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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5367 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 5447/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 5/11/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. ENRICO ROSARIO SCUDERI per delega dell'avv.
SA ES, il quale insiste nella istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, in subordine, insiste in tutte le eccezioni e difese già formulate;
Per la parte appellata è comparso l'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE, il quale si oppone alla istanza di sospensione;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 16 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non sia ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZO, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 5447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca, giusta procura allegata in atti appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Giuliano Bertone, giusta procura allegata in atti
Avv. GAETANO GIULIANO BERTONE (C.F. ) C.F._2 appellati
Oggetto: appello - estinzione anticipata finanziamento
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 16 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 20.04.2021, conveniva CP_2 in giudizio dinanzi a questo Tribunale per ottenere l'integrale riforma Controparte_1 della sentenza n. 170/2020 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, depositata il 20.10.2020, con la quale era stata condannata alla restituzione di € 1.676,80 in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 750333 del 19.02.2007, oltre e oltre alle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: in via CP_2 principale eccepiva l'erroneità dell'applicazione della sentenza CGUE, emessa in data
11.09.2019 sul caso Lexitor, in quanto, a suo dire, le direttive europee avevano efficacia diretta solo tra i privati, mentre l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultava in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB, operata dalla legge 23.7.2021 n. 106. In via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, contestava il diritto al rimborso dei costi di intermediazione e dei costi assicurativi, pari a complessivi € 592,20, in quanto interamente sostenuti dalla banca mutuataria, a prescindere dalla loro natura up front e, pertanto, non rimborsabili;
eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione.
Contestava l'erroneità del metodo “pro rata temporis” per il calcolo delle somme da rimborsare. Chiedeva la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero di quanto già incassato da parte appellata quale sorte capitale e interessi di mora pari ad € 1.896,47 e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale riproponeva le difese già spiegate Controparte_1 nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 14.9.2021 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.4.2022, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
a detta udienza – sostituita dal deposito di note – la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini ex art 190 c.p.c.; ma, con ordinanza del
18.07.2022, preso atto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 sexies pagina 4 di 16 TUB, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo. All'udienza del
14.10.2024 la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.11.2025, alla quale viene decisa.
Va affermata la legittimazione passiva di in quanto il contratto di Controparte_3 prestito rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile risulta da essa interamente gestito, avendo incassato direttamente gli importi contestati.
Sussiste, altresì, la legittimazione dell'avv. Bertone con riguardo alla domanda di restituzione delle spese di lite, distratte in suo favore nella sentenza appellata, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio
d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (C. Cass., n. 6225/2022).
Nel merito l'appello è parzialmente fondato. ha estinto anticipatamente il contratto di prestito personale n. Controparte_1
750333 del 19.02.2007 e ha chiesto in giudizio, in via principale, la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia “dell'art. 1.2. “condizioni finanziarie” – pag. 2 (“…Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi sopra indicati alle lettere A) B) C) D) E) non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8…”), perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo III;”, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.863,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure ha accolto le domande.
Al fine di poter esaminare compiutamente l'appello occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125 sexies TUB
pagina 5 di 16 (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, veniva applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che l'estinzione anticipata avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
pagina 6 di 16 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine
pagina 7 di 16 può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies pagina 8 di 16 TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza Lexitor, in quanto la pronuncia Unicredit Bank Austria è stata resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso
Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore risulta garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe pagina 9 di 16 al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par.
34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Secondo la ricostruzione della Corte
Costituzionale la limitazione ivi inserita era in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente
pagina 10 di 16 indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo
pagina 11 di 16 del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”.
Per tali motivi, venuta meno la distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha diritto ad ottenere il rimborso sia delle spese di istruzione, sia delle commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi a titolo di remunerazione per l'attività svolta.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125 sexies, c. 3, T.U.B.
(non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura pagina 12 di 16 lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n.
6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e
09.02.2021, n.1273).
Alla luce di quanto evidenziato va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellata alla restituzione dei costi, a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi di intermediazione. Si condivide sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure con riguardo alla rimborsabilità delle spese richieste dalla siano esse di Controparte_1 natura up front e/o recurring, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
pagina 13 di 16 Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente l'erroneità del criterio di calcolo applicato, “pro rata temporis”.
