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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/07/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – seconda sezione civile - in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3695 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla via Minzoni n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Cupelli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e del dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ferraro,
[...] Controparte_3
giusta procura alle liti conferita con atto per Notaio dott. Persona_1
n. 186905 di Rep. N. 30367 di Racc.
- APPELLATA –
[...]
Controparte_4
[...]
- APPELLATI CONTUMACI - 2
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 997/2023 del Giudice di Pace di
Cosenza, depositata il 31.7.2023, non notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante (conclusioni rassegnate nelle note depositate in data 9.5.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cosenza adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione accogliere il presente appello e riformare l'impugnata sentenza n. 997/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, Dott. Francesco
Claudio Messina, in data 27/07/2023 e depositata in cancelleria il 30/07/2023, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. 2557/2019 e così provvedere: 1.
Accogliere in toto la domanda formulata nel presente atto e per gli effetti accertare
e dichiarare l'esclusiva responsabilità della proprietaria nonché conducente dell'autovettura Fiat Panda targata CJ 521 ZH, Sig.ra , nella CP_4
causazione del sinistro per cui è causa;
2. Condannare i convenuti in solido, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante a causa del sinistro de quo che, in base alle conclusioni a cui è giunto il CTU Dott. si Persona_2
quantificano in € 2.921,03 per il danno fisico, € 750,00 per il danno materiale riportato dall'autovettura Ford Fiesta targata DB 706 PP di proprietà dell'istante, per un totale complessivo di € 2.915,32 (€ 3.671,03 - € 755,71 già versati dalla convenuta , ovvero negli importi diversi minori o Controparte_5
maggiori ritenuti di giustizia.
3. In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i giudizi, atteso che nel giudizio di primo grado nulla è stato disposto in favore di questa difesa sugli onorari e competenze di causa.
5. Con rimborso delle spese vive sostenute nel giudizio di primo grado e documentate dall'appellante, da addebitare totalmente ai convenuti, quantificate in € 385,00 come da prospetto nota spese depositato in primo grado a corredo delle note difensive conclusive autorizzate”; 3
Per l'appellata costituita (conclusioni precisate nelle note depositate in data
15.5.2025): “precisa le conclusioni come in atti, si riporta al contenuto della comparsa in appello e di tutti gli atti difensivi finora depositati, chiedendone
l'accoglimento, impugna e contesta le conclusioni avversarie, non accettando quelle rese in maniera difforme rispetto all'atto di citazione, con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 997/2023 del Giudice di Pace di Cosenza che aveva solo parzialmente accolto la domanda da lei proposta in primo grado al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in data 6.5.2010, quando l'attrice, alla guida dell'autovettura Ford
Fiesta tg DB 706 PP, nel circolare lungo viale Mancini in Cosenza, veniva urtata dall'autovettura Fiat Panda tg CJ 521 ZH condotta da la quale, sempre CP_4
secondo quanto esposto nell'atto introduttivo, provenendo dalla rotatoria posta nei pressi del centro commerciale “I Due Fiumi”, ometteva di concederle la dovuta precedenza, così provocando l'impatto tra i due veicoli.
L'appellante, in particolare, censurava la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo aveva ritenuto di fare applicazione del concorso di responsabilità tra i conducenti di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., contestando anche la decisione del medesimo giudice di pace di non ammettere CTU medico/legale avanzata da parte attrice per la quantificazione dei danni fisici riportati e di non recepire il preventivo di spesa in atti ai fini della quantificazione del danno al mezzo condotto.
Resisteva , quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della CP_1
Strada, nei cui confronti la domanda era proposta in primo grado sul presupposto della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurante il veicolo di proprietà di , chiedendo dichiararsi CP_4
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc e comunque contestandone la fondatezza nel merito, avendo il giudice di prime cure fatto buon governo degli esiti delle prove orali svolte in corso di causa. 4
Restavano contumaci anche nel giudizio di appello e CP_4 [...]
. Controparte_4
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU medico/legale.
In data 14.7.2025 la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Sul giudizio di primo grado.
