CASS
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata;
– ricorrente – contro AB IO -intimato- avverso la sentenza n.675/4/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 10 maggio 2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Paola Filippi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Processo- Riassunzione da rinvio- Appello- termini Civile Sent. Sez. 5 Num. 10 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 02/01/2025 2 udito per la ricorrente l’Avv. Alberto Giovannini. Fatti di causa La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa dichiarato da AB NI, quale titolare dell’omonima ditta, per l’anno d’imposta 1998. Il contribuente propose avverso l’atto impositivo ricorso che venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale perché ritenuto fondato su argomentazioni vaghe e generiche, carenti di prova. L’appello proposto avverso la sentenza dal contribuente venne dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in quanto il NI si era difeso personalmente sebbene si trattasse di controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire e, pertanto, necessitante di difensore abilitato. Proposto dal contribuente ricorso per cassazione questa Corte, con sentenza n. 29374 depositata il 16 dicembre 2008, cassava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare alla parte il termine per munirsi di difensore abilitato o, in caso contrario, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In sede di rinvio, la Commissione tributaria provinciale di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. L’ufficio finanziario proponeva, allora, appello che veniva dichiarato, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Liguria, inammissibile in quanto tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale previsto per legge a seguito della riduzione operata dalla legge n.69 del 2009. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione con un unico motivo. AB NI non ha svolto attività difensiva. 3 Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso, con ordinanza di questa Corte n.2550 del 27 maggio 2024, all’odierna pubblica udienza in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria e il P.G., nella persona della Sostituta Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato “violazione degli artt. 51 D. Lgs. 546/1992 e dell’art. 327 cpc, come novellato dagli artt. 46 e 58 legge 69/2009”in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”- l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la C.T.R. per avere considerato tardiva la notificazione dell’appello, effettuata nel termine annuale, da considerarsi, invece, valevole, essendo stato il primo grado del giudizio instaurato nel 1995 e, quindi, prima della data di entrata in vigore della riduzione dei termini operata dalla Legge n. 69 del 2009. 2. Il contrasto, intervenuto sulla questione relativa all’applicazione del principio del tempus regit actum ritenuto, da alcune recenti pronunce (v. Cass. n.22407 del 2020) inapplicabile nel caso, quale quello in esame, di cd. rinvio restitutorio, è stato, di recente, composto all’interno della Sezione con le sentenze n.ri 25145 e 25147 del 19 settembre 2024, la prima così massimata: << In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta 4 pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell'originario procedimento>>. 2.1 Si è, condivisibilmente ritenuto di rimeditare l’orientamento espresso dalla citata Cass. n.22407 del 2020 e -sulla base delle argomentazioni secondo cui la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio abbia un effetto solo descrittivo in considerazione della determinazione dell’ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia e che la detta distinzione non ha e non può avere alcuna ricaduta pratica in termini di applicazione di una disciplina eventualmente intervenuta medio tempore in quanto la causa che viene all’attenzione del giudice ad quem è sempre la stessa, che pende sin dal primo giorno- si è affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui << a fronte di una chiara disciplina transitoria (come nel caso in oggetto del presente giudizio) non può nemmeno porsi la questione di una eventuale violazione del principio tempus regit processum poiché con la specifica disciplina transitoria è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme processuali sopravvenute. 2.2 Calando i superiori principi al caso in esame, il giudizio è stato introdotto con atto depositato il 27 febbraio 1995 con la conseguente applicazione del termine annuale per l’impugnazione della sentenza precedentemente previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non avendo effetto la successiva abbreviazione prevista dalla riforma contenuta nella legge n.69 del 2009. Ne deriva ancora che poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 dicembre 2013 l’appello, notificato il 25 ottobre 2014, era stato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., tempestivamente proposto. 3.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di merito perché provveda all’esame della controversia oltre che al regolamento delle spese di questo giudizio. 5 La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