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza “Lexitor”, non ha indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, dunque, si ritiene che, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo, senza distinguere tra le varie voci di costo.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi rimborsabili nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare equitativamente l'importo da rimborsare, per ciascuna delle voci di costo, suddividendo il relativo importo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicandolo per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile
2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
In difetto di specifica pattuizione sul punto, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene corretta l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis.
Così chiariti i principi applicabili, occorre evidenziare che, all'esito del giudizio di prime cure, come sopra esposto, è stato riconosciuto il diritto dell'appellata ad ottenere la restituzione di € 1.052,52 per la voce “commissioni bancarie” (voce a. del contratto), € 270,10 per la voce “commissioni intermediazione” (voce b. del contratto), € 33,95 per la voce “oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali” (voce d. del contratto), € 322,10 per la voce
“premi relativi alle polizze assicurative” (voce e. del contratto). ha corrisposto a la somma di € 1.896,47. CP_2 Controparte_1
Ebbene, in ragione di quanto esposto, non doveva essere disposta la restituzione della somma di € 33,95 (voce “oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali”), per cui, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto dell'appellata ad ottenere la minor pagina 14 di 16 somma di € 1.644,72 e l'appellata va condannata alla restituzione, a favore dell'appellante, della somma di € 33,95, oltre interessi legali dalla data della domanda (20.04.2021), trattandosi di ricezione in buona fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., richiamando sul punto la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato” (C. Cass., n. 27131/2018).
Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese); tenuto conto del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno compensate per metà, ponendo la residua metà a carico dell'appellante e disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore dell'appellata.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: per il presente grado di appello in € 2.000,00 per compensi
(di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase decisionale) e per il primo grado in € 700,00, avuto riguardo alla quantificazione operata dal primo giudice, non contestata, importi sui quali operare la compensazione.
Visto l'importo complessivo delle spese di lite liquidato in favore dell'appellata, con distrazione in favore del procuratore costituito, quest'ultimo non deve restituire alcuna somma in favore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
pagina 15 di 16 5447/2021 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (appellante), e Avv. Gaetano Giuliano Bertone (appellati), Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 170/2020, emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, dichiara il diritto di ad ottenere da la minor somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 1.644,72, e condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 33,95, oltre interessi come in motivazione;
CP_3
- Compensa per metà le spese di lite, per l'effetto condanna al Controparte_3 pagamento, in favore dell'appellata, della residua metà, che liquida, per il presente grado d'appello, in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di primo grado, in € 350,00 per compensi e € 50,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano
Bertone.
Così deciso in Catania il 05/11/2025.
Il Giudice
Milena ZO
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TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 5/11/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. ENRICO ROSARIO SCUDERI per delega dell'avv.
SA ES, il quale insiste nella istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e, in subordine, insiste in tutte le eccezioni e difese già formulate;
Per la parte appellata è comparso l'avv. GAETANO GIULIANO BERTONE, il quale si oppone alla istanza di sospensione;
Il Giudice rilevato che, in materia di sospensione del giudizio per l'intervenuta rimessione alla CGUE di una questione analoga a quella da decidere, la Suprema Corte (C. Cass., n. 11815/25, che richiama C. Cass., n. 21635/2006), ha affermato che, allorquando una questione sia già stata sottoposta all'esame della giustizia comunitaria - perché sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, chiamato a decidere una controversia sullo stesso tema, la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza la necessità, a tal fine, di sollevare a sua volta la medesima questione dinanzi alla giustizia comunitaria; rilevato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha pure affermato che La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione
pagina 1 di 16 del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti (C. Cass.
