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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 919/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta instaurato
DA
C.F. , nata a [...], il 01 giugno Parte_1 C.F._1
1970, residente in [...]
E
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Paolo Mazzoni, C.F. , del C.F._3
Foro di Trento, giusta procura conferita in calce al ricorso e presso il suo studio in 38017
Mezzolombardo (TN), Piazza San Giovanni n. 14, elettivamente domiciliati con l'intervento del
Pubblico Ministero OGGETTO: Separazione consensuale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso e note di trattazione scritta del 28-04-
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26 febbraio 2025, le parti, premettendo di avere contratto matrimonio, in data 29 giugno 1997, in Campodenno (TN), che, dalla relazione tra i coniugi, non erano nati figli, hanno chiesto, congiuntamente, che venisse disposta la loro personale separazione alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge e si impegnano al reciproco rispetto e collaborazione;
2) L'abitazione coniugale sita in Sporminore, via Pradel n. 18, viene venduta e le parti hanno già conferito mandato ad un'agenzia immobiliare;
il ricavato della vendita andrà prima utilizzato per estinguere il mutuo contratto con Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo e successivamente si procederà alla divisione in parti uguali;
qualora la vendita avvenga con surroga del mutuo da parte acquirente, il ricavato della vendita andrà diviso a metà; 3) le parti di comune accordo lasceranno la casa coniugale di loro proprietà, autorizzandosi a vivere separati;
4)
Le parti si impegnano a pagare il mutuo contratto con Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e
Giovo nella misura di ½ ciascuno sino al momento della vendita o cessione;
5) L'autovettura
Mercedes targata GD354KD di proprietà di viene venduta al signor Parte_1 Pt_2
per il prezzo di €. 18.000,00 (diciottomila/00) con spese di trasferimento a carico di
[...] quest'ultimo; l'autovettura sarà consegnata entro quindici giorni dal momento della sottoscrizione del presente accordo;
il prezzo di acquisto dell'autovettura Mercedes targata
GD354KD sarà corrisposto come segue dal signor : se la casa di proprietà Parte_2 comune sarà venduta dopo il 31 maggio 2025 €. 8.000,00 (ottomila/00) saranno versati entro il giorno 31 maggio 2025 ed €. 10.000,00 (diecimila/00) nel momento dell'incasso del prezzo di compravendita dell'immobile; se la casa di proprietà comune sarà venduta prima del 31 maggio 2025 €. 18.000,00 (diciottomila/00) saranno versati in unica soluzione nel momento dell'incasso del prezzo di vendita dell'immobile;
6) L'autovettura Fiat Panda targata GH073RA in uso a “ di proprietà di Parte_3
sarà riscattata mediante il versamento dell'importo di €. 8.000,00 Parte_4 (ottomila/00) alla società Tomasi Auto dalla signora che diventerà così Parte_1
proprietaria in via esclusiva, dando il signor il proprio consenso all'acquisto Parte_2
da parte della signora e non avendo nulla da pretendere a qualsiasi titolo Parte_1
dalla stessa;
7) Le parti rinunciano al contributo ordinario di mantenimento o assegno divorzile essendo economicamente indipendenti;
8) Il signor si impegna a Parte_2
versare alla signora la somma di €. 12.000,00 diconsi dodicimila/00 per Parte_1
l'attività di consulente/collaboratrice familiare prestata a favore della ditta “L'Officina
Angeli” e gestita dal signor;
9) Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni Parte_2
domanda di addebito;
10) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti dichiarano di aver risolto ogni questione economica nascente dal matrimonio, anche in relazione all'attività prestata dalla signora per “l'officina e di non aver più Parte_1 Pt_2
nulla da pretendere reciprocamente se non per il versamento di quanto sopra dovuto nei punti numeri cinque (5) e otto (8) dal signor alla signora;
11) Le Parte_2 Parte_1
spese legali della presente procedura (sia di separazione che di divorzio) saranno suddivise nella misura del 50% a carico di ciascuna parte”.
Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Tenuto conto della richiesta delle parti, formulata ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stato assegnato termine alle stesse per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex articolo 473 bis.13, comma 3, c.p.c..
Con note scritte, depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. La causa è stata, dunque, rimessa in decisione.
Rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, si ritiene di dovere provvedere ad omologare la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie al buon costume e all'ordine pubblico. Il Giudizio, inoltre, dovrà proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in pari data.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 26 febbraio 2025 alle condizioni riportate in parte motiva;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato nel Comune di Campodenno in data 29-06-1997, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Campodenno, al n. 3, P. II,
Serie A, Anno 1997);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del giorno 09 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi