Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2022, proposto da
LE UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Nocentini e Marta Iacopini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Simone Nocentini in Firenze, via De Rondinelli 2;
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di archiviazione emanato dal Comune di Firenze n. 3048/2019 del 19/12/2019 relativo al condono A/4471 del 28/05/2007 notificato in data 21/07/2022;
oltre che di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, ancorché non conosciuti o non resi disponibili al ricorrente, tra cui, in particolare:
- della comunicazione prot. GP 166062/2022 del 13/05/2022;
- della comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 inviata dal Comune di Firenze in data 29/5/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la memoria del 6 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. DO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in data 6 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dedotto che, successivamente alla introduzione del giudizio, con provvedimento n. 235 del 17 febbraio 2023, il Comune di Firenze, a seguito di un supplemento di istruttoria, ha rilasciato il richiesto titolo in sanatoria;
- parte ricorrente ha, pertanto, chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese del Comune di Firenze;
- con memoria del 30 dicembre 2025, il Comune di Firenze ha dedotto che il provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente è stato adottato previa integrazione documentale e, pertanto, l’Ente, pur associandosi alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
Considerato che:
- la cessazione della materia del contendere “ può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317) ” ( ex multis : Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 19 marzo 2021, n. 2391; Consiglio di Stato, Sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227).
Ritenuto che:
- vada, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, in considerazione della piena satisfattività dell’interesse di parte ricorrente derivante dall’adozione del provvedimento n. 235/2025 versato agli atti del giudizio;
- le spese di lite possano essere compensate tra le parti, atteso che, come dedotto e provato dal Comune di Firenze, il rilascio del titolo in sanatoria è conseguito ad un supplemento di istruttoria dovuto a carenze documentali dell’originaria istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT AR CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO LE | RT AR CH |
IL SEGRETARIO