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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G. 173/2024 Nominativo_1 (anno 2018)
Con avviso di accertamento, notificato in data 17.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2018, redditi diversi (derivanti da reato) per € 166.944,72, irrogando sanzioni per € 66.148,20.
Il ricorrente ha proposto impugnazione evidenziando:
- che in ambito tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, ma egli deve procedere ad una autonoma valutazione secondo la disciplina dell'onere probatorio vigente nel giudizio tributario;
prove, dunque, che al momento non vi sono se è vero, come è vero, che il procedimento penale contro il ricorrente è ancora nella fase dibattimentale;
- che l'atto impugnato è privo di motivazione, la quale non è neppure apparente, ma di fatto è inesistente, rinviando genericamente ad un P.V.C. della Polizia Giudiziaria ed assumendo apoditticamente che il ricorrente avrebbe avuto altri redditi non dichiarati addirittura di provenienza illecita;
- che nel merito sarà dimostrata, con la prova per testi, nel dibattimento penale o se del caso nello stesso giudizio tributario, la provenienza lecita dei proventi, in quanto derivanti dalla polizza assicurativa e accreditati al ricorrente al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, in quanto il sostituto d'imposta, che erogava il capitale, aveva trattenuto alla fonte le imposte, esonerando da ogni obbligo il ricorrente che non doveva inserire alcun reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
R.G. 174/2024 Nominativo_1 (anno 2019)
Con avviso di accertamento, notificato in data 17.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2019, redditi diversi (derivanti da reato) per € 105.921,00, irrogando sanzioni per € 37.072,53.
Nel PVC su cui si fonda l'atto impugnato per l'anno 2019 il ricorrente, che ha presentato dichiarazione dei redditi, avrebbe sottratto dalla tassazione somme pari a € 105.921,00 in quanto ha ricevuto bonifici sull'istituto di credito Banca_1 per € 65.921,00 da Nominativo_2 e un altro – cointestato Nominativo_3 e Nominativo_4
– di € 40.000,00.
Il ricorrente, dopo aver formulato le eccezioni preliminari che riguardano la pendenza del procedimento penale e la carenza di motivazione, ha osservato che nessuna indagine viene svolta dalla Guardia di Finanza sui rapporti esistenti tra Nominativo_2 e Nominativo_1. Soprattutto sui rapporti tra Nominativo_5, figlio della Nominativo_2, e lo stesso Nominativo_1 a cui doveva restituire denaro. Morto Nominativo_5 e diventata Nominativo_2 sua unica erede, aveva provveduto a restituire il denaro a Nominativo_1. La G.d.F., ritenendo assente il rapporto sinallagmatico che giustificasse le transazioni, aveva poi considerato quanto percepito dal ricorrente di provenienza illecita.
Ha aggiunto il ricorrente che se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1. Ma così non era avvenuto, in quanto evidentemente le operazioni erano state legittime e del tutto giustificate.
Anche per tale procedimento il ricorrente ha osservato che nel merito sarebbe stata dimostrata, con la prova per testi, nel dibattimento penale o se del caso nello stesso giudizio tributario, la correttezza del proprio operato.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
R.G. 175/2024 Nominativo_1 (anno 2020)
Con avviso di accertamento, notificato in data 18.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2020, redditi diversi (derivanti da reato) per € 262.948,30, irrogando sanzioni per € 106.584,39.
Secondo il PVC della G.d.F., il ricorrente avrebbe beneficiato di provviste finanziarie “originate dai rapporti bancari delle presunte vittime” per un totale di € 262.948,30, di cui un bonifico per € 72.000,00 e la liquidazione di una polizza vita per € 190.948,30.
Il ricorrente, dopo aver formulato le eccezioni preliminari che riguardano la pendenza del procedimento penale e la carenza di motivazione, ha ribadito, in merito alla liquidazione della polizza vita, la tesi secondo la quale i proventi della polizza assicurativa erano stati accreditati al contribuente al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, in quanto il sostituto d'imposta, che erogava il capitale, aveva trattenuto alla fonte le imposte esonerando da ogni obbligo il ricorrente che non doveva inserire alcun reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Anche sul bonifico di € 72.000,00 l'Ufficio non aveva accertato quali rapporti vi fossero tra Nominativo_2 e soprattutto del di lei figlio Nominativo_6 con Nominativo_1. Nessuna indagine era stata effettuata e tanto sarebbe emerso in modo inoppugnabile nel corso del processo penale. Se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1.
Ha rinnovato pure in questo procedimento la richiesta di prova per testi.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
In tutti e tre i ricorsi le istanze cautelari sono state proposte sottolineando il grave danno derivante dall'entità delle somme oggetto di richiesta di pagamento e il fatto che tutto il patrimonio del ricorrente era stato sottoposto a sequestro cautelare, sicché non vi sarebbe stato alcun pericolo che somme eventualmente dovute potessero essere distratte dal ricorrente ai danni dell'Erario.
In data 26.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate in tutti e tre i procedimenti, con proprie controdeduzioni. Con riferimento al proc. R.G.R. n. 173/2024 (redditi 2018) ha così replicato:
- l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato era infondata, in quanto l'avviso di accertamento richiamava per relationem il PVC della Guardia di Finanza;
- l'eccezione di carenza di elementi a sostegno dell'accertamento era infondata, in quanto l'atto era basato su elementi probatori raccolti dalla Guardia di Finanza (tale elementi l'Agenzia ha riportato nelle controdeduzioni);
- a riscontro degli elementi probatori a carico del NO vi era pure il fatto che l'istituto di credito Banca_2 aveva presentato denuncia/querela per i fatti contestati nei confronti della propria dipendente Ricorrente_1 ;
- il ricorrente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine all'esito delle indagini della Guardia di
Finanza che, peraltro avevano indotto il GIP di Cremona a disporre un sequestro preventivo, confermato dal Tribunale del riesame;
- parimenti infondata era l'eccezione concernente il rapporto tra processo penale e processo tributario, atteso che la percezione di proventi non dichiarata era indiscussa e che il nuovo comma 1-bis dell'art. 20 del D.L.
n. 74/2000, richiamato dal ricorrente, prevedeva semplicemente la valenza probatoria nel processo penale degli atti definitivi inerenti al processo tributario;
- quanto alla polizza Banca_1 Prodotto_1, il contribuente non aveva provato quale fosse la tassazione applicata alla somma ricevuta e se tale tassazione fosse effettivamente avvenuta, nel mentre era emerso che il Nominativo_1 aveva avuto la disponibilità di una somma ricevuta grazie all'attività illecita compiuta dalla moglie Ricorrente_1, per la quale non aveva versato alcun premio;
- quanto al bonifico ricevuto dal c/c intestato a Nominativo_2, le argomentazioni svolte dal ricorrente erano prive di riscontro probatorio e la richiesta di prova testimoniale era inammissibile, sia perché non era stato chiarito su quale oggetto avrebbe dovuto vertere, sia perché proposta contro attività di indagine avente fede privilegiata, in violazione dell'art. 7 D.lgs. n. 546/1992.
