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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 27 marzo 2025
Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 14,15, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 44134 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 44134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 27 marzo 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in via del Tempio di Giove n. 21, Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Dante in forza di procura generale alle liti conferita per atto di , notaio in in data 9 luglio 2024 rep. n. 22954 racc. 12378 Persona_1 Pt_1
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) e (cf Parte_2 C.F._1 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Lungotevere Flaminio n. 34 C.F._2 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Barbara Battisti che li rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATI
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'appellante ha Parte_1
proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 6840/2024
in data 124 maggio 2024 con la quale il giudice di pace di ha accolto la opposizione Pt_1
proposta avverso i verbali di accertamento n. 00001021445, 00001090993, 0000109836,
00001092932, 00001093078. 00001093437, 00001093348, 00001093575, 00001093682,
00001032651 elevati da tra aprile e maggio 2023 perché gli accessi alla Parte_1
ZTL erano stati effettuati da un veicolo al quale il permesso era scaduto.
A fondamento del ricorso gli odierni appellati avevano dedotto che il veicolo targato
FK223XH di proprietà della signora ed utilizzata da per Parte_2 Parte_3
andare in Ufficio avente sede nel Centro Storico di Pt_1
Fin dal 2017 il veicolo era stato autorizzato all'accesso con permesso di validità annuale e quella per il periodo 2022 – 2023, diversamente dal solito non aveva avuto una validità
annuale, ma solo dal 29 luglio 2022 al 21 febbraio 2023 previo pagamento dell'importo di euro 598,18, importo inferiore a quello di euro 1.032 pagato nei precedenti rinnovi annuali.
Poiché la segretaria era assente non era stata verificata la data di scadenza del permesso ed aveva continuato a far accesso alla ZTL.
Aveva dedotto la esimente della buona fede in quanto il permesso annuale era stato rinnovato per un periodo inferiore al normale e quindi era evidente la propria buona fede
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per aver sempre pagato il permesso per l'accesso alla ZTL per raggiungere il posto di lavoro e che si era messo immediatamente in regola all'atto del ricevimento del primo verbale di accertamento e che se le infrazioni fossero state immediatamente contestate non vi sarebbero stata le successive infrazioni.
Aveva dedotto lòa intervenuta decadenza di parte dei verbali in quanto notificati oltre i 90
giorni dal momento della commissione della infrazione e la nullità degli stessi per la mancata specifica indicazione della norma violata.
Si era costituita deducendo che il permesso era stato rilasciato per il Parte_1
periodo di validità di 207 giorni in relazione al pagamento di un importo inferiore a quello necessario per l'intero anno e la scadenza, quindi, era determinata sulla base dell'importo pagato, inferiore a quello versato per gli altri anni.
Aveva dedotto che era onere del soggetto autorizzato verificare all'atto dell'accesso la validità del titolo autorizzativo ed aveva evidenziato nessuna decadenza si era verificata essendo state notificati i verbali di accertamento a mezzo posta ed il termine di decadenza era rispettato, per il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, all'atto dell'affidamento dell'atto da notificare al soggetto incaricato della notifica.
Aveva dedotto, infine, che il controllo dell'accesso alla ZTL era effettuato da un sistema di video sorveglianza specificamente autorizzato ed il codice della Strada prevede che per tale tipo di rilevazione delle infrazioni non era prevista la contestazione immediata.
Con sentenza 6640/2024 il Giudice di pace di equivocando in ordine al fatto che i Pt_1
ricorrenti fossero residenti nel centro storico di mentre invece il veicolo era stato Pt_1
autorizzato all'accesso sul presupposto che lo stesso era utilizzato da un soggetto che lavorava all'interno della ZTL, pur dando atto che la mancata richiesta del rinnovo del permesso era conseguenza di un errore da parte del ricorrente, ha ritenuto senza alcuna motivazione che sussistesse la esimente della buona fede annullando i verbali impugnati.
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando la erroneità del Parte_1
giudice di primo grado nel valutare la sussistenza degli elementi necessari per ritenere sussistente la esimente della buona fede, non consistente nell'errore o dimenticanza ma dalla presenza di una situazione idonea ad indurre in errore malgrado la utilizzazione della doverosa diligenza.
Ha ribadito le difese già svolta nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti ed ribadendo che aveva Parte_2 Parte_3 Parte_1
rilasciato un permesso di durata inferiore a quella annuale e tale circostanza aveva indotto in errore da che aveva modificato unilateralmente la durata del permesso di Parte_1
accesso malgrado la prassi consolidata della durata annuale del permesso.
In via sunbrdinata ha ribadito che doveva essere considerata solo la proima infrazione in quanto quelle successive erano state conseguenza del ritardo con il quale la
Amministrazione aveva provveduto a notificare la infrazione. Ha ribadito la nullità dei verbali per omessa indicazione della norma violata deducendo inoltre la mancata chiara indicazione degli orari di libero accesso alla ZTL della visibilità della segnaletica che segnala il divieto di ingresso ai veicoli non autorizzati e la mancata prova della taratura dei dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata alla udienza del giorno 27
marzo 2025 ove la stessa è stata decisa sulle conclusioni precisate al termine della discussione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che la vicenda, diversamente da quanto sommariamente indicato dal giudice di primo grado nella motivazione della decisione, non riguarda l'accesso alla ZTL di un soggetto residente all'interno della stesso, ma un soggetto che
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accede alla ZTL per ragioni di lavoro e richiede il permesso di accesso per tale ragione previso pagamento dell'importo stabilito da . Parte_1
Di conseguenza il presupposto per il rilascio del permesso è costituito dalla collocazione della sede lavorativa all'interno della ZTL, dalla disponibilità di un parcheggio e dal pagamento dell'importo previsto.
Nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti il pagamento effettuato negli anni precedenti ammontava, per un anno, ad euro 1.032,
mentre nel luglio del 2022 per il rinnovo del permesso il ricorrente ha versato l'importo di euro 599,38, importo che evidentemente era insufficiente per il rilascio di un permesso di durata annuale e ha rilasciato il permesso per il periodo pari all'importo Parte_1
pagato.
Di conseguenza era stato rilasciato il permesso 2022 – 2023 che indicava chiaramente la data di decorrenza della efficacia fissata al 29 luglio 2022 e la data di scadenza della efficacia al 21 febbraio 2023.
Di conseguenza il richiedente non solo ha versato un importo inferiore a quello pagato per gli anni precedenti, ma ha ricevuto il permesso ZTL che riportava in chiara evidenza la data di scadenza fissata al 21 febbraio 2023, presente sulla pate da esporre del contrassegno e quindi visibile ogni volta che veniva utilizzato il veicolo.
Di conseguenza la durata del permesso non è stata modificata unilateralmente dalla
Amministrazione comunale ma dal richiedente che ha pagato un importo che non corrispondeva al costo annuo del permesso che, quindi, è stato rilasciato per un periodo proporzionale all'importo pagata.
Per quanto riguarda la dedotta esimente della buona fede osserva il giudicante che la corte di cassazione in relazione alla applicabilità della esimente della buona fede ha affermato che la stessa è applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
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1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Cass. Sez. II, ord. 31
luglio 2018, n. 20219)
Già in precedenza la corte di cassazione aveva ritenuto che in tema di illeciti amministrativi,
la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti,
ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Cass. Sez. II, 15 gennaio 2018, n. 720)
Sempre la corte di cassazione aveva avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative, l'esimente della buona fede, prevista dall'art. 3 legge n. 689 del 1981, non trova applicazione quando l'affidamento relativo alla liceità della condotta, dipende dalla concomitanza di una pluralità di fattori, tra i quali l'imprudente comportamento dell'autore della violazione, da ritenersi ravvisabile nel caso in cui, in una situazione di dubbio sulla liceità della manovra .. il conducente abbia omesso di fermarsi e chiedere informazioni..
(Cass. Sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1781)
D'altra parte la corte di cassazione aveva già chiarito che, in tema di illecito amministrativo,
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui
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l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. II, 22 novembre
2006, n. 24803)
Nel caso di specie non risulta che sia stato adeguatamente provato il fatto, vale a dire la che con la ordinaria diligenza il ricorrente non avrebbe potuto avvedersi della scadenza del permesso dal momento che la sua unica deduzione attiene al fatto di aver delegato tale incombenza alla segretaria.
Inoltre, poiché la indicazione della data di scadenza è presente in modo chiaro sul permesso ed è onere dell'utilizzatore del permesso verificarne la validità al momento dell'utilizzo, specie considerando che la minore durata dello stesso rispetto ai precedenti era conseguente al fatto che era stato versato un importo inferiore.
Di conseguenza si deve escludere che nel comportamento sicuramente non diligente del titolare del permesso possa ritenersi sussistente la esimente della buona fede, essendo evidente che lo stesso avendo delegato l'incombenza alla segretaria, non si è posto il dovere di verificare in assenza della stessa in relazione allo svolgimento delle attività
delegata.
Non essendo prevista la contestazione immediata per le infrazioni elevate mediante dispositivi automatizzati che, peraltro, non operando mediante la valutazione di velocità o tempi, non necessità di periodica taratura né ii ricorrenti hanno dedotto di non aver commesso le infrazioni contestate, non trova fondamento la deduzione che in presenza di contestazione immediata le altre infrazioni non sarebbero state commesse, essendo peraltro nota la presenza del sistema di rilevazione degli accessi, ben visibile in ciascun varco di accesso.
Neppure trova fondamento la dedotta decadenza in quanto la stessa opera non in relazione al completamento della notifica ma alla sola attivazione dal momento che detta attività è
estranea a quella relativa alla elevazione della sanzione, ed infatti, per il principio di
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scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, il notificante, secondo l'orientamento costante della corte di cassazione, assolve al proprio obbligo ove sussista un termine di decadenza, con la consegna dell'atto al soggetto che deve provvedere alla notifica.
Di conseguenza entro il termine di novanta giorni non deve perfezionarsi la notifica ma deve essere solo passato per la notifica al soggetto utilizzato.
Per quanto riguarda la censura relativa alla indicazione del solo articolo violato in forma numerica la stessa appare infondata risultando ka violazione non solo dall'articolo richiamato ma anche dal contesto indicato nel verbale essendo indicato il punto di accesso ove era stata rilevata la infrazione indicato come varco di accesso alla ZTL.
Le altre questioni relative alla visibilità della segnaletica e della conoscibilità degli orari non può essere presa in considerazione perché dedotta per la prima volta in appello.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice
di pace di Roma n. 6640/2024 deve essere respinta la opposizione e confermati i verbali impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza 6640/2024 del Giudice di pace di Pt_1
Respinge la opposizione e conferma i verbali di accertamento n. 00001021445,
00001090993, 0000109836, 00001092932, 00001093078. 00001093437, 00001093348,
00001093575, 00001093682, 0000103265;
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condanna e a rimborsare a le spese del Parte_3 Parte_2 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691.50, di cui euro 600 per onorari delle fasi processuali, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge, ve dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2025, mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione e deposito della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 14,15, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su nove facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza
Il giudice
Roberto Parziale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 44134 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione ex articolo 437 cpc del giorno 27 marzo 2025 e vertente
TRA
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in via del Tempio di Giove n. 21, Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Dante in forza di procura generale alle liti conferita per atto di , notaio in in data 9 luglio 2024 rep. n. 22954 racc. 12378 Persona_1 Pt_1
APPELLANTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) e (cf Parte_2 C.F._1 Parte_3
), elettivamente domiciliati in Lungotevere Flaminio n. 34 C.F._2 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Barbara Battisti che li rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato alla memoria di costituzione in appello depositata telematicamente.
APPELLATI
Oggetto: opposizione avverso verbali di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'appellante ha Parte_1
proposto gravame innanzi al Tribunale di Roma per la riforma della sentenza n. 6840/2024
in data 124 maggio 2024 con la quale il giudice di pace di ha accolto la opposizione Pt_1
proposta avverso i verbali di accertamento n. 00001021445, 00001090993, 0000109836,
00001092932, 00001093078. 00001093437, 00001093348, 00001093575, 00001093682,
00001032651 elevati da tra aprile e maggio 2023 perché gli accessi alla Parte_1
ZTL erano stati effettuati da un veicolo al quale il permesso era scaduto.
A fondamento del ricorso gli odierni appellati avevano dedotto che il veicolo targato
FK223XH di proprietà della signora ed utilizzata da per Parte_2 Parte_3
andare in Ufficio avente sede nel Centro Storico di Pt_1
Fin dal 2017 il veicolo era stato autorizzato all'accesso con permesso di validità annuale e quella per il periodo 2022 – 2023, diversamente dal solito non aveva avuto una validità
annuale, ma solo dal 29 luglio 2022 al 21 febbraio 2023 previo pagamento dell'importo di euro 598,18, importo inferiore a quello di euro 1.032 pagato nei precedenti rinnovi annuali.
Poiché la segretaria era assente non era stata verificata la data di scadenza del permesso ed aveva continuato a far accesso alla ZTL.
Aveva dedotto la esimente della buona fede in quanto il permesso annuale era stato rinnovato per un periodo inferiore al normale e quindi era evidente la propria buona fede
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
per aver sempre pagato il permesso per l'accesso alla ZTL per raggiungere il posto di lavoro e che si era messo immediatamente in regola all'atto del ricevimento del primo verbale di accertamento e che se le infrazioni fossero state immediatamente contestate non vi sarebbero stata le successive infrazioni.
