Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3122 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
Parte 1 nato a [...] [...] e residente in [...] alla c.da
Cantinella n. 42, rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Maddalena Giuliana
Rachieli e dal Dott. Alessandro Bruni con i quali elettivamente domicilia in A cri (CS) alla via Giacomo
Brodolini, 12
Ricorrente
Contro
(codice fiscale: Controparte_1
P.IVA 1 ) – in persona - giusta gli artt. 16 e 17D. L.vo 29/93 e succ. m. e i. nonché la del. C.D.A.
154/98 - del e legale rappresentante pro-tempore, Dr.ssa CP_3 Controparte_2
[...] rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar Per_1 di Catanzaro in
,
atti, dall'Avv. Ilario Antonio Sorace e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Cosenza alla via de Marco (già via Isonzo) n. 48 (Avvocatura I.N.A.I.L.)
Resistente
Con ricorso del 31/7/2024 ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio
1' CP 1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: condannarsi
[...] in persona del suo legale rapp.te p.t., al riconoscimento Controparte_4 '
di quanto innanzi dichiarato e risultante dagli atti e per l'effetto erogare le prestazioni dovute, nonché ogni ulteriore beneficio che dovesse risultare dagli atti di causa, per la malattia professionale denunciata quali spondilartrosi cervicolombare con bulging discale L4 - L5 ed ernia discale L5 - Sl, sindrome del tunnel carpale bilaterale e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare a livello del tunnel cubitale. Malattie professionali che complessivamente determinano nella percentuale del 16 %, cosi come relazionato dal CTP Dott. ovvero nella percentuale che verrà accertataPersona 2 in corso di causa, il tutto oltre accessori e competenze di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costitutiva 1 CP 1 resistendo al ricorso ed instando per la parziale inammissibilità e per il rigetto nel resto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo informatico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che il ricorrente in epigrafe, sulla premessa di aver prestato attività di lavoro subordinato in diverse imprese e/o società operanti nel settore della costruzione dei trafori autostradali, ferroviari, acquedotto e centrali (all.1), con diverse qualifiche e mansioni. Elettricista di cantiere. Minatore lancista e minatore specializzato (all.2), dedotto di aver presentato in data 12 gennaio 2023 domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale delle patologie "ernia discale LS-S1 e sindrome del tunnel carpale bilaterale", respinta dall'istituto per ritenuta assenza di nesso tra le malattie denunciate ed il rischio lavorativo, ha convenuto in giudizio l' CP 1 per il riconoscimento della natura professionale delle seguenti patologie spondilartrosi cervicolombare con bulging discale L4 - L5 ed ernia discale L5 - Sl, sindrome del tunnel carpale bilaterale e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare a livello del tunnel cubitale e la conseguente condanna al pagamento delle prestazioni dovute, nonché ogni ulteriore beneficio che dovesse risultare dagli atti di causa>. LCP 1 ha eccepito, in via preliminare, la parziale improponibilità della domanda giudiziale evidenziando che è documentato oltre che pacifico che il ricorrente ha presentato in sede amministrativa domanda di malattia professionale soltanto per "ernia discale L5-S1 e sindrome del tunnel carpale bilaterale", eccependo quindi il difetto di denuncia amministrativa delle patologie spondilartrosi cervicolombare con bulging discale L4-L5 e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare a livello del tunnel cubitale.
L'eccezione è fondata per le seguenti ragioni.
Premesso che non vi è in atti prova della presentazione della domanda amministrativa per alcune delle patologie per cui è causa (spondilartrosi cervicolombare con bulging discale L4-L5 e sindrome da intrappolamento del nervo ulnare a livello del tunnel cubitale) in parte qua il ricorso deve essere dichiarato improponibile.
Sul punto, giova premettere che secondo orientamento consolidato della SC anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge n.533 del 1973 la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo, presupposto in mancanza del quale l'azione giudiziaria (e la relativa domanda) è improponibile.
La "ratio" della necessità della domanda amministrativa è stata individuata nel soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una più sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie, essendo preordinata a verificare la possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa (cfr. Cass.
n. 4782/99; n. 5386/2004). Non possono trarsi in contrario argomenti ne' dall'art. 8 della citata legge n.533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo, ne' dall'art. 443 C.P.C.f che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità della domanda. giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (Cass., 4 novembre 1983 n. 6526). Continua pertanto ad essere radicalmente improponibile la domanda giudiziale mancante di siffatto presupposto processuale (domanda amministrativa), non versandosi nella ipotesi di mera improcedibilità con relativa sospensione del giudizio ex art. 443 c.p.c. (Cass., 27 febbraio 1984 n. 1407), ipotesi che si riferisce non alla omessa richiesta iniziale volta all'ente previdenziale, ma al successivo procedimento contenzioso prescritto dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa delle controversie, il quale ha iniziato soltanto con il ricorso dell'interessato contro il provvedimento negativo o contro il silenzio rifiuto
-
dell'ente, ossia contro un comportamento negativo dell'ente stesso che postula necessariamente una preventiva domanda amministrativa (cfr. Cass., S.U. 5 agosto 1994 n. 7269; Sez. Lav., 23 luglio 1996 n. 6615).
Nel resto, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
Per come condivisibilmente eccepito dall' CP_1, la genericità delle allegazioni attoree in punto di mansioni lavorative e esposizione a rischio impone una pronuncia di rigetto nel merito.
Invero, parte ricorrente si limita ad una elencazione di qualifiche professionali ricoperte in un indefinito arco temporale, assumendo di aver prestato attività di lavoro subordinato in diverse imprese e/o società operanti nel settore della costruzione dei trafori autostradali, ferroviari, acquedotto e centrali, con diverse qualifiche e mansioni. Elettricista di cantiere. Minatore lancista e minatore specializzato prospettando di aver contratto le plurime patologie per cui è causa nello svolgimento - privo di collocazione temporale - di tali eterogenee mansioni.
Invero, senza alcuna collocazione temporale, il ricorrente allega di aver svolto diverse mansioni
(Elettricista di cantiere. Minatore lancista e minatore specializzato) senza alcuna più pregnante allegazione in ordine innanzitutto delle caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa, non essendo inoltre allegato il periodo di tempo in cui le dedotte mansioni sarebbero state disimpegnate, né, infine, è distinto e differenziato il periodo in cui avrebbe svolto le diverse mansioni descritte (non essendo dato di comprendere quando e per quanto tempo avrebbe svolto le diverse mansioni indicate) né tali dati sono evincibili documentalmente siccome dall'estratto contributivo emerge soltanto la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente e non anche certamente le modalità di svolgimento delle attività lavorative e parimenti è a dirsi per le buste paga (da cui si evince soltanto la qualifica di operaio).
Peraltro, è ben noto che quanto non espressamente allegato non possa essere desunto dai “documenti” prodotti essendo invero noto e qui da ribadirsi che non si possa “ricavare l'allegazione” della parte
"mediante l'interpretazione dei documenti”, “il cui deposito", come noto, "soddisfa esigenze probatorie”, ma “non di integrazione della domanda” e pacificamente “non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova", atteso che, in definitiva, “le affermazioni del diritto preteso devono essere specificamente enunciate nell'atto, al quale le produzioni documentali forniscono un mero supporto probatorio, senza [però] assurgere a funzione integrativa di una domanda" e che pertanto "al giudice" è senz'altro "inibito" "trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni ove... non siano specificate nella domanda", con la conseguenza che "si deve escludere in radice che
.. gli elementi costitutivi della domanda possa[no] essere integrat[i] ... mediante uno dei documenti
... prodotti dalla parte" [cfr. Cass. civ., 8/02/2018 n. 3022; Cass. civ., 12/12/2008, n. 29241; Cass. civ.,
Sez. un., 1/12/2008, n. 2435, nonché Trib. Roma, 9/12/2020, n. 8465].
La genericità delle allegazioni si è riverberata nella genericità dei capitoli di prova testimoniale formulati, privi di qualsivoglia collocazione temporale, osservandosi che nella valutazione dell'esposizione a rischio il fattore temporale assume rilevanza fondamentale.
Sul punto, si osserva, invero, che a fronte delle contestazioni tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale, il ricorrente non ha offerto alcuna prova né delle mansioni svolte né, quindi, della durata ed intensità del rischio cui è stato esposto (stante la genericità delle allegazioni al riguardo, per come rilevato); ancor più il ricorrente avrebbe naturalmente, dovuto provare che le mansioni svolte possano aver esposto il lavoratore al rischio di malattia professionale, circostanza questa che non può essere intesa in re ipsa, ma va documentata e provata, con l'allegazione di circostanze di fatto specifiche e puntuali (a mezzo della descrizione specifica delle mansioni, della loro durata, dell'orario di lavoro, del periodo di tempo effettivamente prestato, eventuali intervalli sul lavoro, etc.).
Invero, i capitoli di prova testimoniale si rilevano estremamente generici - in difetto peraltro di collocazione temporale delle circostanze dedotte - oltre che valutativi e come tali inammissibili.
A riguardo v'è da osservare che i poteri istruttori del giudice, da esercitare d'ufficio non possono comunque spingersi sino a sostituire integralmente l'onere della parte, salvo stravolgere del tutto, in modo inammissibile, le regole del processo civile.
Per questi motivi
è stata rigettata tanto l'ammissione di prova testimoniale formulata (stante la genericità ed il carattere valutativo dei capitoli formulati) sia la richiesta di CTU - che a fronte di tali lacune si sarebbe rilevata meramente esplorativa - e ora va respinta la domanda principale.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.291,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti