Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 18.06.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 172/2025 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 22298/2023)
TRA
nata il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino.
. ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 7.1.2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all CP_1 in data 26/1/2023 la domanda di invalidità civile, al fine di ottenere il riconoscimento delle provvidenze economiche previste ai sensi della legge n. 118/71, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che nella seduta del 23.7.2023 ha conseguito la percentuale del 74%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta
(pensione di inabilità civile); di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott. non ha riconosciuto Persona_1
l'invalidità necessaria per poter beneficiare della pensione di inabilità; di avere depositato in data
16.12.2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU. Ella, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo “1) Venga nominato consulente diverso da quello che ha
1
2) accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella diversa data che il Giudicante riterrà congrua, con contestuale condanna al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi da tale data all'effettivo soddisfo;
3) condannare in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nonché al rimborso delle spese generali ex art. 14 T.F.P, nonché alle spese e competenze del procedimento di atp;
4) dichiarare, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, l'istante non tenuto al pagamento delle spese processuali in quanto lo stessa, nell'anno precedente al deposito del ricorso giudiziario, dichiara che non è stato titolare di un reddito superiore a quello previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 113 del 30/05/2002 richiamato dal D.L. 269/03 convertito nella Legge
326/03 e che si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, l'eventuale variazione del reddito.
Il valore del presente giudizio è pari ad Euro 36.000,00”.
L si è costituito in giudizio, chiedendo dichiararsi “la tardività del ricorso per quanto dedotto CP_1
e o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese”.
Il Giudice, in data odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di patologie utili al conseguimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità), avendo accertato il dott. Per_1
, che la ricorrente è affetta da “1) Cardiopatia ischemica in paziente operato per arteriopatia
[...] ostruttiva agli arti inferiori;
2) Obesità; 3) Sindrome ansioso depressiva” e avendo concluso affermando che “Tali affezioni incidono in misura del 74% (settantaquattro percento) sulla capacità lavorativa della IG.ra secondo le vigenti tabelle approvate con D.M. 5-2-92 sin Parte_1 dall'epoca della domanda amministrativa”.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state
2 opportunamente valutate e rappresenta la seguente circostanza: “omissioni di patologie nell'elaborato peritale”.
Nello specifico, si duole che il CTU ha omesso di valutare il diabete mellito scompensato con retinopatia diabetica non avendo preso in considerazione la certificazione pubblica stilata da un medico certificatore (cd. 9309) – 50 %).
Ella aggiunge di essere in terapia farmacologica per la cardiopatia ischemica inquadrata in
2°-3 classe HA con un tasso di invalidità pari al 70% (cod. 6442 -6443); che tale patologia è una
“cardiopatia dilatativa con funzionalità contrattile che evidenziava: ventricolo sinistro ipertrofia concentrica parietale conservata funzione sistolica pattern transmitalico da anomalo rilasciamento con minimo rigurgito valvolare”; che l'obesità andava valutata al 50% (IMC=44.1) e la sindrome ansioso depressiva al 15% (Cod. 2207). Queste ultime censure si fondano su una pretesa sottovalutazione delle patologie refertate dall'ausiliario. Si tratta quindi di semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte ossia pretese difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Si verte in tale evenienza in ipotesi di dissenso diagnostico che ricorre tutte le volte in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020).
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità
- della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276). Tra l'altro, nell'elaborato peritale si rinviene un'adeguata valutazione delle predette patologie e una motivata enunciazione delle ragioni della stima della loro entità.
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per la pensione di inabilità, affermando che la ricorrente
è un “Soggetto in discrete condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose visibili rosee e normoidratate. Pannicolo adiposo abbondantemente rappresentato e normodistribuito. Masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Stazioni linfoghiandolari indenni con assenza di linfoghiandole palpabili. Peso 3 Kg 110. Altezza cm 165. Collo di forma e volume regolari. APPARATO CARDIOVASCOLARE: assenza di bozza precordiale. Assenza di fremiti alla palpazione. Polso radiale ritmico con frequenza di 60 batt/min. La pressione arteriosa, rilevata all'omerale destra in posizione supina è di 140/80 mmHg. Arterie periferiche normalmente palpabili. APPARATO RESPIRATORIO: emitoraci simmetrici e normoespansibili con gli atti del respiro. F.V.T. normotrasmesso su tutto l'ambito. Alla percussione suono chiaro polmonare. All'auscultazione murmure vescicolare fisiologico.
APPARATO DIGERENTE: faringe normoemico, lingua umida. Addome globoso, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda su tutti i quadranti. APPARATO UROPOIETICO: reni non palpabili.
negativo bilateralmente. Punti ureterali non dolenti alla digitopressione. APPARATO Per_2
OSTEOARTICOLARE: dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide con lieve limitazione funzionale. Nella norma per morfologia e funzionalità le restanti grandi, medie e piccole articolazioni.
Deambulazione autonoma con appoggio. SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO: nervi cranici indenni.
Riflessi osteotendinei normoevocabili. Ode la normale voce di conversazione. ESAME PSICHICO: soggetto depresso ben orientato nel tempo e nello spazio. Sfera intellettiva: capacità ideativi, logica e critica nella norma.
Non disturbi della rievocazione mnestica”.
Da ultimo, ha precisato che “La patologia che incide maggiormente sulla validità della perizianda è la patologia cardiocircolatoria. La IG. ra , affetta da cardiopatia ischemica, nel '18 e nel '19 è stata Pt_1 operata per arteriopatia agli arti inferiori. Per tali patologie è in terapia farmacologica. Tale complessivo quadro patologico può essere inquadrato in una cardiopatia in 2° classe HA (la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità) ed andrà valutato secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti approvate con D.M. 5/2/92, con un tasso di invalidità pari al 50% (Per analogia Cod. 6442). Per quanto attiene l'obesità (IMC=40), questa andrà valutata sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti con il tasso invalidante del 40%. Applicando la formula “a scalare” del BA si giunge ad una riduzione della capacità lavorativa del 70%. Con il tasso invalidante del 15%, (Cod. 2207) sempre secondo le tabelle di invalidità attualmente vigenti andrà valutata la sindrome ansioso depressiva. Al colloquio libero è apparsa, orientata nel tempo e nello spazio, saldamente ancorata alla realtà; non sono emerse, inoltre, turbe della percezione, né della capacità critica ed ideativa.
Sempre al colloquio libero si è manifestato, comunque, uno stato ansioso-depressivo di base con polarizzazione delle idee sul suo stato di salute. Applicando la formula a scalare del BA si giunge ad una complessiva riduzione della capacità lavorativa del 74% (settantaquattro percento) sin dall'epoca della domanda amministrativa. Tale valutazione concorda con la valutazione della CML di Napoli che la visitò nel luglio '23”.
Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari al 100%. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli
4 vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza ch e possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Quanto alla mancata valutazione della patologia “diabete mellito scompensato con retinopatia diabetica” desumibile da certificazione pubblica stilata da un medico certificatore (cd. 9309) – 50
%), la doglianza è generica non essendo stato indicato lo specifico certificato medico che l'avrebbe refertata;
in ogni caso, tale patologia, quand'anche considerata e quand'anche applicabile la percentuale massima pretesa dalla parte, non dare luogo ad un risultato utile dal momento che, applicando il metodo riduzionistico, si giungerebbe ad una complessiva invalidità dell'87% quindi inferiore di molto al 100% da lei auspicato.
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
Nulla per le spese in presenza della dichiarazione prescritta dall'art. 152 disp. att.c.p.c. che comporta l'esenzione del ricorrente dal relativo pagamento. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile alla pensione di inabilità; nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg. 22298/2023.
5 Napoli, 18.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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