Aveva dedotto lòa intervenuta decadenza di parte dei verbali in quanto notificati oltre i 90
giorni dal momento della commissione della infrazione e la nullità degli stessi per la mancata specifica indicazione della norma violata.
Si era costituita deducendo che il permesso era stato rilasciato per il Parte_1
periodo di validità di 207 giorni in relazione al pagamento di un importo inferiore a quello necessario per l'intero anno e la scadenza, quindi, era determinata sulla base dell'importo pagato, inferiore a quello versato per gli altri anni.
Aveva dedotto che era onere del soggetto autorizzato verificare all'atto dell'accesso la validità del titolo autorizzativo ed aveva evidenziato nessuna decadenza si era verificata essendo state notificati i verbali di accertamento a mezzo posta ed il termine di decadenza era rispettato, per il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, all'atto dell'affidamento dell'atto da notificare al soggetto incaricato della notifica.
Aveva dedotto, infine, che il controllo dell'accesso alla ZTL era effettuato da un sistema di video sorveglianza specificamente autorizzato ed il codice della Strada prevede che per tale tipo di rilevazione delle infrazioni non era prevista la contestazione immediata.
Con sentenza 6640/2024 il Giudice di pace di equivocando in ordine al fatto che i Pt_1
ricorrenti fossero residenti nel centro storico di mentre invece il veicolo era stato Pt_1
autorizzato all'accesso sul presupposto che lo stesso era utilizzato da un soggetto che lavorava all'interno della ZTL, pur dando atto che la mancata richiesta del rinnovo del permesso era conseguenza di un errore da parte del ricorrente, ha ritenuto senza alcuna motivazione che sussistesse la esimente della buona fede annullando i verbali impugnati.
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando la erroneità del Parte_1
giudice di primo grado nel valutare la sussistenza degli elementi necessari per ritenere sussistente la esimente della buona fede, non consistente nell'errore o dimenticanza ma dalla presenza di una situazione idonea ad indurre in errore malgrado la utilizzazione della doverosa diligenza.
Ha ribadito le difese già svolta nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti ed ribadendo che aveva Parte_2 Parte_3 Parte_1
rilasciato un permesso di durata inferiore a quella annuale e tale circostanza aveva indotto in errore da che aveva modificato unilateralmente la durata del permesso di Parte_1
accesso malgrado la prassi consolidata della durata annuale del permesso.
In via sunbrdinata ha ribadito che doveva essere considerata solo la proima infrazione in quanto quelle successive erano state conseguenza del ritardo con il quale la
Amministrazione aveva provveduto a notificare la infrazione. Ha ribadito la nullità dei verbali per omessa indicazione della norma violata deducendo inoltre la mancata chiara indicazione degli orari di libero accesso alla ZTL della visibilità della segnaletica che segnala il divieto di ingresso ai veicoli non autorizzati e la mancata prova della taratura dei dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata alla udienza del giorno 27
marzo 2025 ove la stessa è stata decisa sulle conclusioni precisate al termine della discussione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre chiarire che la vicenda, diversamente da quanto sommariamente indicato dal giudice di primo grado nella motivazione della decisione, non riguarda l'accesso alla ZTL di un soggetto residente all'interno della stesso, ma un soggetto che
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
accede alla ZTL per ragioni di lavoro e richiede il permesso di accesso per tale ragione previso pagamento dell'importo stabilito da . Parte_1
Di conseguenza il presupposto per il rilascio del permesso è costituito dalla collocazione della sede lavorativa all'interno della ZTL, dalla disponibilità di un parcheggio e dal pagamento dell'importo previsto.
Nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione depositata dagli stessi ricorrenti il pagamento effettuato negli anni precedenti ammontava, per un anno, ad euro 1.032,
mentre nel luglio del 2022 per il rinnovo del permesso il ricorrente ha versato l'importo di euro 599,38, importo che evidentemente era insufficiente per il rilascio di un permesso di durata annuale e ha rilasciato il permesso per il periodo pari all'importo Parte_1
pagato.
Di conseguenza era stato rilasciato il permesso 2022 – 2023 che indicava chiaramente la data di decorrenza della efficacia fissata al 29 luglio 2022 e la data di scadenza della efficacia al 21 febbraio 2023.
Di conseguenza il richiedente non solo ha versato un importo inferiore a quello pagato per gli anni precedenti, ma ha ricevuto il permesso ZTL che riportava in chiara evidenza la data di scadenza fissata al 21 febbraio 2023, presente sulla pate da esporre del contrassegno e quindi visibile ogni volta che veniva utilizzato il veicolo.
Di conseguenza la durata del permesso non è stata modificata unilateralmente dalla
Amministrazione comunale ma dal richiedente che ha pagato un importo che non corrispondeva al costo annuo del permesso che, quindi, è stato rilasciato per un periodo proporzionale all'importo pagata.
Per quanto riguarda la dedotta esimente della buona fede osserva il giudicante che la corte di cassazione in relazione alla applicabilità della esimente della buona fede ha affermato che la stessa è applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
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1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Cass. Sez. II, ord. 31
luglio 2018, n. 20219)
Già in precedenza la corte di cassazione aveva ritenuto che in tema di illeciti amministrativi,
la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti,
ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Cass. Sez. II, 15 gennaio 2018, n. 720)
Sempre la corte di cassazione aveva avuto modo di precisare che in tema di sanzioni amministrative, l'esimente della buona fede, prevista dall'art. 3 legge n. 689 del 1981, non trova applicazione quando l'affidamento relativo alla liceità della condotta, dipende dalla concomitanza di una pluralità di fattori, tra i quali l'imprudente comportamento dell'autore della violazione, da ritenersi ravvisabile nel caso in cui, in una situazione di dubbio sulla liceità della manovra .. il conducente abbia omesso di fermarsi e chiedere informazioni..
(Cass. Sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1781)
D'altra parte la corte di cassazione aveva già chiarito che, in tema di illecito amministrativo,
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui
RGAC 44134 ANNO 2024 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. Sez. II, 22 novembre
2006, n. 24803)
Nel caso di specie non risulta che sia stato adeguatamente provato il fatto, vale a dire la che con la ordinaria diligenza il ricorrente non avrebbe potuto avvedersi della scadenza del permesso dal momento che la sua unica deduzione attiene al fatto di aver delegato tale incombenza alla segretaria.
Inoltre, poiché la indicazione della data di scadenza è presente in modo chiaro sul permesso ed è onere dell'utilizzatore del permesso verificarne la validità al momento dell'utilizzo, specie considerando che la minore durata dello stesso rispetto ai precedenti era conseguente al fatto che era stato versato un importo inferiore.
Di conseguenza si deve escludere che nel comportamento sicuramente non diligente del titolare del permesso possa ritenersi sussistente la esimente della buona fede, essendo evidente che lo stesso avendo delegato l'incombenza alla segretaria, non si è posto il dovere di verificare in assenza della stessa in relazione allo svolgimento delle attività
delegata.
Non essendo prevista la contestazione immediata per le infrazioni elevate mediante dispositivi automatizzati che, peraltro, non operando mediante la valutazione di velocità o tempi, non necessità di periodica taratura né ii ricorrenti hanno dedotto di non aver commesso le infrazioni contestate, non trova fondamento la deduzione che in presenza di contestazione immediata le altre infrazioni non sarebbero state commesse, essendo peraltro nota la presenza del sistema di rilevazione degli accessi, ben visibile in ciascun varco di accesso.
Neppure trova fondamento la dedotta decadenza in quanto la stessa opera non in relazione al completamento della notifica ma alla sola attivazione dal momento che detta attività è
estranea a quella relativa alla elevazione della sanzione, ed infatti, per il principio di
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scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato, il notificante, secondo l'orientamento costante della corte di cassazione, assolve al proprio obbligo ove sussista un termine di decadenza, con la consegna dell'atto al soggetto che deve provvedere alla notifica.
Di conseguenza entro il termine di novanta giorni non deve perfezionarsi la notifica ma deve essere solo passato per la notifica al soggetto utilizzato.
Per quanto riguarda la censura relativa alla indicazione del solo articolo violato in forma numerica la stessa appare infondata risultando ka violazione non solo dall'articolo richiamato ma anche dal contesto indicato nel verbale essendo indicato il punto di accesso ove era stata rilevata la infrazione indicato come varco di accesso alla ZTL.
Le altre questioni relative alla visibilità della segnaletica e della conoscibilità degli orari non può essere presa in considerazione perché dedotta per la prima volta in appello.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza del Giudice
di pace di Roma n. 6640/2024 deve essere respinta la opposizione e confermati i verbali impugnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza 6640/2024 del Giudice di pace di Pt_1
Respinge la opposizione e conferma i verbali di accertamento n. 00001021445,
00001090993, 0000109836, 00001092932, 00001093078. 00001093437, 00001093348,
00001093575, 00001093682, 0000103265;
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condanna e a rimborsare a le spese del Parte_3 Parte_2 Parte_1
presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691.50, di cui euro 600 per onorari delle fasi processuali, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge, ve dovuti, e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2025, mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione e deposito della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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