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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Nr. R. G. 4714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4714/2023 promosso da
nato a [...], il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Doretta Bracci ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte n. 6/d presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, giunto in Italia nel 2016 ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 04.10.2017 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 17.05.2019. In data 6.08.2019 il ricorrente ha reiterato l'istanza di protezione internazionale, anch'essa rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia con provvedimento del 18.10.2019, confermato dal Tribunale di Perugia, con provvedimento del
30.10.2020.
pagina 1 di 4 Con istanza dell' 11.11.2022 il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2016, sostenendo di non avere più contatti in Nigeria e lamentando che in quanto cattolico in Nigeria non è libero di professare la propria religione.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 14.04.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari, nonché ha ritenuto la mancanza dello svolgimento di una stabile attività lavorativa ai fini della prova di uno stabile radicamento “ sociale” nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 9.10.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2016, che ha svolto, negli anni, varie regolari attività lavorative e si è integrato nel territorio dello Stato italiano. Ha lamentato che la Questura non ha valutato che in quanto cristiano in Nigeria non sarebbe libero di professare la propria religione a causa delle persecuzioni perpetrate a danno dei cristiani nel paese di origine. Rigettata l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Si è costituito anche in tale fase il chiedendo il rigetto del ricorso. La Controparte_1 causa , stata istruita in via documentale , è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Alla controversia in esame è applicabile, ratione temporis, il d.l. 130/2020 che riformando la materia della protezione complementare ha ( aveva, essendo stato emanato successivamente il DL 38/2020) introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
pagina 2 di 4 convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di
Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Tanto premesso si ritiene che non emergono elementi sufficienti per ritenere, avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso in Italia ( dal 2016), la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione. Il ricorrente ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare per un periodo di tempo assai contenuto ( 4 mesi ) allo stato, già decorso ( il contratto di lavoro è stato stipulato nel mese di maggio del 2023 e prorogato sino al mese di agosto del 2023). La mera frequentazione di parrocchia cattolica – escluso che in questa sede possano essere rivalutate asserite ragioni persecutorie poste a fondamento delle precedenti domande e ritenute evidentemente non rilevanti con provvedimenti coperti dal giudicato – e lo svolgimento di attività lavorativa regolare per 4 mesi ( su una permanenza in Italia che dura ormai dal 2016) non sono indicativi di uno stabile radicamento in Italia né dello svolgimento attuale ( il ricorrente in vista dell'udienza del mese di novembre del 2024 e dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva non ha allegato pagina 3 di 4 nuova documentazione relativa all'attività lavorativa documentata sino al mese di agosto del
2023).
In sostanza lo svolgimento di attività lavorativa per soli 4 mesi e sino al mese di agosto del
2023, senza che ad essa abbia fatto seguito la stipula di altri contratti di lavoro e in assenza di ulteriori allegazioni afferente l'integrazione familiare e/o sociale – non potendo ritenersi sufficienti sul punto né la cessione di fabbricato né le ormai risalenti relazioni della
Parrocchia frequentata – conducono ad escludere che il ricorrente sia stabilmente radicato in
Italia e che un suo eventuale rimpatrio possa pregiudicare il diritto alla vita privata e familiare.
Il ricorso va conclusivamente rigettato
Le spese di lite, considerando la natura della controversia e le questioni trattate, possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra le parti per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4714/2023 promosso da
nato a [...], il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Doretta Bracci ed elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte n. 6/d presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo Controparte_1 CP_2 difende e rappresenta
RESISTENTE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni : come da note di trattazione depositate per l'udienza del 14.11.2024 da intendersi integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, giunto in Italia nel 2016 ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, con provvedimento del 04.10.2017 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia con provvedimento del 17.05.2019. In data 6.08.2019 il ricorrente ha reiterato l'istanza di protezione internazionale, anch'essa rigettata dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia con provvedimento del 18.10.2019, confermato dal Tribunale di Perugia, con provvedimento del
30.10.2020.
pagina 1 di 4 Con istanza dell' 11.11.2022 il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2016, sostenendo di non avere più contatti in Nigeria e lamentando che in quanto cattolico in Nigeria non è libero di professare la propria religione.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 14.04.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari, nonché ha ritenuto la mancanza dello svolgimento di una stabile attività lavorativa ai fini della prova di uno stabile radicamento “ sociale” nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 9.10.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva della sua efficacia esecutiva, espressamente prevista dal co5° dell'art. 19 ter del D.lvo 150/2011. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2016, che ha svolto, negli anni, varie regolari attività lavorative e si è integrato nel territorio dello Stato italiano. Ha lamentato che la Questura non ha valutato che in quanto cristiano in Nigeria non sarebbe libero di professare la propria religione a causa delle persecuzioni perpetrate a danno dei cristiani nel paese di origine. Rigettata l'istanza di sospensiva è stato instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Si è costituito anche in tale fase il chiedendo il rigetto del ricorso. La Controparte_1 causa , stata istruita in via documentale , è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.Alla controversia in esame è applicabile, ratione temporis, il d.l. 130/2020 che riformando la materia della protezione complementare ha ( aveva, essendo stato emanato successivamente il DL 38/2020) introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Il Tribunale, come già espresso in altri precedenti di merito, ritiene che vi sia continuità normativa tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente sino al 22.10.2018) e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.2, come introdotto dal DL 130/20, conv. in L. 173/20. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
pagina 2 di 4 convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, si osserva che , secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di
Ginevra sui rifugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile
2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
Tanto premesso si ritiene che non emergono elementi sufficienti per ritenere, avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso in Italia ( dal 2016), la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione. Il ricorrente ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa regolare per un periodo di tempo assai contenuto ( 4 mesi ) allo stato, già decorso ( il contratto di lavoro è stato stipulato nel mese di maggio del 2023 e prorogato sino al mese di agosto del 2023). La mera frequentazione di parrocchia cattolica – escluso che in questa sede possano essere rivalutate asserite ragioni persecutorie poste a fondamento delle precedenti domande e ritenute evidentemente non rilevanti con provvedimenti coperti dal giudicato – e lo svolgimento di attività lavorativa regolare per 4 mesi ( su una permanenza in Italia che dura ormai dal 2016) non sono indicativi di uno stabile radicamento in Italia né dello svolgimento attuale ( il ricorrente in vista dell'udienza del mese di novembre del 2024 e dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva non ha allegato pagina 3 di 4 nuova documentazione relativa all'attività lavorativa documentata sino al mese di agosto del
2023).
In sostanza lo svolgimento di attività lavorativa per soli 4 mesi e sino al mese di agosto del
2023, senza che ad essa abbia fatto seguito la stipula di altri contratti di lavoro e in assenza di ulteriori allegazioni afferente l'integrazione familiare e/o sociale – non potendo ritenersi sufficienti sul punto né la cessione di fabbricato né le ormai risalenti relazioni della
Parrocchia frequentata – conducono ad escludere che il ricorrente sia stabilmente radicato in
Italia e che un suo eventuale rimpatrio possa pregiudicare il diritto alla vita privata e familiare.
Il ricorso va conclusivamente rigettato
Le spese di lite, considerando la natura della controversia e le questioni trattate, possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite tra le parti per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
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