Con riferimento ai proc. R.G.R. n. 174/2024 (redditi 2019) e R.G.R. n. 175/2024 (redditi 2020) ha così replicato:
- ha ribadito le proprie osservazioni in punto di motivazione, elementi probatori e rapporti tra processo penale e processo tributario;
- quanto ai bonifici accreditati sul c/c intestato al Nominativo_1, ha rilevato che le argomentazioni svolte dal ricorrente non erano supportate da alcune elemento di riscontro.
In merito alle istanze cautelari, l'Agenzia delle Entrate, oltre a rilevare l'inesistenza del fumus, ha contestato la mancanza della dimostrazione del periculum, facendo peraltro rilevare che l'iscrizione a ruolo riguardava per il 2018 € 24.508,07.
Per queste ragioni, l'amministrazione finanziaria ha chiesto il rigetto delle istanze cautelari e dei ricorsi, con rifusione delle spese di lite. La Corte, con tre distinte ordinanze rese in data 1.8.2024, ha respinto le istanze di sospensione cautelare degli impugnati atti.
A seguito della comunicazione, da parte del difensore, di avvenuto decesso di Nominativo_1 (verificatosi in data 4.2.2025), la Corte, con ordinanza in data 16.6.2025, ha dichiarato l'interruzione del processo a norma dell'art. 40, primo comma, lett. a), D.lgs. n. 546/1992.
Con istanza depositata in data 11.11.2025, Ricorrente_1 , quale coniuge erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1, ha chiesto la trattazione del processo a norma dell'art. 43, secondo comma, D.lgs. n. 546/1992.
In data 27.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria, con allegati documenti, evidenziando quanto segue:
- che con sentenza n. 525/2025 il Tribunale di Cremona aveva dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di Nominativo_1 in ordine al reato ascrittogli, in quanto lo stesso è estinto per morte del reo”, sicché, mancando una decisione che avesse escluso la sussistenza, sul piano oggettivo, delle condotte delittuose ascritte all'originario ricorrente, restava legittimo l'accertamento a carico di quest'ultimo;
- che questa Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza nr. 104/02/2025, aveva respinto le domande proposte da Ricorrente_1 nel procedimento connesso;
- che la polizza n. Numero_1 riscattata nel 2018 (per € 141.944,72) era stata sottoscritta il 19.12.2017 da Nominativo_2 e poi ceduta a Nominativo_1 (l'1.2.2018), con beneficiaria la sig.ra Ricorrente_1; il premio di
€ 144.000,00 era stato pagato con addebito sul c.c. Banca_1 n. 35653 intestato alla Nominativo_2_3; la polizza era stata riscattata il 23.4.2018 con liquidazione di € 141.944,72 sul c.c. n. 41836 intestato a Nominativo_1;
- che il documento di liquidazione prodotto dalla Ricorrente_1, evidentemente finalizzato a dar conto della tassazione subita, di fatto invece confermava che la somma netta accreditata pari a € 141.944,72 scaturiva dall'applicazione al “valore di riscatto al lordo delle imposte” (pari a € 142.035,92 dato dalla differenza tra il controvalore delle quote liquidate relative alla linea MultiSelection pari a € 142.131,90 – a fronte dei premi complessivamente riscattati pari a € 144.000,00 - e le commissioni di gestione di € 94,57 e i costi della maggiorazione caso morte di € 1,41) della sola imposta di bollo pari a € 91,20;
- che quindi nessuna tassazione ai fini delle imposte dirette era stata subita in fase di liquidazione della polizza, né era mai avvenuta una ritenuta del 26% quale reddito di capitale (come affermato dal Nominativo_1), sicché era fondata la ripresa operata dall'ufficio tributario, quale reddito da tassare;
- che comunque ad oggi rimaneva un dato di fatto, non superato neppure in sede penale, che il Nominativo_1, nel 2018, aveva avuto la disponibilità di questa somma di € 141.944,72 (mai tassata come reddito diverso)
“grazie” all'attività illecita posta in essere con la moglie Ricorrente_1;
- che tale accredito non risultava collegato ad alcun addebito/costo sostenuto per l'investimento dal beneficiario finale, tenuto conto che la somma inizialmente investita era riconducibile esclusivamente a risorse di Nominativo_2;
- che, quanto alla polizza n. Numero_2 riscattata nel 2020, sottoscritta in data 18.6.2015 dalla sig.ra Nominativo_2 e poi ceduta a Nominativo_1 (il 20.7.2020), con beneficiaria la sig.ra Ricorrente_1, il riscatto totale (per € 190.948,30) era avvenuto con valuta del 10.8.2020;
- che il documento di liquidazione prodotto dalla Ricorrente_1 sarebbe stato finalizzato a dimostrare l'applicazione dell'imposta sostitutiva (26%) calcolata sul (solo) importo di € 1.973,89, mentre il maggior reddito imponibile (derivante dalla liquidazione della polizza) percepito dal Nominativo_1 nell'anno 2020 e derivante da attività illecite era pari ad € 190.948,30 ed era qualificabile come “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 14, co.
4, l. n. 537/1993, sicché doveva essere interamente assoggettato a tassazione;
- che restava inoltre insuperato, anche qui, il fatto che il Nominativo_1, nel 2020, aveva avuto la disponibilità di questa somma di € 190.948,30 “grazie” all'attività illecita posta in essere con la moglie Ricorrente_1;
- che la tassazione della sola somma di € 1.973,89 non riguarda certo la somma corrispondente ai premi versati (€ 190.000,00) sulla quale non era stata applicata alcuna tassazione;
- che anche a tale accredito non risultava collegato alcun addebito/costo sostenuto per l'investimento dal beneficiario finale, tenuto conto che la somma inizialmente investita era riconducibile esclusivamente a risorse della sig.ra Nominativo_2;
La resistente, riguardo ai bonifici ricevuti dal Nominativo_1 nel 2018, 2019 e 2020, ha richiamato quanto già controdedotto nell'atto di costituzione, mentre con riferimento alle sanzioni ha dichiarato che esse non sarebbero state dovute dall'erede per espressa previsione normativa (art. 8 D.lgs. n. 472/1997).
Con memoria depositata in data 28.1.2026, il difensore di Ricorrente_1 ha ribadito quanto dedotto dal Nominativo_1 nel ricorso, sottolineando che le presunte attività illecite non erano state confermate dal giudizio penale, in quanto terminato con una sentenza di estinzione del reato.
Quanto alla polizza Banca_1 Prodotto_1 n. P.IVA_1, l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate affermava che il capitale liquidato era al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale e che la
Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, aveva già trattenuto. Conseguentemente, nessun recupero avrebbe potuto operare l'Agenzia delle Entrate, in quanto gli obblighi fiscali erano già stati assolti direttamente alla fonte da Banca_1 Prodotto_1.
Anche il difensore di Ricorrente_1 ha precisato che le sanzioni tributarie non sarebbero state dovute dagli eredi.
All'odierna udienza, riuniti i ricorsi, il presidente ha svolto la relazione. Quindi le parti hanno insistito nelle loro rispettive argomentazioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata, per ordine di analisi valutativa, l'eccezione di carenza di motivazione degli atti impugnati.
L'eccezione è priva di fondamento.
Invero, l'avviso di accertamento richiama espressamente le dettagliate argomentazioni svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona nel processo verbale di constatazione del 6.6.2023. Tale atto risulta a conoscenza del ricorrente, in quanto a lui notificato. Circostanza, peraltro, non contestata.
Nel merito, ritiene questa Corte che le domande di annullamento degli atti impugnati, proposte dal ricorrente, non meritino accoglimento in quanto infondate.
L'accertamento dei maggiori redditi si fonda, anzitutto, su fatti storicamente acclarati e non contestati dimostrativi dell'incasso, da parte di Nominativo_1, di alcune somme di denaro provenienti, direttamente o indirettamente, dai conti correnti bancari intestati alle sorelle Nominativo_2 e Nominativo_3, decedute la prima all'età di novant'anni (il 28.7.2020) e la seconda all'età di ottantotto anni (il 7.12.2020).
In particolare, dal citato verbale di constatazione della Guardia di Finanza è stato possibile rilevare che tra il 2011 e il 2020 Ricorrente_1 (moglie di Nominativo_1) gestiva, in qualità di consulente finanziario (alle dipendenze della Banca_2), i rapporti bancari delle sorelle Nominativo_2_3.
In tal modo, ella risulta aver carpito somme complessivamente superiori a 2 milioni di euro, finendo così per azzerare i conti correnti bancari delle due anziane donne.
Tali somme venivano poi distratte in favore di Nominativo_7 (madre di Nominativo_1) Nominativo_4 (madre di Ricorrente_1) e dello stesso Nominativo_1.
Quest'ultimo, in particolare, dal 2018 al 2022, riceveva sui propri conti correnti bancari somme complessivamente ammontanti ad € 964.836,47, di cui € 166.944,72 nel 2018, € 105.921,00 nel 2019 e
€ 262.948,30 nel 2020.
Queste obiettive e pacifiche risultanze documentali, non giustificate dal ricorrente, dimostrerebbero - già da sole - l'acquisizione, da parte del ricorrente, di ricchezza sottratta a tassazione.
Va poi peraltro sottolineato come tale acquisizione di ricchezza, alla luce delle plurime ed univoche circostanze fattuali raccolte dalla Guardia di Finanza, costituisca pure provento di reati, per i quali erano stati sottoposti ad indagine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona Nominativo_7, Nominativo_4, Ricorrente_1 e Nominativo_1 (in particolare, quest'ultimo per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 648 e 648-ter c.p.).
Non si contano, infatti, gli elementi, illustrati dai finanzieri nel verbale di constatazione a sostegno di tale incontrovertibile conclusione.
Qui appare più che sufficiente rielaborare e sintetizzare i seguenti:
- tra gli indagati e le sorelle Nominativo_2_3 non vi erano rapporti di parentela, né economici, che giustificassero le dazioni di denaro;
- era assolutamente inverosimile che le due anziane Nominativo_2_3, prive di mezzi di trasporto e soprattutto degenti presso case di riposo, avessero potuto eseguire, non soltanto circa 200 prelievi allo sportello bancario, ma addirittura circa 300 prelievi di contante mediante bancomat e persino in tarde ore notturne;
- parimenti inverosimile era sia il fatto che Nominativo_2, già ricoverata presso un istituto di lunga degenza, avesse potuto consapevolmente e materialmente eseguire un bonifico di € 8.000,00 a favore dei coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1 e che la sera prima di tale ricovero avesse eseguito un prelievo di contante presso uno sportello bancomat, sia il fatto che Nominativo_3, degente anch'ella in un istituto di lunga degenza, si fosse recata presso un private banker della Banca_1 per aprire conti correnti;
- era pure inverosimile che le anziane sorelle Nominativo_2_3 avessero potuto volontariamente ordinare molteplici operazioni bancarie tramite internet, utilizzando, quanto ai conti di Nominativo_2, un collegamento ad un indirizzo IP al quale - si badi - era collegata anche Ricorrente_1;
- era inverosimile, oltre che inspiegabile, che nel testamento redatto da Nominativo_2 non fossero stati menzionati Nominativo_1 e la madre Nominativo_7, nonostante che proprio essi fossero stati appositamente beneficiari di ingenti somme, nonché di polizze vita intestate e pagate dalla stessa Nominativo_2.
Si aggiunga che il G.I.P. presso il Tribunale di Cremona, con decreto in data 21.12.2022, disponeva il sequestro preventivo su beni e rapporti finanziari intestati al Nominativo_1 fino alla somma di oltre 800.000 euro, evidenziando la mancanza di alcun rapporto sinallagmatico intercorrente tra gli indagati e le sorelle Nominativo_2_3, né elementi che potessero giustificare uno spirito di liberalità da parte delle seconde in favore dei primi.
Tale provvedimento è stato pure confermato dal Tribunale di Cremona, in sede di riesame, con ordinanza in data 16.1.2023.
Al riguardo, il Tribunale ha puntualmente osservato che la “Ricorrente_1, persona di cui le sorelle Nominativo_2_3 avevano fiducia (v. s.i.t. Nominativo_10) e a cui avevano delegato la gestione delle loro risorse (v. s.i.t. Nominativo_11 e Nominativo_10), sfruttando le loro critiche condizioni di salute già negli 8-10 anni anteriori alla loro morte, ha dapprima assunto il controllo di tutti i loro rapporti finanziari (in qualità di 'provate banker' Banca_2 e facendo loro aprire rapporti presso una banca concorrente, Banca_1, di cui non avevano alcun bisogno) e le ha poi indotte a compiere operazioni, spesso da lei controfirmate, che avevano quale solo beneficiario lei stessa od il suo nucleo familiare”.
Alla luce di tutti questi elementi ritiene la Corte che, con riferimento alle accertate disponibilità delle predette somme da parte del ricorrente, sia pienamente condivisibile la ripresa a tassazione operata ai fini delle imposte dirette dall'amministrazione finanziaria.
Vale al riguardo il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto.
Ed è interessante rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione finanche nel caso (qui non sussistente, ma a maggior ragione significativo) in cui in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi (Cass. 28 agosto 2024 n. 23.288; Cass. n. 25.684/2021).
Né appare sufficiente ad indebolire la valenza probatoria degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e valorizzati dall'Agenzia delle Entrate a fondamento degli accertamenti, il fatto che detti elementi sarebbero provenienti da un procedimento penale non ancora definito con sentenza di condanna irrevocabile.
Come ha correttamente evidenziato l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. 13 gennaio 2023 n. 829).
A fronte di tale condivisibile arresto giurisprudenziale, non coglieva nel segno la mancanza di definitività del giudizio penale (come già invocata dal ricorrente), atteso che il fatto costitutivo del delitto, da cui scaturisce il provento illecito qui in esame, non è, allo stato, giudizialmente escluso.
Né certamente il fatto costitutivo del delitto può ritenersi escluso da una semplice sentenza d'improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, che il Tribunale di Cremona ha pronunciato a norma dell'art. 129
c.p.p. in data 6.5.2025 a seguito del decesso di Nominativo_1, sopravvenuto in data 4.2.2025. E' sin troppo evidente che tale sentenza, in quanto di natura meramente processuale, non ha escluso la sussistenza delle condotte delittuose ascritte al Nominativo_1, sicché rimane legittimo l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate con gli impugnati avvisi sulla scorta di elementi emersi dalla verifica della Guardia di Finanza. Elementi che questa Corte ha valorizzato nei termini sopra illustrati e che, come tali, ritiene idonei a dimostrare il conseguimento da parte di Nominativo_1 di proventi delittuosi correttamente sottoposti a tassazione dall'amministrazione finanziaria.
A quest'ultimo proposito e in particolare in ordine alle concrete obiezioni di merito che il ricorrente ha svolto circa la natura illecita delle modalità di acquisizione dei proventi oggetto di accertamento, ovvero comunque in relazione alla loro non assoggettabilità a tassazione, si osserva quanto segue.
Con riferimento ai redditi del 2018, la tesi difensiva secondo la quale i proventi della polizza assicurativa, pari ad € 141.944,72, non sarebbero da assoggettare a tassazione, per essere stati accreditati già al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, non è meritevole di accoglimento.
Vero è che Ricorrente_1 ha ora prodotto il documento di liquidazione del 27.4.2018 che dimostra che la somma di € 141.944,72 era stata corrisposta “al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale”.
Tuttavia, di fatto è emerso che il Nominativo_1 ha lucrato i proventi della polizza Banca_1 Prodotto_1 sottoscritta da Nominativo_2 senza pagare i relativi premi. E ciò equivale ad affermare che il medesimo ha lucrato tale somma proprio compiendo l'attività illecita realizzata dalla moglie Ricorrente_1.
Conseguentemente, ritiene la Corte che legittimamente l'amministrazione ha sottoposto a tassazione quali
“redditi diversi” derivanti da attività illecita il provento di € 141.944,72, in quanto corrispondente ai premi versati e poi, in esito alla liquidazione, riscossi al netto dell'imposta sostitutiva.
Parimenti carente di riscontro probatorio si appalesa l'argomento difensivo secondo il quale il bonifico di
€ 25.000,00, proveniente dal conto corrente di Nominativo_2 e ricevuto dal ricorrente in data 29.8.2018, rappresenterebbe la restituzione di somme di denaro.
Sul punto, l'istanza di prova testimoniale è inammissibile, in quanto priva di specificità.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale
è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria (si veda ad es.: Cass. 4 agosto 2021 n. 22.254). Specificazione che questa Corte ritiene ancor più esigibile, laddove la prova verrebbe eseguita a norma dell'art. 257-bis c.p.c. (come richiamato dall'art. 7, quarto comma, D.lgs. n. 546/1992), ovvero in forma scritta, laddove il controllo del giudice in ordine al suo corretto e pertinente espletamento è marginalmente esercitato soltanto ex post, a mente dell'ultimo comma del citato art. 257-bis c.p.c.
Nel caso in esame, la prova per testi è stata chiesta in relazione ad un fatto del tutto generico, atteso che il ricorrente si è limitato a dedurre che “25.000,00 euro sono la restituzione di somme a suo tempo anticipate dal Nominativo_1”, senza che sia stata fornita alcuna precisazione circa le date di tali “anticipazioni” (che sembrano alludere a “finanziamenti”), i motivi che le avrebbero giustificate e l'entità delle somme volta a volta elargite.
Precisazioni tanto più rigorosamente necessarie, quanto più si appalesano relative a fatti (finanziamenti) la cui erogazione contrasterebbe pure con le provate cospicue disponibilità patrimoniali vantate dalle sorelle Nominativo_2_3 (così come emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza).
Per di più la prova richiesta appare affidata alla mera indicazione di testi (Nominativo_8 e Nominativo_9) di cui s'ignora il ruolo rivestito nella vicenda e la ragione per la quale sarebbero stati a conoscenza degli asseriti finanziamenti in ipotesi erogati dal Nominativo_1. Con riferimento ai redditi del 2019, la tesi difensiva volta a giustificare l'accreditamento in favore del ricorrente, tramite bonifici, della somma complessiva di € 105.921,00 quale restituzione di somme di denaro è anch'essa priva di riscontro.
Anche in questo caso la richiesta di prova testimoniale (nuovamente affidata agli stessi testi Nominativo_8 e Nominativo_9) è assolutamente generica, sicché va ribadito quanto sopra illustrato, salvo aggiungere che qui la ragione della “restituzione” non viene neppure accennata (nel ricorso non si accenna più ad
“anticipazioni”, né a “finanziamenti”), laddove, peraltro, le elargizioni riguarderebbero non già Nominativo_2_3 OR, ma il di lei figlio Nominativo_5.
Quanto alla considerazione esposta nel ricorso, secondo la quale “se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1”, è agevole constatare come la stessa provi troppo, non potendosi certamente affermare che l'accreditamento bancario di somme fosse automaticamente indicativo per i funzionari di banca di un illecito arricchimento.
Con riferimento ai redditi del 2020, il ricorrente spende argomentazioni difensive analoghe a quelle già esposte con gli altri due riuniti ricorsi.
In particolare, per i proventi della polizza, pari ad € 190.948,30, ribadisce quanto dedotto con il ricorso RGR
173/2024.
Anche qui, poi Ricorrente_1 ha ora prodotto il documento di liquidazione del 15.8.2020 che dimostra che la somma di € 190.948,30 era stata corrisposta “al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale”.
Ed anche per tale polizza la Corte ribadisce quanto già osservato in merito alla polizza di € 141.944,72: il
Nominativo_1 ha lucrato i proventi anche di questa polizza sottoscritta da Nominativo_2 senza pagare i relativi premi. Conseguentemente, l'amministrazione ha legittimamente sottoposto a tassazione quali “redditi diversi” derivanti da attività illecita il provento di € 190.948,30, in quanto corrispondente ai premi versati e poi, in esito alla liquidazione, riscossi al netto dell'imposta sostitutiva.
Quanto ai bonifici di € 72.000,00, il ricorrente evoca nuovamente i rapporti intercorsi tra Nominativo_6 e Nominativo_1 già accennati con il ricorso RGR 174/2024.
Valgono, pertanto, anche qui le conclusioni della Corte sopra illustrate in punto di infondatezza delle obiezioni e di inammissibilità della richiesta di prova testimoniale, salvo aggiungere a quest'ultimo riguardo che nel ricorso non viene più fatta menzione non solo delle ragioni dell'accreditamento (non si accenna più ad
“anticipazioni”, né a “finanziamenti”), ma addirittura al fatto che si sarebbe trattato di “restituzione”.
Per tutti questi motivi, debbono, in conclusione, respingersi le domande di cui ai riuniti ricorsi, fermo restando che l'amministrazione finanziaria non potrà agire contro gli eredi del ricorrrente Nominativo_1 ( e dunque contro il coiuge Ricorrente_1) per ottenere il pagamento delle confermate sanzioni, ostandovi il disposto di cui all'art. 8 D.lgs. n. 472/1997, come concordemente ritenuto dalle parti.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore dell'accertamento, debbono porsi a carico della parte ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
respinge le domande proposte nei riuniti ricorsi e condanna Ricorrente_1 a rifondere all'amministrazione finanziaria le spese del giudizio liquidate nella complessiva somma di € 4.828,80.
Il Presidentedr. Massimo Vacchiano
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00075/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00076/2024 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 175/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01RC00146/2024 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G. 173/2024 Nominativo_1 (anno 2018)
Con avviso di accertamento, notificato in data 17.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2018, redditi diversi (derivanti da reato) per € 166.944,72, irrogando sanzioni per € 66.148,20.