n. 1139/2025); ritenuto che la sospensione del giudizio, secondo la Suprema Corte, vada disposta solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”; ritenuto che, nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non sia ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente;
P.T.M. rigetta la richiesta di sospensione e, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
ZO, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 5447 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Maresca, giusta procura allegata in atti appellante
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Giuliano Bertone, giusta procura allegata in atti
Avv. GAETANO GIULIANO BERTONE (C.F. ) C.F._2 appellati
Oggetto: appello - estinzione anticipata finanziamento
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 3 di 16 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 20.04.2021, conveniva CP_2 in giudizio dinanzi a questo Tribunale per ottenere l'integrale riforma Controparte_1 della sentenza n. 170/2020 emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, depositata il 20.10.2020, con la quale era stata condannata alla restituzione di € 1.676,80 in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 750333 del 19.02.2007, oltre e oltre alle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
A sostegno del proprio atto di appello formulava i seguenti motivi: in via CP_2 principale eccepiva l'erroneità dell'applicazione della sentenza CGUE, emessa in data
11.09.2019 sul caso Lexitor, in quanto, a suo dire, le direttive europee avevano efficacia diretta solo tra i privati, mentre l'interpretazione della direttiva 2008/48/CE risultava in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB, operata dalla legge 23.7.2021 n. 106. In via subordinata, in parziale riforma della sentenza appellata, contestava il diritto al rimborso dei costi di intermediazione e dei costi assicurativi, pari a complessivi € 592,20, in quanto interamente sostenuti dalla banca mutuataria, a prescindere dalla loro natura up front e, pertanto, non rimborsabili;
eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione.
Contestava l'erroneità del metodo “pro rata temporis” per il calcolo delle somme da rimborsare. Chiedeva la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero di quanto già incassato da parte appellata quale sorte capitale e interessi di mora pari ad € 1.896,47 e di quanto ricevuto dal difensore, anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a titolo di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale riproponeva le difese già spiegate Controparte_1 nel giudizio di primo grado e chiedeva il rigetto dell'appello.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 14.9.2021 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 4.4.2022, disponendo l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
a detta udienza – sostituita dal deposito di note – la causa veniva posta in decisione, assegnando i termini ex art 190 c.p.c.; ma, con ordinanza del
18.07.2022, preso atto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 sexies pagina 4 di 16 TUB, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, in attesa della decisione della Corte
Costituzionale.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo. All'udienza del
14.10.2024 la prima dinanzi allo scrivente Giudice, subentrato nella titolarità del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 5.11.2025, alla quale viene decisa.
Va affermata la legittimazione passiva di in quanto il contratto di Controparte_3 prestito rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile risulta da essa interamente gestito, avendo incassato direttamente gli importi contestati.
Sussiste, altresì, la legittimazione dell'avv. Bertone con riguardo alla domanda di restituzione delle spese di lite, distratte in suo favore nella sentenza appellata, in applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio
d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito (C. Cass., n. 6225/2022).
Nel merito l'appello è parzialmente fondato. ha estinto anticipatamente il contratto di prestito personale n. Controparte_1
750333 del 19.02.2007 e ha chiesto in giudizio, in via principale, la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia “dell'art. 1.2. “condizioni finanziarie” – pag. 2 (“…Pertanto, resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi sopra indicati alle lettere A) B) C) D) E) non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8…”), perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo III;”, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 1.863,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure ha accolto le domande.
Al fine di poter esaminare compiutamente l'appello occorre ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125 sexies TUB
pagina 5 di 16 (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, veniva applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che l'estinzione anticipata avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
pagina 6 di 16 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine
pagina 7 di 16 può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_4
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
La giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies pagina 8 di 16 TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza Lexitor, in quanto la pronuncia Unicredit Bank Austria è stata resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso Lexitor e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso
Unicredit Bank Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore risulta garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe pagina 9 di 16 al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par.
34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis), convertito con l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. Secondo la ricostruzione della Corte
Costituzionale la limitazione ivi inserita era in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Il legislatore nazionale ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente
pagina 10 di 16 indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio di risoluzione delle antinomie contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni dalla l.
09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte Costituzionale e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che (senza un espresso richiamo alle norme del 2023 sopra esaminate) ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo
pagina 11 di 16 del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”.
Per tali motivi, venuta meno la distinzione tra costi up front e costi recurring, ai fini del rimborso dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata e della nullità della clausola limitativa, il cliente finanziato ha diritto ad ottenere il rimborso sia delle spese di istruzione, sia delle commissioni di intermediazione, non rilevando la circostanza, anch'essa eccepita, per cui l'istituto di credito non potrebbe essere tenuto a rimborsare somme che lo stesso ha versato a terzi a titolo di remunerazione per l'attività svolta.
Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125 sexies, c. 3, T.U.B.
(non applicabile ratione temporis) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto di mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta accessorio. Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti dell'intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, mutatis mutandis, Tribunale Monza,
04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura pagina 12 di 16 lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi.
Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n.
6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (sul tema si vedano anche, mutatis mutandis, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e
09.02.2021, n.1273).
Alla luce di quanto evidenziato va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellata alla restituzione dei costi, a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi di intermediazione. Si condivide sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure con riguardo alla rimborsabilità delle spese richieste dalla siano esse di Controparte_1 natura up front e/o recurring, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
pagina 13 di 16 Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente l'erroneità del criterio di calcolo applicato, “pro rata temporis”.
La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza “Lexitor”, non ha indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, dunque, si ritiene che, in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo, senza distinguere tra le varie voci di costo.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi rimborsabili nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
L'applicazione del criterio “pro rata temporis”, di matrice giurisprudenziale, consente di individuare equitativamente l'importo da rimborsare, per ciascuna delle voci di costo, suddividendo il relativo importo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicandolo per il numero delle rate residue (cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile
2013, cit.); esso si applica se espressamente previsto o se manchi qualsiasi determinazione in merito.
In difetto di specifica pattuizione sul punto, ai fini della determinazione del quantum debeatur, il Tribunale ritiene corretta l'applicazione del criterio proporzionale pro rata temporis.
Così chiariti i principi applicabili, occorre evidenziare che, all'esito del giudizio di prime cure, come sopra esposto, è stato riconosciuto il diritto dell'appellata ad ottenere la restituzione di € 1.052,52 per la voce “commissioni bancarie” (voce a. del contratto), € 270,10 per la voce “commissioni intermediazione” (voce b. del contratto), € 33,95 per la voce “oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali” (voce d. del contratto), € 322,10 per la voce
“premi relativi alle polizze assicurative” (voce e. del contratto). ha corrisposto a la somma di € 1.896,47. CP_2 Controparte_1
Ebbene, in ragione di quanto esposto, non doveva essere disposta la restituzione della somma di € 33,95 (voce “oneri erariali, spese di notifica, di registrazione e postali”), per cui, in parziale accoglimento dell'appello, va dichiarato il diritto dell'appellata ad ottenere la minor pagina 14 di 16 somma di € 1.644,72 e l'appellata va condannata alla restituzione, a favore dell'appellante, della somma di € 33,95, oltre interessi legali dalla data della domanda (20.04.2021), trattandosi di ricezione in buona fede, ai sensi dell'art. 2033 c.c., richiamando sul punto la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo, cioè l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato” (C. Cass., n. 27131/2018).
Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio (cfr. C.
Cass., n. 1775/2017: in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese); tenuto conto del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi dopo l'introduzione del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno compensate per metà, ponendo la residua metà a carico dell'appellante e disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore dell'appellata.
Le spese sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: per il presente grado di appello in € 2.000,00 per compensi
(di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, € 600,00 per la fase decisionale) e per il primo grado in € 700,00, avuto riguardo alla quantificazione operata dal primo giudice, non contestata, importi sui quali operare la compensazione.
Visto l'importo complessivo delle spese di lite liquidato in favore dell'appellata, con distrazione in favore del procuratore costituito, quest'ultimo non deve restituire alcuna somma in favore dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile d'appello iscritta al n.
pagina 15 di 16 5447/2021 R.G, vertente tra in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore (appellante), e Avv. Gaetano Giuliano Bertone (appellati), Controparte_1 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 170/2020, emessa dal Giudice di Pace di Mascalucia, dichiara il diritto di ad ottenere da la minor somma di Controparte_1 Controparte_3
€ 1.644,72, e condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 33,95, oltre interessi come in motivazione;
CP_3
- Compensa per metà le spese di lite, per l'effetto condanna al Controparte_3 pagamento, in favore dell'appellata, della residua metà, che liquida, per il presente grado d'appello, in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge e, per il giudizio di primo grado, in € 350,00 per compensi e € 50,00 per esborsi, da distrarsi in favore dell'Avv. Gaetano Giuliano
Bertone.
Così deciso in Catania il 05/11/2025.
Il Giudice
Milena ZO
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