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Articolo 3 della Legge 15 agosto 1949, n. 636
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Legge 15 agosto 1949, n. 636
Articolo 3 della Legge 15 agosto 1949, n. 636
Versione
5 ottobre 1949
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1949
Vedi fonte istituzionale
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