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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa UD GH Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23263/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. INCANDELA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
SHUANGSHUANG YE (C.F. ), con l'Avv. NORA MARIAFRANCESCA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) confermare l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere mensilmente in favore della Parte_1
Per_ Sig.ra Ye AN l'assegno di mantenimento per le due figlie e di importo Per_2 complessivo mensile di € 1.000,00 (mille/00) quindi, per ciascuna figlia, l'importo di € 500,00
(cinquecento) mensili cadauna e ciò sino al compimento della maggiore età di ciascuna e comunque all'ottenimento dell'indipendenza economica delle stesse. Il tutto oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3) confermare l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere alla sig.ra Ye AN Parte_1
l'importo omnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila/00), detratto delle somme già versate a partire con il deposito del ricorso consensuale per la separazione dei coniugi e che verrà corrisposto con importi mensili di € 2.000,00 (duemila/00) sino al soddisfo della somma di cui sopra. Le parti sul punto danno altresì atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ed in particolare con riguardo alla ditta individuale di cui sopra per qualsivoglia diritto o ragione.
4) Confermare il regime di pattuizione delle spese straordinarie riferibili alle figlie come già previste in punto di separazione personale dei coniugi, come da punto 9 del presente ricorso, e nel dettaglio: per quanto attiene il regime afferente alle spese straordinarie riferibili alle figlie minori, i coniugi faranno riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia (cfr Doc. 3), e saranno così suddivise: ➢ spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari. ➢ spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. - anche le spese per l'istruzione identificate come da Protocollo di Brescia, ad esclusione delle mense scolastiche saranno ripartite al 50% a tra i genitori. A titolo esemplificativo il regime per spese scolastiche deve così intendersi: ➢ spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. ➢ spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre -scuola e dopo scuola;
- le spese per la custodia come da Protocollo di Brescia verranno così ripartite: per quanto attiene la Baby -sitter, ciascun coniuge sosterrà in via esclusiva il 100% delle spese eventualmente maturate a seguito di conferimento di incarico da parte propria ad alcuna baby -sitter; per quanto attiene di contro le spese afferenti al Grest e campi estivi e similari, quest'ultime saranno al 50% tra i genitori e la scelta di iscrizione necessiterà in ogni caso il preventivo accordo tra i coniugi. - le spese per il divertimento come indentificate dal Protocollo di
Brescia: le attività ricreative, ludiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera saranno poste a carico al 50 % tra i genitori previo accordo tra gli stessi Viaggi e vacanze: spese sostenute al 100% da parte di ogni genitore che organizzerà e parteciperà al viaggio/vacanza. 5) Confermare il regime Per_ di affido condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente delle stesse presso Per_2 la madre in San Gervasio (Bs) – Vicolo Brede di sotto n. 12/C, unitamente al proprio fratello, nonché il regime di frequentazione del padre, come da piano genitoriale allegato sub doc. 4.
6) Confermare il regime di affido condiviso del figlio minore con collocamento in via Per_3 prevalente dello stesso presso il padre, con il già espresso assenso fornito della madre Sig.ra
[...]
, manterrà l'attuale residenza in DI (Bs) (Cap. 25016 – BS), Strada Leno n.3; Parte_2
7) i coniugi esprimono il proprio reciproco assenso all'emissione dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti dei figli, nonché dei propri passaporti;
8) spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DI (BS) in data 30.8.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 20, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 23.6.2010), (il 17.8.2012) e (il 24.10.2015). Per_1 Per_3 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 551/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età della figlia e dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso Per_2 del principio della bigenitorialità.
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
UD GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa UD GH Presidente relatrice
Dott. Francesco Rinaldi Giudice
Dott. Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 23263/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. INCANDELA ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
e
SHUANGSHUANG YE (C.F. ), con l'Avv. NORA MARIAFRANCESCA C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) confermare l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere mensilmente in favore della Parte_1
Per_ Sig.ra Ye AN l'assegno di mantenimento per le due figlie e di importo Per_2 complessivo mensile di € 1.000,00 (mille/00) quindi, per ciascuna figlia, l'importo di € 500,00
(cinquecento) mensili cadauna e ciò sino al compimento della maggiore età di ciascuna e comunque all'ottenimento dell'indipendenza economica delle stesse. Il tutto oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
3) confermare l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere alla sig.ra Ye AN Parte_1
l'importo omnicomprensivo di € 100.000,00 (centomila/00), detratto delle somme già versate a partire con il deposito del ricorso consensuale per la separazione dei coniugi e che verrà corrisposto con importi mensili di € 2.000,00 (duemila/00) sino al soddisfo della somma di cui sopra. Le parti sul punto danno altresì atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ed in particolare con riguardo alla ditta individuale di cui sopra per qualsivoglia diritto o ragione.
4) Confermare il regime di pattuizione delle spese straordinarie riferibili alle figlie come già previste in punto di separazione personale dei coniugi, come da punto 9 del presente ricorso, e nel dettaglio: per quanto attiene il regime afferente alle spese straordinarie riferibili alle figlie minori, i coniugi faranno riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Brescia (cfr Doc. 3), e saranno così suddivise: ➢ spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari. ➢ spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari. - anche le spese per l'istruzione identificate come da Protocollo di Brescia, ad esclusione delle mense scolastiche saranno ripartite al 50% a tra i genitori. A titolo esemplificativo il regime per spese scolastiche deve così intendersi: ➢ spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico. ➢ spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre -scuola e dopo scuola;
- le spese per la custodia come da Protocollo di Brescia verranno così ripartite: per quanto attiene la Baby -sitter, ciascun coniuge sosterrà in via esclusiva il 100% delle spese eventualmente maturate a seguito di conferimento di incarico da parte propria ad alcuna baby -sitter; per quanto attiene di contro le spese afferenti al Grest e campi estivi e similari, quest'ultime saranno al 50% tra i genitori e la scelta di iscrizione necessiterà in ogni caso il preventivo accordo tra i coniugi. - le spese per il divertimento come indentificate dal Protocollo di
Brescia: le attività ricreative, ludiche e relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera saranno poste a carico al 50 % tra i genitori previo accordo tra gli stessi Viaggi e vacanze: spese sostenute al 100% da parte di ogni genitore che organizzerà e parteciperà al viaggio/vacanza. 5) Confermare il regime Per_ di affido condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente delle stesse presso Per_2 la madre in San Gervasio (Bs) – Vicolo Brede di sotto n. 12/C, unitamente al proprio fratello, nonché il regime di frequentazione del padre, come da piano genitoriale allegato sub doc. 4.
6) Confermare il regime di affido condiviso del figlio minore con collocamento in via Per_3 prevalente dello stesso presso il padre, con il già espresso assenso fornito della madre Sig.ra
[...]
, manterrà l'attuale residenza in DI (Bs) (Cap. 25016 – BS), Strada Leno n.3; Parte_2
7) i coniugi esprimono il proprio reciproco assenso all'emissione dei documenti di identità validi per l'espatrio e dei passaporti dei figli, nonché dei propri passaporti;
8) spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a DI (BS) in data 30.8.2008, iscritto presso il registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 20, parte I, anno 2008, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (il 23.6.2010), (il 17.8.2012) e (il 24.10.2015). Per_1 Per_3 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 551/2025, pubblicata in data 3.5.2025.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età della figlia e dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso Per_2 del principio della bigenitorialità.
Sussistono, dunque, i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. compensa le spese di lite. Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
UD GH