Il ricorrente ha proposto impugnazione evidenziando:
- che in ambito tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, ma egli deve procedere ad una autonoma valutazione secondo la disciplina dell'onere probatorio vigente nel giudizio tributario;
prove, dunque, che al momento non vi sono se è vero, come è vero, che il procedimento penale contro il ricorrente è ancora nella fase dibattimentale;
- che l'atto impugnato è privo di motivazione, la quale non è neppure apparente, ma di fatto è inesistente, rinviando genericamente ad un P.V.C. della Polizia Giudiziaria ed assumendo apoditticamente che il ricorrente avrebbe avuto altri redditi non dichiarati addirittura di provenienza illecita;
- che nel merito sarà dimostrata, con la prova per testi, nel dibattimento penale o se del caso nello stesso giudizio tributario, la provenienza lecita dei proventi, in quanto derivanti dalla polizza assicurativa e accreditati al ricorrente al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, in quanto il sostituto d'imposta, che erogava il capitale, aveva trattenuto alla fonte le imposte, esonerando da ogni obbligo il ricorrente che non doveva inserire alcun reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
R.G. 174/2024 Nominativo_1 (anno 2019)
Con avviso di accertamento, notificato in data 17.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2019, redditi diversi (derivanti da reato) per € 105.921,00, irrogando sanzioni per € 37.072,53.
Nel PVC su cui si fonda l'atto impugnato per l'anno 2019 il ricorrente, che ha presentato dichiarazione dei redditi, avrebbe sottratto dalla tassazione somme pari a € 105.921,00 in quanto ha ricevuto bonifici sull'istituto di credito Banca_1 per € 65.921,00 da Nominativo_2 e un altro – cointestato Nominativo_3 e Nominativo_4
– di € 40.000,00.
Il ricorrente, dopo aver formulato le eccezioni preliminari che riguardano la pendenza del procedimento penale e la carenza di motivazione, ha osservato che nessuna indagine viene svolta dalla Guardia di Finanza sui rapporti esistenti tra Nominativo_2 e Nominativo_1. Soprattutto sui rapporti tra Nominativo_5, figlio della Nominativo_2, e lo stesso Nominativo_1 a cui doveva restituire denaro. Morto Nominativo_5 e diventata Nominativo_2 sua unica erede, aveva provveduto a restituire il denaro a Nominativo_1. La G.d.F., ritenendo assente il rapporto sinallagmatico che giustificasse le transazioni, aveva poi considerato quanto percepito dal ricorrente di provenienza illecita.
Ha aggiunto il ricorrente che se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1. Ma così non era avvenuto, in quanto evidentemente le operazioni erano state legittime e del tutto giustificate.
Anche per tale procedimento il ricorrente ha osservato che nel merito sarebbe stata dimostrata, con la prova per testi, nel dibattimento penale o se del caso nello stesso giudizio tributario, la correttezza del proprio operato.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
R.G. 175/2024 Nominativo_1 (anno 2020)
Con avviso di accertamento, notificato in data 18.6.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cremona ha accertato a carico di Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2020, redditi diversi (derivanti da reato) per € 262.948,30, irrogando sanzioni per € 106.584,39.
Secondo il PVC della G.d.F., il ricorrente avrebbe beneficiato di provviste finanziarie “originate dai rapporti bancari delle presunte vittime” per un totale di € 262.948,30, di cui un bonifico per € 72.000,00 e la liquidazione di una polizza vita per € 190.948,30.
Il ricorrente, dopo aver formulato le eccezioni preliminari che riguardano la pendenza del procedimento penale e la carenza di motivazione, ha ribadito, in merito alla liquidazione della polizza vita, la tesi secondo la quale i proventi della polizza assicurativa erano stati accreditati al contribuente al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, in quanto il sostituto d'imposta, che erogava il capitale, aveva trattenuto alla fonte le imposte esonerando da ogni obbligo il ricorrente che non doveva inserire alcun reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Anche sul bonifico di € 72.000,00 l'Ufficio non aveva accertato quali rapporti vi fossero tra Nominativo_2 e soprattutto del di lei figlio Nominativo_6 con Nominativo_1. Nessuna indagine era stata effettuata e tanto sarebbe emerso in modo inoppugnabile nel corso del processo penale. Se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1.
Ha rinnovato pure in questo procedimento la richiesta di prova per testi.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato atto, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese del giudizio.
In tutti e tre i ricorsi le istanze cautelari sono state proposte sottolineando il grave danno derivante dall'entità delle somme oggetto di richiesta di pagamento e il fatto che tutto il patrimonio del ricorrente era stato sottoposto a sequestro cautelare, sicché non vi sarebbe stato alcun pericolo che somme eventualmente dovute potessero essere distratte dal ricorrente ai danni dell'Erario.
In data 26.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle Entrate in tutti e tre i procedimenti, con proprie controdeduzioni. Con riferimento al proc. R.G.R. n. 173/2024 (redditi 2018) ha così replicato:
- l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato era infondata, in quanto l'avviso di accertamento richiamava per relationem il PVC della Guardia di Finanza;
- l'eccezione di carenza di elementi a sostegno dell'accertamento era infondata, in quanto l'atto era basato su elementi probatori raccolti dalla Guardia di Finanza (tale elementi l'Agenzia ha riportato nelle controdeduzioni);
- a riscontro degli elementi probatori a carico del NO vi era pure il fatto che l'istituto di credito Banca_2 aveva presentato denuncia/querela per i fatti contestati nei confronti della propria dipendente Ricorrente_1 ;
- il ricorrente non aveva formulato alcuna contestazione in ordine all'esito delle indagini della Guardia di
Finanza che, peraltro avevano indotto il GIP di Cremona a disporre un sequestro preventivo, confermato dal Tribunale del riesame;
- parimenti infondata era l'eccezione concernente il rapporto tra processo penale e processo tributario, atteso che la percezione di proventi non dichiarata era indiscussa e che il nuovo comma 1-bis dell'art. 20 del D.L.
n. 74/2000, richiamato dal ricorrente, prevedeva semplicemente la valenza probatoria nel processo penale degli atti definitivi inerenti al processo tributario;
- quanto alla polizza Banca_1 Prodotto_1, il contribuente non aveva provato quale fosse la tassazione applicata alla somma ricevuta e se tale tassazione fosse effettivamente avvenuta, nel mentre era emerso che il Nominativo_1 aveva avuto la disponibilità di una somma ricevuta grazie all'attività illecita compiuta dalla moglie Ricorrente_1, per la quale non aveva versato alcun premio;
- quanto al bonifico ricevuto dal c/c intestato a Nominativo_2, le argomentazioni svolte dal ricorrente erano prive di riscontro probatorio e la richiesta di prova testimoniale era inammissibile, sia perché non era stato chiarito su quale oggetto avrebbe dovuto vertere, sia perché proposta contro attività di indagine avente fede privilegiata, in violazione dell'art. 7 D.lgs. n. 546/1992.
Con riferimento ai proc. R.G.R. n. 174/2024 (redditi 2019) e R.G.R. n. 175/2024 (redditi 2020) ha così replicato:
- ha ribadito le proprie osservazioni in punto di motivazione, elementi probatori e rapporti tra processo penale e processo tributario;
- quanto ai bonifici accreditati sul c/c intestato al Nominativo_1, ha rilevato che le argomentazioni svolte dal ricorrente non erano supportate da alcune elemento di riscontro.
In merito alle istanze cautelari, l'Agenzia delle Entrate, oltre a rilevare l'inesistenza del fumus, ha contestato la mancanza della dimostrazione del periculum, facendo peraltro rilevare che l'iscrizione a ruolo riguardava per il 2018 € 24.508,07.
Per queste ragioni, l'amministrazione finanziaria ha chiesto il rigetto delle istanze cautelari e dei ricorsi, con rifusione delle spese di lite. La Corte, con tre distinte ordinanze rese in data 1.8.2024, ha respinto le istanze di sospensione cautelare degli impugnati atti.
A seguito della comunicazione, da parte del difensore, di avvenuto decesso di Nominativo_1 (verificatosi in data 4.2.2025), la Corte, con ordinanza in data 16.6.2025, ha dichiarato l'interruzione del processo a norma dell'art. 40, primo comma, lett. a), D.lgs. n. 546/1992.
Con istanza depositata in data 11.11.2025, Ricorrente_1 , quale coniuge erede con beneficio d'inventario di Nominativo_1, ha chiesto la trattazione del processo a norma dell'art. 43, secondo comma, D.lgs. n. 546/1992.
In data 27.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria, con allegati documenti, evidenziando quanto segue:
- che con sentenza n. 525/2025 il Tribunale di Cremona aveva dichiarato di “non doversi procedere nei confronti di Nominativo_1 in ordine al reato ascrittogli, in quanto lo stesso è estinto per morte del reo”, sicché, mancando una decisione che avesse escluso la sussistenza, sul piano oggettivo, delle condotte delittuose ascritte all'originario ricorrente, restava legittimo l'accertamento a carico di quest'ultimo;
- che questa Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza nr. 104/02/2025, aveva respinto le domande proposte da Ricorrente_1 nel procedimento connesso;
- che la polizza n. Numero_1 riscattata nel 2018 (per € 141.944,72) era stata sottoscritta il 19.12.2017 da Nominativo_2 e poi ceduta a Nominativo_1 (l'1.2.2018), con beneficiaria la sig.ra Ricorrente_1; il premio di
€ 144.000,00 era stato pagato con addebito sul c.c. Banca_1 n. 35653 intestato alla Nominativo_2_3; la polizza era stata riscattata il 23.4.2018 con liquidazione di € 141.944,72 sul c.c. n. 41836 intestato a Nominativo_1;
- che il documento di liquidazione prodotto dalla Ricorrente_1, evidentemente finalizzato a dar conto della tassazione subita, di fatto invece confermava che la somma netta accreditata pari a € 141.944,72 scaturiva dall'applicazione al “valore di riscatto al lordo delle imposte” (pari a € 142.035,92 dato dalla differenza tra il controvalore delle quote liquidate relative alla linea MultiSelection pari a € 142.131,90 – a fronte dei premi complessivamente riscattati pari a € 144.000,00 - e le commissioni di gestione di € 94,57 e i costi della maggiorazione caso morte di € 1,41) della sola imposta di bollo pari a € 91,20;
- che quindi nessuna tassazione ai fini delle imposte dirette era stata subita in fase di liquidazione della polizza, né era mai avvenuta una ritenuta del 26% quale reddito di capitale (come affermato dal Nominativo_1), sicché era fondata la ripresa operata dall'ufficio tributario, quale reddito da tassare;
- che comunque ad oggi rimaneva un dato di fatto, non superato neppure in sede penale, che il Nominativo_1, nel 2018, aveva avuto la disponibilità di questa somma di € 141.944,72 (mai tassata come reddito diverso)
“grazie” all'attività illecita posta in essere con la moglie Ricorrente_1;
- che tale accredito non risultava collegato ad alcun addebito/costo sostenuto per l'investimento dal beneficiario finale, tenuto conto che la somma inizialmente investita era riconducibile esclusivamente a risorse di Nominativo_2;
- che, quanto alla polizza n. Numero_2 riscattata nel 2020, sottoscritta in data 18.6.2015 dalla sig.ra Nominativo_2 e poi ceduta a Nominativo_1 (il 20.7.2020), con beneficiaria la sig.ra Ricorrente_1, il riscatto totale (per € 190.948,30) era avvenuto con valuta del 10.8.2020;
- che il documento di liquidazione prodotto dalla Ricorrente_1 sarebbe stato finalizzato a dimostrare l'applicazione dell'imposta sostitutiva (26%) calcolata sul (solo) importo di € 1.973,89, mentre il maggior reddito imponibile (derivante dalla liquidazione della polizza) percepito dal Nominativo_1 nell'anno 2020 e derivante da attività illecite era pari ad € 190.948,30 ed era qualificabile come “redditi diversi”, ai sensi dell'art. 14, co.
4, l. n. 537/1993, sicché doveva essere interamente assoggettato a tassazione;
- che restava inoltre insuperato, anche qui, il fatto che il Nominativo_1, nel 2020, aveva avuto la disponibilità di questa somma di € 190.948,30 “grazie” all'attività illecita posta in essere con la moglie Ricorrente_1;
- che la tassazione della sola somma di € 1.973,89 non riguarda certo la somma corrispondente ai premi versati (€ 190.000,00) sulla quale non era stata applicata alcuna tassazione;
- che anche a tale accredito non risultava collegato alcun addebito/costo sostenuto per l'investimento dal beneficiario finale, tenuto conto che la somma inizialmente investita era riconducibile esclusivamente a risorse della sig.ra Nominativo_2;
La resistente, riguardo ai bonifici ricevuti dal Nominativo_1 nel 2018, 2019 e 2020, ha richiamato quanto già controdedotto nell'atto di costituzione, mentre con riferimento alle sanzioni ha dichiarato che esse non sarebbero state dovute dall'erede per espressa previsione normativa (art. 8 D.lgs. n. 472/1997).
Con memoria depositata in data 28.1.2026, il difensore di Ricorrente_1 ha ribadito quanto dedotto dal Nominativo_1 nel ricorso, sottolineando che le presunte attività illecite non erano state confermate dal giudizio penale, in quanto terminato con una sentenza di estinzione del reato.
Quanto alla polizza Banca_1 Prodotto_1 n. P.IVA_1, l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate affermava che il capitale liquidato era al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale e che la
Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, aveva già trattenuto. Conseguentemente, nessun recupero avrebbe potuto operare l'Agenzia delle Entrate, in quanto gli obblighi fiscali erano già stati assolti direttamente alla fonte da Banca_1 Prodotto_1.
Anche il difensore di Ricorrente_1 ha precisato che le sanzioni tributarie non sarebbero state dovute dagli eredi.
All'odierna udienza, riuniti i ricorsi, il presidente ha svolto la relazione. Quindi le parti hanno insistito nelle loro rispettive argomentazioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata, per ordine di analisi valutativa, l'eccezione di carenza di motivazione degli atti impugnati.
L'eccezione è priva di fondamento.
Invero, l'avviso di accertamento richiama espressamente le dettagliate argomentazioni svolte dalla Guardia di Finanza di Cremona nel processo verbale di constatazione del 6.6.2023. Tale atto risulta a conoscenza del ricorrente, in quanto a lui notificato. Circostanza, peraltro, non contestata.
