nel merito, il resistente ha contestato la fondatezza della domanda di addebito, sostenendo l'assenza di nesso causale tra le presunte condotte a lui ascritte e l'insorgenza della crisi coniugale. Ha osservato che l'asserita relazione extraconiugale con la IG.ra Persona_1 risalirebbe all'anno 2019, e che nonostante tale episodio, i coniugi sono rimasti conviventi per altri tre anni, circostanza che a suo dire escluderebbe che detta relazione sia stata la causa determinante della rottura. Ha inoltre affermato che l'abbandono del tetto coniugale, da parte sua contestato, sarebbe in realtà avvenuto su esplicita richiesta della moglie, la quale avrebbe manifestato apertamente l'intenzione di interrompere la convivenza, suggerendogli anche di trasferire la residenza per ragioni fiscali. In tal senso, ha riferito che il Comune di Canosa Sannita aveva effettuato controlli domiciliari nel periodo di agosto 2022 e che la ricorrente aveva già
depositato il ricorso per separazione nel settembre successivo.
Quanto alla dinamica familiare, il resistente ha delineato un quadro di equilibrio affettivo e collaborazione economica tra le famiglie d'origine dei coniugi, descrivendo un rapporto inizialmente solido ma poi progressivamente deterioratosi. Ha dichiarato che l'attività lavorativa in Romania, indicata dalla moglie come causa della sua assenza, era in realtà svolta in collaborazione col suocero e non comportava allontanamenti prolungati. Ha inoltre precisato che la ricorrente era attivamente coinvolta nella gestione del patrimonio familiare insieme alla sorella e al padre, e che lo stabile individuato come casa coniugale era stato donato dal padre del resistente alla nipote con costituzione di usufrutto in favore dei genitori. Per_2
3 Ha evidenziato inoltre che, nonostante la crisi, il legame affettivo con la moglie era rimasto intatto almeno fino al 2020, anno in cui la coppia aveva trascorso le vacanze insieme alla figlia e ai nipoti, mentre la distanza emotiva si sarebbe concretizzata solo successivamente, per iniziativa della ricorrente.
Sul piano patrimoniale, ha rappresentato di essere attualmente impiegato come quadro presso la società Spindial con una retribuzione netta mensile di circa € 2.500,00 per quattordici mensilità, e di essere gravato da impegni mensili di circa € 1.500,00 per mutui e finanziamenti contratti per la ristrutturazione dell'immobile in comproprietà. Ha contestato le dichiarazioni della moglie circa l'assenza di redditi, sostenendo che la stessa percepisce entrate mensili da locazioni e pensione del padre, oltre ad aver beneficiato di trasferimenti patrimoniali rilevanti, di cui però non vi sarebbe traccia nei documenti prodotti.
In ordine alla casa coniugale, ha dichiarato che la figlia non vi risiede più da tempo e Per_2 che pertanto la IG.ra non ha titolo per ottenerne l'assegnazione. Ha tuttavia manifestato Parte_1
disponibilità a un reciproco accordo abitativo, prevedendo lo scambio delle attuali residenze dei coniugi, in modo da garantire un'equa distribuzione delle proprietà immobiliari.
In conclusione, ha chiesto che venga rigettata la domanda di addebito della separazione a suo carico e che la separazione sia pronunciata autorizzando i coniugi a vivere separati secondo le condizioni di fatto già in essere, con eventuale determinazione del contributo al mantenimento della moglie in misura congrua e commisurata alle effettive condizioni economiche delle parti,
come accertate in giudizio.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, con provvedimento presidenziale reso in data
3 febbraio 2023, il Presidente del Tribunale, valutati gli elementi acquisiti in merito alla durata del matrimonio, alla composizione del nucleo familiare, alle cause della crisi coniugale e alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente. Ha disposto l'assegnazione della casa coniugale, sita in Canosa Sannita alla via
Verso Tollo n. 98, alla IG.ra e ha stabilito, tenuto conto delle attuali capacità Parte_1
reddituali di entrambi, che il IG. versi in favore della moglie, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Successivamente, con memoria integrativa la ricorrente ha confermato integralmente le domande già formulate, precisando tuttavia di ridurre l'importo richiesto a titolo di assegno di mantenimento a € 600,00 mensili. Il resistente, con propria memoria, ha ribadito le eccezioni e le
4 difese già svolte, aderendo alle statuizioni patrimoniali contenute nel provvedimento presidenziale.
Successivamente, le parti hanno chiesto e ottenuto la pronuncia sullo status di separati, con sentenza parziale, e il giudizio è proseguito in ordine alle ulteriori domande economico- patrimoniali e alle statuizioni accessorie.
Passando all'esame della domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va osservato quanto segue.
La domanda di addebito, ai sensi dell'art. 151 secondo comma c.c., presuppone l'accertamento di un comportamento del coniuge che abbia violato in modo grave e consapevole i doveri derivanti dal matrimonio e che risulti causa efficiente della crisi coniugale.
Nel caso in esame, l'istruttoria ha consentito di accertare, con grado di ragionevole certezza, che il IG. ha intrattenuto una relazione extraconiugale stabile nel periodo antecedente CP_1
l'avvio della separazione e che tale circostanza ha determinato la rottura definitiva dell'unione coniugale.
In particolare, la teste (udienza del 16 aprile 2024), amica della ricorrente, Testimone_1
ha riferito in modo chiaro, coerente e circostanziato che già nel 2019 la IG.ra le confidò Parte_1 di aver appreso dell'infedeltà del marito e di essersi rivolta a un investigatore privato. Le dichiarazioni della trovano riscontro oggettivo nella deposizione della dott.ssa Tes_1 Tes_2
(udienza del 16 ottobre 2024), psicoterapeuta, che ha preso in cura la ricorrente nel 2021 per
[...] disturbi d'ansia e depressione connessi a una crisi coniugale riferita come esplosa due anni prima a seguito di un tradimento. Anche l'assistente sociale (udienza del 16 ottobre Testimone_3
2024) ha confermato che nel 2023 la IG.ra ha avviato un percorso di supporto Parte_1
psicologico legato a tale crisi.
Elemento dirimente è rappresentato dalla deposizione dell'investigatore privato ES
(la cui escussione, all'udienza del 22 maggio 2024, è stata oggetto di opposizione da
[...]
parte del resistente per asserita mancata indicazione tra i testimoni, eccezione infondata poiché il teste risulta regolarmente indicato nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. della ricorrente), che ha confermato in giudizio di aver seguito personalmente il resistente in più
occasioni su incarico della ricorrente, redigendo la relazione prodotta in atti. Il teste, riportandosi alla relazione, ha riferito di aver documentato numerosi incontri tra il resistente e la IG.ra in contesti non lavorativi e in luoghi diversi da quelli dichiarati alla moglie, tra cui Per_1
cene, passeggiate in centri commerciali e momenti di evidente intimità affettiva, con scambi di
5 effusioni e baci. Tali circostanze, puntualmente osservate e descritte, costituiscono una prova diretta della sussistenza di una relazione extraconiugale in atto già nel 2019.
La stessa IG.ra (udienza del 22 maggio 2024), escussa come teste, ha negato Per_1
formalmente di aver avuto una relazione sentimentale con il resistente, ma ha ammesso una frequentazione assidua in quel periodo e ha confermato che, in occasione di un alterco con la moglie del resistente, le disse che la relazione c'era stata, pur sostenendo di averlo fatto solo per troncare la discussione. Tale dichiarazione, pur ritrattata, appare IGnificativa e può essere valutata in termini indiziari, specie se considerata alla luce della documentazione investigativa e della coerenza delle altre deposizioni.
Il resistente, dal canto suo, ha offerto una difesa priva di contenuti sostanziali, negando genericamente le circostanze a lui contestate e affermando di non riconoscere alcune delle persone e dei fatti descritti nei capitoli di prova (interrogatorio formale reso il 10 gennaio 2024).
Tuttavia, non ha fornito elementi concreti a proprio discarico, né ha contestato in modo specifico la relazione investigativa prodotta, limitandosi a una generica negazione. Soprattutto, egli non ha dimostrato - come sarebbe stato suo onere - che la crisi coniugale fosse già in atto al momento della condotta infedele, così da poter eventualmente escludere il nesso causale tra il comportamento e la rottura dell'unione.
Alla luce di quanto sopra, risulta raggiunta la prova presuntiva, grave, precisa e concordante, della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del resistente, nonché del nesso causale diretto tra tale condotta e l'insorgenza della crisi coniugale, con conseguente attribuibilità al resistente della responsabilità esclusiva della separazione.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento pari a
€ 600,00, deducendo di non disporre di redditi propri e di versare in una condizione di difficoltà economica, acuita dalla progressiva esclusione dall'attività lavorativa precedentemente svolta nell'ambito della società familiare. Il resistente si è opposto, ritenendo insussistenti i presupposti di legge e affermando che la moglie sarebbe in realtà titolare di redditi non dichiarati.
L'istruttoria non ha fatto emergere elementi idonei a comprovare l'effettiva disponibilità di fonti di reddito autonome da parte della ricorrente, la quale non risulta svolgere attualmente attività lavorativa retribuita, né percepire utilità economiche da partecipazioni societarie. Le difficoltà economiche sono state confermate anche in via testimoniale. Il resistente, pur formulando contestazioni generiche, non ha fornito alcun riscontro documentale concreto in ordine a redditi effettivamente percepiti dalla moglie, né ha indicato in modo puntuale beni, rapporti o flussi reddituali specifici che potessero giustificare ulteriori accertamenti istruttori.
6 Si osserva, per completezza, che la ricorrente ha riferito di essere formalmente socia della ma ha dichiarato di non percepire utili né di essere attualmente coinvolta nella CP_2 gestione della società. Il resistente, dal canto suo, ha eccepito l'esistenza di redditi societari a favore della moglie, senza tuttavia fornire elementi specifici, né allegare documentazione idonea a comprovare l'effettiva disponibilità di redditi da parte della stessa. In assenza di indicazioni puntuali e verificabili, non sussistono i presupposti per disporre indagini o acquisizioni documentali in via officiosa).
In assenza di allegazioni circostanziate e riferimenti precisi, non vi è motivo per disporre indagini patrimoniali, ordini di esibizione o accertamenti esplorativi. In sede contenziosa, simili strumenti non possono sopperire a generiche contestazioni o al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi ne abbia interesse.
In tale contesto, l'assegno mensile di € 300,00, già disposto in via presidenziale, appare congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale dedotta e provata, nonché proporzionato alla durata del matrimonio, all'età della ricorrente e alla sua attuale condizione. Deve pertanto essere confermato, con decorrenza dalla pronuncia della separazione, e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La ricorrente ha chiesto che le venga assegnata la casa familiare, già adibita a residenza del nucleo coniugale e attualmente da lei abitata. Il resistente si è opposto, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'assegnazione, in mancanza di figli minorenni o comunque non autosufficienti conviventi.
Dall'istruttoria è emerso che l'immobile in questione è in comproprietà tra le parti, e che vi ha continuato a vivere la IG.ra dopo la separazione, in forza della disponibilità materiale Parte_1
già acquisita e della conferma di tale assetto in sede presidenziale. Tuttavia, il provvedimento presidenziale non ha disposto l'assegnazione dell'immobile in via tecnica né ha richiamato la presenza di figli a carico.
La figlia delle parti, , nata nel 2001, è ormai maggiorenne. Né dagli atti né Persona_3
dalle deposizioni testimoniali risulta che si trovi in condizioni di non autosufficienza economica o che richiedano una tutela abitativa indiretta. In particolare, non è stata formulata alcuna domanda di mantenimento o di regolamentazione dei rapporti genitoriali;
parimenti, non è emersa la presenza di condizioni di salute o impedimenti tali da renderla oggettivamente fragile o dipendente dai genitori. Deve dunque ritenersi che la figlia sia maggiorenne e autosufficiente, o comunque non tale da giustificare l'assegnazione dell'immobile ai sensi della norma sopra richiamata.
7 Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. La questione relativa all'uso dell'immobile e alla sua eventuale divisione resta pertanto attratta nell'ambito della regolazione patrimoniale tra comproprietari e potrà essere oggetto di separato giudizio o definizione negoziale.
La ricorrente ha formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, deducendo che il comportamento del marito, in particolare la relazione extraconiugale intrattenuta in costanza di matrimonio, le avrebbe arrecato una profonda sofferenza morale, compromettendo la sua serenità, la salute psichica e la dignità personale, anche con ripercussioni nella sfera sociale e lavorativa. Ha chiesto, a tal fine, la condanna del resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Va preliminarmente osservato che la risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ambito della crisi familiare presuppone condotte che violino, oltre ai doveri coniugali, anche diritti fondamentali della persona, connotate da particolare gravità e idonee a ledere in modo ingiusto e rilevante l'integrità morale dell'altro coniuge. La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra, di per sé, un illecito civile risarcibile, salvo che non siano dedotti e provati fatti ulteriori lesivi di diritti inviolabili, come la salute, l'onore o la reputazione.