Sommariamente ricostruendosi il thema decidendum del giudizio di primo grado, deve osservarsi che chiedeva il risarcimento dei danni sofferti in Parte_1
occasione del sinistro del 6.5.2010, quando l'attrice, alla guida del veicolo di sua proprietà, veniva urtata da (alla guida di veicolo assicurato con CP_4
compagnia in liquidazione coatta amministrativa al momento della domanda), riportando sia lesioni fisiche che danni al mezzo condotto. L'azione, proprio in ragione della procedura concorsuale in essere in danno della compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante, era proposta nei confronti del Fondo
Garanzia Vittime della Strada, che si costituiva attraverso la , Controparte_1
impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005. All'esito della prova orale svolta
(consistita, in particolare, sulla dinamica del sinistro, nell'escussione dei testi
[...]
e , il giudice di prime cure riteneva di fare applicazione Testimone_1 Tes_2
della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., ritenendo le dichiarazioni dei testi eccessivamente lacunose per essere poste a base di una pronuncia di responsabilità esclusiva di . In CP_4
punto di quantum debeatur, il danno al mezzo era quantificato equitativamente nella misura di euro 200,00 (già applicata la decurtazione del 50% legata all'applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c.), mentre il danno alla persona, rigettata l'istanza di CTU della medesima attrice, era quantificata sulla base dei certificati medici in atti in euro
647,40, sempre per la metà posta a carico dei convenuti in solido. Le spese di lite erano compensate in ragione della ritenuta “parziale soccombenza” delle parti.
2. Sui motivi di appello.
L'appellante ha censurato la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, ritenendo le lacune evidenziate nella descrizione della 5
dinamica del sinistro fisiologiche in ragione del tempo trascorso tra la data dell'incidente (9.5.2010) e la data della deposizione (7.2.2022) e non tali da scalfire il nucleo essenziale della deposizione dei testi, evidenziante la violazione del diritto di precedenza da parte della . Il giudice di pace di Cosenza, inoltre, non CP_4
avrebbe, ad avviso dell'appellante, adeguatamente valorizzato la mancata presentazione della a rendere il deferitole interrogatorio formale, omettendo di CP_4
fare corretta applicazione dell'art. 232 cpc. La sentenza era, altresì, censurata nella quantificazione dei danni sofferti dall'attrice, sia per quanto riguarda il danno materiale (essendosi compiuta una valutazione equitativa pure a fronte di un preventivo di spesa, confermato dal sottoscrittore in corso di causa), sia per quanto riguarda il danno non patrimoniale, avendo il giudice di prime cure ritenuto di non ammettere CTU medico/legale e condurre un'autonoma valutazione dei certificati medici in atti. Veniva, infine, contestato il capo della sentenza con cui erano compensate le spese di lite, ritenuto contrastante con la disciplina ricavabile dagli artt. 91/92 cpc.
La sentenza appare, ad avviso del Tribunale, corretta nella parte in cui ha fatto applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c..
E' pacifico, infatti, che in presenza di urto tra due veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c postula la duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento danno. Anche, quindi, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 7479/2020; Cass. 33483/2024). Nel caso di specie, la deposizione dei testi escussi, effettivamente molto lacunosa e generica, a prescindere dalla motivazione (e dalla dipendenza del tempo trascorso dalla data dei fatti), non permetteva certamente di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro
(ricordando di fatto i testi solo un urto tra i due veicoli, non anche i dettagli di esso); 6
né è possibile, sulla base della prova orale svolta, affermare che la abbia tenuto Pt_1
in occasione del sinistro una condotta di guida irreprensibile, pure a fronte della violazione ascritta all'altra parte (peraltro confermata dal solo teste , il quale Tes_2
ricavava il dato in maniera induttiva, per il fatto che “prima della c'erano dei Pt_2
segnali a terra ovvero dei triangolini, quando sono sceso dalla macchina per questo dico che la non diede precedenza” aggiungendo che “poi la dinamica non Pt_2
l'ho vista con gli occhi ma solo dopo che sono sceso”). Elementi decisivi non potevano trarsi dalla mancata comparizione della a rendere il deferitole CP_4
interrogatorio formale, potendo il giudice considerare ammessi i relativi capitoli solo nel contesto delle ulteriori risultanze istruttorie, nel caso di specie, alla luce di quanto appena detto, per nulla pacifiche e circostanziate.
