Art. 15.
Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il contributo annuo dello Stato, previsto dall' articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188 , e' elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976.
Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge.
Il contributo annuo dello Stato, previsto dall' articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188 , e' elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976.
Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.