Nel caso in esame, la domanda risarcitoria, sebbene formalmente proposta nel ricorso introduttivo e ribadita in memoria, risulta priva della necessaria articolazione sotto il profilo sia dell'allegazione che della prova. Non sono stati descritti con precisione né i fatti specifici che avrebbero determinato la sofferenza lamentata, né le modalità concrete con cui il danno si sarebbe manifestato. La ricorrente si è limitata a riferirsi, in termini generici, alla sofferenza psichica e all'umiliazione derivante dalla scoperta del tradimento, senza indicare elementi oggettivi o soggettivi ulteriori che connotino la condotta del resistente come illecita in senso civilistico.
L'istruttoria ha effettivamente confermato, attraverso alcune deposizioni testimoniali e la relazione dell'investigatore, che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che tale circostanza ha inciso negativamente sull'equilibrio emotivo della ricorrente. Tuttavia, tali elementi sono stati già pienamente valorizzati ai fini dell'addebito della separazione e non risultano sufficienti, in assenza di una specifica deduzione e allegazione di ulteriori profili di illiceità, a fondare una condanna risarcitoria autonoma. In particolare, non sono stati allegati certificati medici o psicologici dettagliati, documenti contabili o spese sanitarie sostenute, né
circostanze connotate da disvalore ulteriore rispetto alla mera infedeltà coniugale.
In definitiva, la domanda, così come formulata, difetta dei requisiti minimi di concretezza e specificità e non può essere accolta, nemmeno parzialmente, in difetto di allegazione e prova
8 del danno-evento e del danno-conseguenza nei termini richiesti. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile.
La ricorrente ha formulato, in sede di memoria integrativa, alcune domande ulteriori di natura patrimoniale, concernenti l'attribuzione in via esclusiva dell'autovettura a lei in uso e la regolazione di presunti crediti o squilibri economici maturati tra i coniugi durante la vita matrimoniale e nel corso della crisi.
Tali domande, già sotto il profilo formale, appaiono inammissibili, non risultando ritualmente proposte nel ricorso introduttivo e non costituendo semplice precisazione o specificazione di pretese già formulate, ma introducendo un petitum nuovo.
Ad ogni modo, le stesse domande risultano altresì inammissibili sotto il profilo oggettivo, in quanto esulano dall'ambito proprio del presente giudizio. Il procedimento di separazione personale tra coniugi ha per oggetto la regolazione dello status coniugale e degli effetti economici e personali immediatamente connessi alla cessazione della convivenza, secondo quanto previsto dagli artt. 151 e ss. c.c. Non rientrano invece nel suo ambito le domande di natura divisoria,
restitutoria o di accertamento patrimoniale tra coniugi, le quali attengono a rapporti di credito autonomi, e devono eventualmente essere proposte in sede contenziosa separata, con il rito ordinario di cognizione.
Conseguentemente, devono essere dichiarate inammissibili, per incompatibilità con l'oggetto del giudizio di separazione, sia la domanda relativa all'attribuzione esclusiva dell'autovettura in uso alla ricorrente, sia ogni altra pretesa fondata su presunti squilibri o ripetizioni patrimoniali tra le parti, in quanto estranee alla presente sede e non riconducibili all'ambito degli effetti immediati della separazione.
In ragione del mancato accoglimento dell'interezza delle posizioni di entrambe le parti, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- Dichiara l'addebito della separazione al IG. , ai sensi dell'art. 151 Controparte_1
comma 2 c.c.;
9 - conferma l'assegno di mantenimento in favore della IG.ra già Parte_1 disposto in via presidenziale, determinandolo in € 300,00 (trecento/00) mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della
separazione e con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale;
- dichiara inammissibili le domande patrimoniali formulate dalla ricorrente concernenti
l'attribuzione esclusiva dell'autovettura in uso e la regolazione di eventuali crediti tra le parti nonché la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Chieti, nella camera di conIGlio del 20 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
10