Non può censurarsi, altresì, la valutazione condotta dal giudice di prime cure nella liquidazione del danno materiale (in mancanza di appello incidentale che impedisce reformatio in peius della pronuncia gravata), in quanto il preventivo di spesa (unica prova offerta dall'attrice/appellante) redatto dall' era Parte_3
estremamente generico (indicandosi, in particolare, un prezzo complessivo e non analitico con riferimento ai singoli pezzi da sostituire e alle singole attività da porre in essere) e non essendo stata tale genericità colmata dall'escussione del sottoscrittore, il quale dava atto di aver indicato prezzi e lavori sulla base della sua
“esperienza personale”.
L'appello è da ritenersi, invece, fondato con riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale da parte del giudice di prime cure. Quest'ultimo, infatti, con motivazione del tutto censurabile, riteneva di non procedere a CTU, giungendo ad una valutazione equitativa rivelatasi non aderente al pregiudizio effettivamente sofferto dalla danneggiata, per come emerso nel presente giudizio (in cui l'istruttoria era integrata, appunto, con lo svolgimento dell'accertamento tecnico omesso in primo grado). Secondo, infatti, le condivisibili valutazioni del CTU nominato in grado di appello, immuni da qualsiasi censura di ordine logico o tecnico, la per effetto Pt_1
dell'evento traumatico occorso in data 6.5.2010, riportava una “Cervicalgia post- traumatica” guarita senza postumi permanenti;
per effetto dell'incidente, tuttavia, 7
l'odierna appellante soffriva un periodo di Inabilità Temporanea assoluta pari a giorni
10; un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a giorni 30; un periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a giorni 16. Ella, inoltre, sosteneva spese in misura pari ad €. 683,81 ritenute dall'ausiliario congrue in relazione alle patologie riportate. Il CTU, infine, di fronte a specifico quesito, concludeva per la compatibilità delle lesioni riportate dalla danneggiata con l'uso della cintura di sicurezza.
Dovendosi, pertanto, procedere a monetizzazione all'attualità delle predette lesioni
(Cass. 25485/2016; Cass. 22265/2018), vanno applicate le tabelle allegate al d.lgs.
209/2005 aggiornate al D.M. 16/07/2024, in mancanza di lesioni macropermanenti che possano giustificare l'applicazione delle tabelle di MI (e non essendo applicabile alla vicenda all'esame del Tribunale, sulla base della data del sinistro, la tabella unica di cui al medesimo codice delle assicurazioni, approvata con DPR
12/2025). Applicandosi, quindi, un'indennità di euro 55,24 per ciascun giorno di inabilità assoluta (proporzionalmente ridotta per i giorni di ITP), il pregiudizio può essere quantificato in euro 2.237,22 (euro 552,40 per i giorni di ITA;
euro 1242,90 per i giorni di ITP al 75%; euro 441,92 per i giorni di ITP al 50%).
Non sussistono i presupposti per un'ulteriore personalizzazione, stante la mancanza di postumi permanenti e in mancanza di qualsiasi istruttoria sul punto.
Della somma indicata – liquidata all'attualità e sulla quale decorreranno i soli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro stradale e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo – e in solido risponderanno nella misura Controparte_1 CP_4
del 50%, in ragione dell'applicata presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c..
Anche delle spese mediche riconosciute con la presente decisione (in misura pari a euro 683,81) e in solido risponderanno nella misura Controparte_1 CP_4
del 50%, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione (oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo).
In accoglimento, pertanto, dell'appello di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannate in solido al CP_4 8
pagamento delle seguenti somme (da cui detrarre, evidentemente, quanto già versato in esecuzione della sentenza di primo grado):
- euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come già riconosciuto dal giudice di prime cure;
- euro 1.118,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo;
- euro 341,90 a titolo di rimborso spese mediche, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi sino alla pronuncia della sentenza e interessi legali sulle somme via via rivalutate fino alla data della presente decisione e poi sul totale rivalutato fino al soddisfo.
Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il fatto che l'attrice avesse chiesto minori somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, stante la formula
“condannare i convenuti al risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia” e l'esplicito richiesta di CTU per una più precisa quantificazione, che impedisce di considerare la suddetta formula di mero stile (Cass.
29537/2024; Cass. 35302/2022).
L'appello merita, infine, accoglimento in punto di regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado. L'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, co 2,
c.c. e l'accoglimento solo parziale della domanda dell'attrice (che invocava un risarcimento pieno e una responsabilità esclusiva della nel determinarsi del CP_4
sinistro), infatti, non giustificavano la compensazione totale delle spese da parte del giudice di prime cure, non equivalendo a soccombenza reciproca delle parti (cfr.
Cass. 32061/2022). Più correttamente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto compensare in parte le spese, nella misura del 50%, ponendo il restante 50% a carico dei convenuti e in solido. Le spese vengono Controparte_1 CP_4
quantificate sulla base dei medi tabellari per i procedimenti dinanzi al Giudice di Pace in relazione al “decisum”. Nulla viene disposto in punto di spese rispetto alla
[...]
, trattandosi di società in LCA, la cui sottoposizione a procedura Controparte_4 9
concorsuale ha determinato la successione ope legis negli obblighi assicurativi del
FGVS (erronea era, peraltro, anche la statuizione condannatoria adottata dal giudice di prime cure nei confronti della predetta società in solido con gli altri convenuti).
3. Sulle spese del giudizio di appello.
Anche per quanto riguarda il grado di appello l'accoglimento solo parziale delle conclusioni dell'appellante e la necessità di integrazione istruttoria, giustificano la compensazione delle spese in misura di metà, ponendosi solo la restante metà, come quantificata in dispositivo, sulla base dei medi tabellari in relazione al “decisum” a carico di e . Anche in questo caso nulla si dispone Controparte_1 CP_4
sulle spese nel rapporto tra l'appellante e in LCA, per le Controparte_4
ragioni esposte nel paragrafo che precede. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vengono poste a carico dell'appellante in misura di 1/3, a carico degli appellati e in misura di 2/3. Controparte_1 CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 997/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Cosenza, depositata il 31.7.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1) accoglie, nei termini indicati in motivazione, l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna , quale impresa designata del Controparte_1
FGVS e in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle CP_4
seguenti somme: - euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo condotto, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come stabilito dal giudice di prime cure;
- euro 1.118,61 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come specificato in motivazione;
- euro 341,90 a titolo di rimborso spese mediche, oltre rivalutazione monetaria e interessi per come specificato in motivazione, quali somme da cui detrarre quanto versato dall'appellata in esecuzione Controparte_1
della sentenza di primo grado;
10
2) sempre in accoglimento dell'appello e in riforma, sul punto, della sentenza impugnata condanna e in solido alla rifusione in Controparte_1 CP_4
favore di di 1/2 delle spese e competenze del giudizio di primo grado, Parte_1
che si liquidano in euro 192,50 (su euro 385,00) per spese ed euro 632,50 (su euro
1.265,00) per onorari, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge, dichiarando compensate tra le medesime parti le spese per il restante mezzo;
3) condanna e alla rifusione della metà delle spese Controparte_1 CP_4
del giudizio di secondo grado in favore di che si quantificano in euro Parte_1
90,40 (su euro 180,80) per spese ed euro 1.276,00 (su euro 2.552,00) per onorari, oltre rimborso forf. Spese generali, IVA e CP come per legge, dichiarando le spese compensate tra le medesime parti in misura di metà;
4) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico dell'appellante in misura di 1/3 e degli appellati e CP_4 Controparte_1
in solido per 2/3;
5) dispone nulla a provvedere sulle spese nel rapporto tra l'attrice/appellante e
; Controparte_6
6) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 16/07/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni