Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20363/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Laura Maria Cosmai
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 04/06/2024 e vertente
TRA
) Parte_1 C.F._1
Luogo e data di nascita PALERMO in data 23/03/1960
Residenza in VIA FILIPPO TURATI CESANO BOSCONE Contr Con la rappresenta dell' l'Avv. FERRO SANTINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e giusta autorizzazione del GT del 7 aprile 2025
Parte attrice
E
), Controparte_2 C.F. 2
Luogo e data di nascita MAROCCO in data 02/08/1979
Residenza i VIA A. KULISCIOFF 7 20090 CESANO BOSCONE ITALIA;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO MATRIMONIO EX ART 473 BIS. 49 C.P.C.
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 13 maggio 2025 il Sig. Parte_1 (c.f.
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi tra
) nato a [...] il [...], residente in [...]
c.f. C.F. 3Turati n. 8 e la Sig.ra CP_2 nata il [...] in [...]
(Marocco) il 14.07.2004, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati.
2. Nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento a favore dei coniugi.
3. Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 24.09.2016 in
Mornago (VA) con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune - Anno 2016 numero 3 parte 1 - Serie Ufficio 1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a SA OS (MI) il 14/07/2004, (anno
2004, atto n20, parte I).
Dall'unione non sono nati figli
Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/06/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e decorso il termine di legge lo scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 c.p.c. senza avanzare ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 13 maggio 2025 verificata la regolarità della notifica ex art
143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_2
Con decreto del 2 maggio 2025 il Giudice delegato aveva già ritenuto la sussistenza di gravi e comprovati motivi ex art 473 bis. 21 c.p.c. che giustificavano la non comparizione in udienza del sig Contr Parte_1 ed all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. 1' ha dichiarato
Il signor Pt 1 mi aveva conferito mandato a rappresentarlo in giudizio per la separazione prima che venisse aperta una ministrazione di sostegno su consiglio degli operatori della comunità e del
CPS in quanto, per ricevere aiuti e stanziamenti statali, era necessario, risultando lui coniugato, depositare anche i redditi della moglie irreperibile
Successivamente al deposito del ricorso la situazione si è aggravata il signore oggi è impossibilitato a comparire ed è stata aperta un'amministrazione di sostegno che mi ha autorizzato.
Oggi il mio assistito è ricoverato in Ospedale in attesa id esser trasferito in RSA post che le attuali condizioni di salute non sono compatibili con la comunità in cui era prima ospite
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹ Sull'ulteriore corso del giudizio
Parte attrice ha proposto anche domanda di scioglimento/ del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.: la causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza con riferimento a detta domanda.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20363 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_2 che hanno contratto matrimonio con rito civile a SA OS (MI) il14/07/2004, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di SA OS anno
2004, atto n20, parte I 2. Rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato come da separata ordinanza con riferimento alla domanda ex art 473 bis. 49 c.p.c.
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA OS
(MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.