Nel merito, ritiene questa Corte che le domande di annullamento degli atti impugnati, proposte dal ricorrente, non meritino accoglimento in quanto infondate.
L'accertamento dei maggiori redditi si fonda, anzitutto, su fatti storicamente acclarati e non contestati dimostrativi dell'incasso, da parte di Nominativo_1, di alcune somme di denaro provenienti, direttamente o indirettamente, dai conti correnti bancari intestati alle sorelle Nominativo_2 e Nominativo_3, decedute la prima all'età di novant'anni (il 28.7.2020) e la seconda all'età di ottantotto anni (il 7.12.2020).
In particolare, dal citato verbale di constatazione della Guardia di Finanza è stato possibile rilevare che tra il 2011 e il 2020 Ricorrente_1 (moglie di Nominativo_1) gestiva, in qualità di consulente finanziario (alle dipendenze della Banca_2), i rapporti bancari delle sorelle Nominativo_2_3.
In tal modo, ella risulta aver carpito somme complessivamente superiori a 2 milioni di euro, finendo così per azzerare i conti correnti bancari delle due anziane donne.
Tali somme venivano poi distratte in favore di Nominativo_7 (madre di Nominativo_1) Nominativo_4 (madre di Ricorrente_1) e dello stesso Nominativo_1.
Quest'ultimo, in particolare, dal 2018 al 2022, riceveva sui propri conti correnti bancari somme complessivamente ammontanti ad € 964.836,47, di cui € 166.944,72 nel 2018, € 105.921,00 nel 2019 e
€ 262.948,30 nel 2020.
Queste obiettive e pacifiche risultanze documentali, non giustificate dal ricorrente, dimostrerebbero - già da sole - l'acquisizione, da parte del ricorrente, di ricchezza sottratta a tassazione.
Va poi peraltro sottolineato come tale acquisizione di ricchezza, alla luce delle plurime ed univoche circostanze fattuali raccolte dalla Guardia di Finanza, costituisca pure provento di reati, per i quali erano stati sottoposti ad indagine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona Nominativo_7, Nominativo_4, Ricorrente_1 e Nominativo_1 (in particolare, quest'ultimo per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 648 e 648-ter c.p.).
Non si contano, infatti, gli elementi, illustrati dai finanzieri nel verbale di constatazione a sostegno di tale incontrovertibile conclusione.
Qui appare più che sufficiente rielaborare e sintetizzare i seguenti:
- tra gli indagati e le sorelle Nominativo_2_3 non vi erano rapporti di parentela, né economici, che giustificassero le dazioni di denaro;
- era assolutamente inverosimile che le due anziane Nominativo_2_3, prive di mezzi di trasporto e soprattutto degenti presso case di riposo, avessero potuto eseguire, non soltanto circa 200 prelievi allo sportello bancario, ma addirittura circa 300 prelievi di contante mediante bancomat e persino in tarde ore notturne;
- parimenti inverosimile era sia il fatto che Nominativo_2, già ricoverata presso un istituto di lunga degenza, avesse potuto consapevolmente e materialmente eseguire un bonifico di € 8.000,00 a favore dei coniugi Ricorrente_1-Nominativo_1 e che la sera prima di tale ricovero avesse eseguito un prelievo di contante presso uno sportello bancomat, sia il fatto che Nominativo_3, degente anch'ella in un istituto di lunga degenza, si fosse recata presso un private banker della Banca_1 per aprire conti correnti;
- era pure inverosimile che le anziane sorelle Nominativo_2_3 avessero potuto volontariamente ordinare molteplici operazioni bancarie tramite internet, utilizzando, quanto ai conti di Nominativo_2, un collegamento ad un indirizzo IP al quale - si badi - era collegata anche Ricorrente_1;
- era inverosimile, oltre che inspiegabile, che nel testamento redatto da Nominativo_2 non fossero stati menzionati Nominativo_1 e la madre Nominativo_7, nonostante che proprio essi fossero stati appositamente beneficiari di ingenti somme, nonché di polizze vita intestate e pagate dalla stessa Nominativo_2.
Si aggiunga che il G.I.P. presso il Tribunale di Cremona, con decreto in data 21.12.2022, disponeva il sequestro preventivo su beni e rapporti finanziari intestati al Nominativo_1 fino alla somma di oltre 800.000 euro, evidenziando la mancanza di alcun rapporto sinallagmatico intercorrente tra gli indagati e le sorelle Nominativo_2_3, né elementi che potessero giustificare uno spirito di liberalità da parte delle seconde in favore dei primi.
Tale provvedimento è stato pure confermato dal Tribunale di Cremona, in sede di riesame, con ordinanza in data 16.1.2023.
Al riguardo, il Tribunale ha puntualmente osservato che la “Ricorrente_1, persona di cui le sorelle Nominativo_2_3 avevano fiducia (v. s.i.t. Nominativo_10) e a cui avevano delegato la gestione delle loro risorse (v. s.i.t. Nominativo_11 e Nominativo_10), sfruttando le loro critiche condizioni di salute già negli 8-10 anni anteriori alla loro morte, ha dapprima assunto il controllo di tutti i loro rapporti finanziari (in qualità di 'provate banker' Banca_2 e facendo loro aprire rapporti presso una banca concorrente, Banca_1, di cui non avevano alcun bisogno) e le ha poi indotte a compiere operazioni, spesso da lei controfirmate, che avevano quale solo beneficiario lei stessa od il suo nucleo familiare”.
Alla luce di tutti questi elementi ritiene la Corte che, con riferimento alle accertate disponibilità delle predette somme da parte del ricorrente, sia pienamente condivisibile la ripresa a tassazione operata ai fini delle imposte dirette dall'amministrazione finanziaria.
Vale al riguardo il principio secondo cui gli illeciti determinano un incremento patrimoniale, che estende la capacità contributiva del soggetto.
Ed è interessante rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione finanche nel caso (qui non sussistente, ma a maggior ragione significativo) in cui in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi (Cass. 28 agosto 2024 n. 23.288; Cass. n. 25.684/2021).
Né appare sufficiente ad indebolire la valenza probatoria degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza e valorizzati dall'Agenzia delle Entrate a fondamento degli accertamenti, il fatto che detti elementi sarebbero provenienti da un procedimento penale non ancora definito con sentenza di condanna irrevocabile.
Come ha correttamente evidenziato l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Cass. 13 gennaio 2023 n. 829).
A fronte di tale condivisibile arresto giurisprudenziale, non coglieva nel segno la mancanza di definitività del giudizio penale (come già invocata dal ricorrente), atteso che il fatto costitutivo del delitto, da cui scaturisce il provento illecito qui in esame, non è, allo stato, giudizialmente escluso.
Né certamente il fatto costitutivo del delitto può ritenersi escluso da una semplice sentenza d'improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, che il Tribunale di Cremona ha pronunciato a norma dell'art. 129
c.p.p. in data 6.5.2025 a seguito del decesso di Nominativo_1, sopravvenuto in data 4.2.2025. E' sin troppo evidente che tale sentenza, in quanto di natura meramente processuale, non ha escluso la sussistenza delle condotte delittuose ascritte al Nominativo_1, sicché rimane legittimo l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate con gli impugnati avvisi sulla scorta di elementi emersi dalla verifica della Guardia di Finanza. Elementi che questa Corte ha valorizzato nei termini sopra illustrati e che, come tali, ritiene idonei a dimostrare il conseguimento da parte di Nominativo_1 di proventi delittuosi correttamente sottoposti a tassazione dall'amministrazione finanziaria.
A quest'ultimo proposito e in particolare in ordine alle concrete obiezioni di merito che il ricorrente ha svolto circa la natura illecita delle modalità di acquisizione dei proventi oggetto di accertamento, ovvero comunque in relazione alla loro non assoggettabilità a tassazione, si osserva quanto segue.
Con riferimento ai redditi del 2018, la tesi difensiva secondo la quale i proventi della polizza assicurativa, pari ad € 141.944,72, non sarebbero da assoggettare a tassazione, per essere stati accreditati già al netto delle imposte previste dalla normativa fiscale, non è meritevole di accoglimento.
Vero è che Ricorrente_1 ha ora prodotto il documento di liquidazione del 27.4.2018 che dimostra che la somma di € 141.944,72 era stata corrisposta “al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale”.
Tuttavia, di fatto è emerso che il Nominativo_1 ha lucrato i proventi della polizza Banca_1 Prodotto_1 sottoscritta da Nominativo_2 senza pagare i relativi premi. E ciò equivale ad affermare che il medesimo ha lucrato tale somma proprio compiendo l'attività illecita realizzata dalla moglie Ricorrente_1.
Conseguentemente, ritiene la Corte che legittimamente l'amministrazione ha sottoposto a tassazione quali
“redditi diversi” derivanti da attività illecita il provento di € 141.944,72, in quanto corrispondente ai premi versati e poi, in esito alla liquidazione, riscossi al netto dell'imposta sostitutiva.
Parimenti carente di riscontro probatorio si appalesa l'argomento difensivo secondo il quale il bonifico di
€ 25.000,00, proveniente dal conto corrente di Nominativo_2 e ricevuto dal ricorrente in data 29.8.2018, rappresenterebbe la restituzione di somme di denaro.
Sul punto, l'istanza di prova testimoniale è inammissibile, in quanto priva di specificità.
La Suprema Corte ha più volte chiarito che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale
è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria (si veda ad es.: Cass. 4 agosto 2021 n. 22.254). Specificazione che questa Corte ritiene ancor più esigibile, laddove la prova verrebbe eseguita a norma dell'art. 257-bis c.p.c. (come richiamato dall'art. 7, quarto comma, D.lgs. n. 546/1992), ovvero in forma scritta, laddove il controllo del giudice in ordine al suo corretto e pertinente espletamento è marginalmente esercitato soltanto ex post, a mente dell'ultimo comma del citato art. 257-bis c.p.c.
Nel caso in esame, la prova per testi è stata chiesta in relazione ad un fatto del tutto generico, atteso che il ricorrente si è limitato a dedurre che “25.000,00 euro sono la restituzione di somme a suo tempo anticipate dal Nominativo_1”, senza che sia stata fornita alcuna precisazione circa le date di tali “anticipazioni” (che sembrano alludere a “finanziamenti”), i motivi che le avrebbero giustificate e l'entità delle somme volta a volta elargite.
Precisazioni tanto più rigorosamente necessarie, quanto più si appalesano relative a fatti (finanziamenti) la cui erogazione contrasterebbe pure con le provate cospicue disponibilità patrimoniali vantate dalle sorelle Nominativo_2_3 (così come emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza).
Per di più la prova richiesta appare affidata alla mera indicazione di testi (Nominativo_8 e Nominativo_9) di cui s'ignora il ruolo rivestito nella vicenda e la ragione per la quale sarebbero stati a conoscenza degli asseriti finanziamenti in ipotesi erogati dal Nominativo_1. Con riferimento ai redditi del 2019, la tesi difensiva volta a giustificare l'accreditamento in favore del ricorrente, tramite bonifici, della somma complessiva di € 105.921,00 quale restituzione di somme di denaro è anch'essa priva di riscontro.
Anche in questo caso la richiesta di prova testimoniale (nuovamente affidata agli stessi testi Nominativo_8 e Nominativo_9) è assolutamente generica, sicché va ribadito quanto sopra illustrato, salvo aggiungere che qui la ragione della “restituzione” non viene neppure accennata (nel ricorso non si accenna più ad
“anticipazioni”, né a “finanziamenti”), laddove, peraltro, le elargizioni riguarderebbero non già Nominativo_2_3 OR, ma il di lei figlio Nominativo_5.
Quanto alla considerazione esposta nel ricorso, secondo la quale “se fossero state poste in essere operazioni illecite, ne sarebbe stata coinvolta anche la banca Banca_1”, è agevole constatare come la stessa provi troppo, non potendosi certamente affermare che l'accreditamento bancario di somme fosse automaticamente indicativo per i funzionari di banca di un illecito arricchimento.
Con riferimento ai redditi del 2020, il ricorrente spende argomentazioni difensive analoghe a quelle già esposte con gli altri due riuniti ricorsi.
In particolare, per i proventi della polizza, pari ad € 190.948,30, ribadisce quanto dedotto con il ricorso RGR
173/2024.
Anche qui, poi Ricorrente_1 ha ora prodotto il documento di liquidazione del 15.8.2020 che dimostra che la somma di € 190.948,30 era stata corrisposta “al netto delle imposte previste dall'attuale normativa fiscale”.
Ed anche per tale polizza la Corte ribadisce quanto già osservato in merito alla polizza di € 141.944,72: il
Nominativo_1 ha lucrato i proventi anche di questa polizza sottoscritta da Nominativo_2 senza pagare i relativi premi. Conseguentemente, l'amministrazione ha legittimamente sottoposto a tassazione quali “redditi diversi” derivanti da attività illecita il provento di € 190.948,30, in quanto corrispondente ai premi versati e poi, in esito alla liquidazione, riscossi al netto dell'imposta sostitutiva.
Quanto ai bonifici di € 72.000,00, il ricorrente evoca nuovamente i rapporti intercorsi tra Nominativo_6 e Nominativo_1 già accennati con il ricorso RGR 174/2024.
Valgono, pertanto, anche qui le conclusioni della Corte sopra illustrate in punto di infondatezza delle obiezioni e di inammissibilità della richiesta di prova testimoniale, salvo aggiungere a quest'ultimo riguardo che nel ricorso non viene più fatta menzione non solo delle ragioni dell'accreditamento (non si accenna più ad
“anticipazioni”, né a “finanziamenti”), ma addirittura al fatto che si sarebbe trattato di “restituzione”.
Per tutti questi motivi, debbono, in conclusione, respingersi le domande di cui ai riuniti ricorsi, fermo restando che l'amministrazione finanziaria non potrà agire contro gli eredi del ricorrrente Nominativo_1 ( e dunque contro il coiuge Ricorrente_1) per ottenere il pagamento delle confermate sanzioni, ostandovi il disposto di cui all'art. 8 D.lgs. n. 472/1997, come concordemente ritenuto dalle parti.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del valore dell'accertamento, debbono porsi a carico della parte ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
Visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
respinge le domande proposte nei riuniti ricorsi e condanna Ricorrente_1 a rifondere all'amministrazione finanziaria le spese del giudizio liquidate nella complessiva somma di € 4.828,80.
Il Presidentedr. Massimo Vacchiano