Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 27/03/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Corrente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 27 marzo 2025 (Cod. Pratica: -OMISSIS-) dalla Prefettura di Reggio Emilia - Sportello Unico Immigrazione, di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 4 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso in data 27 marzo 2025 (Cod. Pratica: -OMISSIS-) dalla Prefettura di Reggio Emilia - Sportello Unico Immigrazione, di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 4 dicembre 2023; in particolare, la difesa attorea ha censurato la mancanza del preavviso di rigetto sui motivi ostativi contestati con il provvedimento definitivo (primo motivo di ricorso) e la carenza istruttoria sulla idoneità alloggiativa (secondo motivo di ricorso).
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 16 luglio 2025, ha depositato memoria difensiva il 21 luglio 2025.
In adempimento alle ordinanze cautelari di questa Sezione nn. 117 del 23 luglio 2025 e n. 216 del 18 dicembre 2025, con cui si accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini del riesame per difetto del preavviso di rigetto (“ Rilevato, quindi, che il preavviso di rigetto contesta motivi ostativi diversi o comunque ulteriori rispetto al diniego finale, precludendo, quindi, il contraddittorio endoprocedimentale sul rilievo fondante il diniego definitivo, in violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990 ”), l’Amministrazione ha emesso un nuovo provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2025), depositato in giudizio da parte ricorrente in data 24 febbraio 2026.
Con tale nuovo provvedimento l’U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia ha revocato il gravato provvedimento di rigetto, valutate le integrazioni ed osservazioni della parte, riaperta la pratica e ritenuto che “ il presupposto che ha dato origine al suddetto provvedimento di rigetto del nulla osta è venuto meno ”.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 le parti hanno convenuto che, atteso il contenuto surriferito del nuovo provvedimento, la controversia possa essere definita con sentenza in forma semplificata e con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per trattarsi di determinazione che, pur rimuovendo il provvedimento impugnato, non si presenta ancora pienamente satisfattiva della posizione sostanziale del ricorrente.
Il Collegio, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), C.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, attesa la documentata emissione del nuovo provvedimento di revoca del rigetto impugnato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del peculiare andamento della controversia.
Va confermata in via definitiva l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione in via anticipata e provvisoria con decreto n. 6 del 25 giugno 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), C.p.a.
Le spese di lite sono compensate, con ammissione in via definitiva di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | Italo SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.