– ricorrente – contro AB IO -intimato- avverso la sentenza n.675/4/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 10 maggio 2016; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Paola Filippi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Processo- Riassunzione da rinvio- Appello- termini Civile Sent. Sez. 5 Num. 10 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 02/01/2025 2 udito per la ricorrente l’Avv. Alberto Giovannini. Fatti di causa La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificò il reddito d’impresa dichiarato da AB NI, quale titolare dell’omonima ditta, per l’anno d’imposta 1998. Il contribuente propose avverso l’atto impositivo ricorso che venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale perché ritenuto fondato su argomentazioni vaghe e generiche, carenti di prova. L’appello proposto avverso la sentenza dal contribuente venne dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Liguria in quanto il NI si era difeso personalmente sebbene si trattasse di controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire e, pertanto, necessitante di difensore abilitato. Proposto dal contribuente ricorso per cassazione questa Corte, con sentenza n. 29374 depositata il 16 dicembre 2008, cassava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare alla parte il termine per munirsi di difensore abilitato o, in caso contrario, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In sede di rinvio, la Commissione tributaria provinciale di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. L’ufficio finanziario proponeva, allora, appello che veniva dichiarato, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Liguria, inammissibile in quanto tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale previsto per legge a seguito della riduzione operata dalla legge n.69 del 2009. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione con un unico motivo. AB NI non ha svolto attività difensiva. 3 Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione in camera di consiglio, è stato rimesso, con ordinanza di questa Corte n.2550 del 27 maggio 2024, all’odierna pubblica udienza in prossimità della quale l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria e il P.G., nella persona della Sostituta Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso -rubricato “violazione degli artt. 51 D. Lgs. 546/1992 e dell’art. 327 cpc, come novellato dagli artt. 46 e 58 legge 69/2009”in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.”- l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la C.T.R. per avere considerato tardiva la notificazione dell’appello, effettuata nel termine annuale, da considerarsi, invece, valevole, essendo stato il primo grado del giudizio instaurato nel 1995 e, quindi, prima della data di entrata in vigore della riduzione dei termini operata dalla Legge n. 69 del 2009. 2. Il contrasto, intervenuto sulla questione relativa all’applicazione del principio del tempus regit actum ritenuto, da alcune recenti pronunce (v. Cass. n.22407 del 2020) inapplicabile nel caso, quale quello in esame, di cd. rinvio restitutorio, è stato, di recente, composto all’interno della Sezione con le sentenze n.ri 25145 e 25147 del 19 settembre 2024, la prima così massimata: << In tema di incidenza dello ius superveniens sul giudizio di rinvio, il giudice di merito (di primo o di secondo grado), anche in caso di nullità del processo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario, non deve tener conto delle modifiche processuali medio tempore intervenute, a prescindere dalla distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio, che ha effetto solo descrittivo, per la determinazione dei poteri del giudice nel riesame della controversia, senza alcuna ricaduta 4 pratica in caso di disciplina processuale sopravvenuta, trattandosi in ogni caso di una fase ulteriore dell'originario procedimento>>. 2.1 Si è, condivisibilmente ritenuto di rimeditare l’orientamento espresso dalla citata Cass. n.22407 del 2020 e -sulla base delle argomentazioni secondo cui la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio abbia un effetto solo descrittivo in considerazione della determinazione dell’ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia e che la detta distinzione non ha e non può avere alcuna ricaduta pratica in termini di applicazione di una disciplina eventualmente intervenuta medio tempore in quanto la causa che viene all’attenzione del giudice ad quem è sempre la stessa, che pende sin dal primo giorno- si è affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui << a fronte di una chiara disciplina transitoria (come nel caso in oggetto del presente giudizio) non può nemmeno porsi la questione di una eventuale violazione del principio tempus regit processum poiché con la specifica disciplina transitoria è il legislatore a risolvere ex ante il problema dell’applicabilità delle norme processuali sopravvenute. 2.2 Calando i superiori principi al caso in esame, il giudizio è stato introdotto con atto depositato il 27 febbraio 1995 con la conseguente applicazione del termine annuale per l’impugnazione della sentenza precedentemente previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non avendo effetto la successiva abbreviazione prevista dalla riforma contenuta nella legge n.69 del 2009. Ne deriva ancora che poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 9 dicembre 2013 l’appello, notificato il 25 ottobre 2014, era stato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., tempestivamente proposto. 3.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di merito perché provveda all’esame della controversia oltre che al regolamento delle spese di questo giudizio. 5 La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione